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Tardiva presentazione modello EAS

Una società sportiva dilettantistica ha dimenticato di presentare entro il 30 novembre, termine previsto per beneficiare della remission in bonis, il modello EAS. Se lo presenta a dicembre può continuare ad usufruire delle agevolazioni correlati all’onere dell’invio di tale modello?

Lorenzo F.
risponde Paolo Calderone

Gli enti che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, intendano avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 148 del Tuir, devono comunicare all’Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante il cosiddetto modello EAS.
Le conseguenze derivanti dalla tardiva presentazione del modello EAS sono state illustrate dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 18/2018. In tale documento è stato precisato che nel caso in cui il modello venga trasmesso oltre i termini ordinari, oppure oltre il termine per beneficiare dell’istituto della remissione in bonis, l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo con riferimento all’attività realizzata precedentemente alla data di presentazione dello stesso modello.
In tale situazione, le agevolazioni saranno applicabili, a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, alle operazioni compiute successivamente alla presentazione del modello EAS, anche se ricadenti nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione. Restano escluse, quindi, le operazioni compiute prima della presentazione del modello, comprese quelle che ricadono nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione.

URL: https://www.fiscooggi.it/posta/tardiva-presentazione-modello-eas

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