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Sospensione istanze di interpello

Come saranno trattate le istanze di interpello presentate all’Agenzia delle entrate prima e durante il periodo di sospensione disposto dal decreto “Cura Italia”?

Vittorio M.
risponde Paolo Calderone

Dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 è stata disposta la sospensione dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti (articolo 67 del decreto legge n. 18/2020). In caso di mancata risposta alle istanze nei termini ordinari, in pratica, non può essere eccepita la formazione del silenzio assenso. Sono interessate alla sospensione anche le risposte da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.
I termini per la notifica della risposta inizieranno a decorrere dal 1° giugno 2020 (primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione).
Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica può avvenire solo per via telematica attraverso l’impiego di posta elettronica certificata (i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato possono inviare l’istanza alla casella di posta elettronica ordinaria “div.contr.interpello@agenziaentrate.it”.
Tutte le indicazioni operative e i principali chiarimenti sulla trattazione delle varie tipologie di interpello nel periodo di sospensione dei termini sono contenuti nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4 del 20 marzo 2020.

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