Si conferma che, in tale situazione, è possibile beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997, in presenza di tutte le condizioni richiamate dalla stessa norma.
Anche se, per effetto dell’opzione, il pagamento dell’imposta di registro è sostituito dal pagamento della cedolare secca, la sanzione deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto (circolare n. 26/E del 1° giugno 2011).
Ravvedimento registrazione contratto di locazione
Devo registrare un contratto di locazione con opzione per la cedolare secca. Poiché sono trascorsi i 30 giorni previsti per la registrazione, posso ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso? E su quale importo va calcolata la sanzione ridotta per la registrazione tardiva, considerato che non è dovuta né l’imposta di registro né quella di bollo?