La risposta è negativa. Diversamente dalle unioni civili, la legge n. 76/2016 (nota come legge Cirinnà) non ha disposto l’equiparazione al matrimonio per le “convivenze di fatto”, cioè quelle tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune. Pertanto, il convivente non può usufruire delle detrazioni d’imposta o delle deduzioni dal reddito relativamente alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.

Spese del convivente
Nell’ambito di una convivenza tra due persone non legate da vincolo di matrimonio o di unione civile, il convivente che assiste moralmente e materialmente l’altra persona, priva di reddito, può richiedere le detrazioni Irpef per spese sanitarie sostenute in favore di questa persona?
Pietro A.