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Il trattamento fiscale della rivalsa Inps

Un professionista esercita la rivalsa Inps del 4% evidenziandola in fattura. Anche tale voce è soggetta all'Iva e alla ritenuta d'acconto Irpef?
Benito Macor Como
risponde Gianfranco Mingione
I soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che non sono iscritti a un’autonoma cassa di previdenza sono obbligati all’iscrizione alla gestione separata Inps (articolo 2, comma 26 della legge 335/1995), cui sono tenuti a versare un contributo, calcolato applicando alla propria base imponibile le aliquote vigenti nell'anno, nei limiti del massimale previsto. Possono a tal fine addebitare in fattura al committente una maggiorazione del 4% dei compensi, fermo restando che resta a loro carico l’obbligo del pagamento nei confronti dell’Inps. La rivalsa Inps è facoltativa, non obbligatoria. Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale maggiorazione, addebitata in fattura e acquisita a titolo definitivo dal professionista, non può essere considerata allo stesso modo dei contributi previdenziali che non costituiscono compenso (articolo 50, comma 1, del Tuir). Deve quindi essere assoggettata al prelievo alla fonte (articolo 25 del Dpr 600/1973) e concorre, inoltre, a formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 13 del Dpr 633/1972). Pertanto è parte del compenso da assoggettare a ritenuta e a Iva (risoluzione 109/E del 1996).
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