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Regime fiscale per lavoratori impatriati

Per un ricercatore rientrato in Italia nel 2016, che intende riattivare il beneficio dell’agevolazione dal 1° gennaio 2022, il versamento del 10% dei redditi di lavoro dipendente va effettuato entro il 30 giugno 2023 considerando come base di calcolo i redditi di lavoro dipendente relativi all’anno d’imposta 2022 oggetto di agevolazione?

Antonio P.
risponde Paolo Calderone

Ipotizzando che il contribuente del quesito sia in possesso di tutti i requisiti necessari per esercitare l’opzione per la proroga per ulteriori cinque periodi d’imposta del regime speciale per i lavoratori impatriati, l’opzione deve essere esercitata mediante il versamento in unica soluzione di un importo pari al 10% (o al 5%, a seconda dei requisiti posseduti) dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021).
L’importo deve essere versato (mediante modello F24) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione indicata nell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015.

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