Tra le varie misure prese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’articolo 88 del decreto legge n. 18/2020 ha previsto che, a fronte dell’annullamento degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, l’organizzatore dell’evento provvede all’emissione, a favore del soggetto acquirente che presenti un’apposita istanza di rimborso, di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall’emissione.
Con la risoluzione n. 40/2020 l’Agenzia delle entrate, sulla base di apposito parere reso dal competente Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT), ha chiarito che la rinuncia ad avere il voucher, che per legge sostituisce il rimborso in denaro del biglietto, rappresenta per l’acquirente un’erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del “Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura” - il cosiddetto Art bonus (agevolazione prevista dall’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 83/2014) - se posta in essere secondo le modalità e le prescrizioni indicate nella circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020.
Rinuncia voucher e Art bonus
Ho letto che se rinuncio ad avere il voucher che ha sostituito il rimborso di un biglietto di uno spettacolo teatrale, annullato per il Coronavirus, posso considerare l’importo pagato come donazione (erogazione liberale) e usufruire dell’Art bonus. Potrei avere una conferma al riguardo?