Riguardo alle spese di istruzione universitaria, che l’articolo 15 (comma 1 lett. e) del Tuir comprende tra gli oneri detraibili dall’Irpef, si consiglia di consultare la circolare n. 19/2020, nella quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito tutte le tipologie di spesa ammesse in detrazione.
L’agevolazione spetta, in particolare per:
- le tasse di immatricolazione e iscrizione
- le soprattasse per esami di profitto e di laurea
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà
- le spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione” (il diritto fisso dovuto per anno accademico da chi non ha rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi)
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA).
Si ricorda, infine, che la detrazione del 19% va calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Per le università non statali, invece, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente, per ciascuna facoltà universitaria, con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.