risponde Gennaro Napolitano
La detrazione d’imposta per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici spetta anche nell’ipotesi in cui il pagamento delle spese sostenute per i lavori sia effettuato da una società finanziaria, che ha concesso un finanziamento. Quest’ultima deve pagare il corrispettivo al fornitore con un bonifico bancario o postale dal quale devono risultare tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste italiane di operare la ritenuta. Il contribuente, dal canto suo, deve conservare una copia della ricevuta del bonifico. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della società finanziaria al fornitore della prestazione. In ogni caso, è necessaria la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 4.4).
Risparmio energetico e spese finanziate
È possibile usufruire della detrazione per risparmio energetico in caso di spese pagate tramite finanziamento?
Paolo Buni
circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 4.4).
La detrazione d’imposta per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici spetta anche nell’ipotesi in cui il pagamento delle spese sostenute per i lavori sia effettuato da una società finanziaria, che ha concesso un finanziamento. Quest’ultima deve pagare il corrispettivo al fornitore con un bonifico bancario o postale dal quale devono risultare tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste italiane di operare la ritenuta. Il contribuente, dal canto suo, deve conservare una copia della ricevuta del bonifico. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della società finanziaria al fornitore della prestazione. In ogni caso, è necessaria la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge (