Il legislatore, infatti, adeguandosi a quanto previsto dalla disciplina europea (articolo 26-bis, direttiva n. 77/388/Cee, del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 94/5/Ce del 14 febbraio 1994) ha inserito, nel Dl 41/1995, l’articolo 40-bis, prevedendo contestualmente l’abrogazione del comma 12 dell’articolo 74, Dpr 633/1972 (cfr articolo 45, legge 342/2000 e articolo 31, comma 4, legge 388/2000).
In precedenza, la disposizione abrogata disciplinava, per le cessioni di beni (esclusi quelli strumentali all’esercizio dell’attività e quelli propri) effettuate da esercenti agenzie di vendita all’asta, un regime speciale Iva diverso e separato da quello “del margine”, in base al quale la base imponibile era fissata nella misura del 15% del prezzo di vendita.
L’amministrazione finanziaria ha fornito i chiarimenti interpretativi in materia con la circolare min. Finanze n. 207/2000, paragrafo 2.1.5).
L’estensione del regime del margine alle agenzie di vendita all’asta non è generalizzato, in quanto non si applica indiscriminatamente a tutte le operazioni dalle stesse effettuate. Dalla lettura dell’articolo 40-bis, infatti, si ricava che il regime opera con riguardo alle cessioni (all’asta) di beni mobili usati, di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione, realizzate da soggetti che agiscono in nome proprio, ma per conto di privati, in base a un contratto di commissione.
Dal punto di vista oggettivo, quindi, vengono in rilievo le cessioni degli stessi beni oggetto della disciplina del margine:
- beni mobili usati (intesi quali beni suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione – cfr circolare min. Finanze n. 177/1995, paragrafo 2)
- oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione (come individuati dalla Tabella allegata al Dl 41/1995).
Il contratto di commissione deve essere stipulato con un committente privato o con altri soggetti che non hanno detratto l’imposta.
In altri termini, sotto il profilo soggettivo, il regime del margine si applica alle cessioni effettuate dagli esercenti agenzie di vendite all’asta che, sulla base di contratti di commissione, agiscono in nome proprio, ma per conto delle seguenti categorie di committenti (articolo 40-bis, comma 1):
- privati che, in quanto tali, non operano nella veste di soggetti passivi d’imposta
- contribuenti che non hanno potuto detrarre, neppure parzialmente (ex articoli 19, 19-bis1 e 19-bis 2, Dpr 633/1972), l’Iva afferente l’acquisto o l’importazione del bene e che, pertanto, vendono il bene al commissionario in esenzione Iva (ex articolo 10, n. 27-quinquies, Dpr 633/1972)
- contribuenti che nel proprio Stato comunitario di appartenenza godono del regime di franchigia previsto per le piccole imprese
- contribuenti che, a loro volta, vendono il bene al commissionario applicando il particolare regime del margine.
Da quanto detto, consegue che, per le “altre” cessioni effettuate dalle agenzie di vendita all’asta, non trova applicazione il regime del margine. In particolare, non rientrano nell’ambito operativo del regime in esame le cessioni:
- di beni strumentali per l’esercizio dell’attività provenienti da imprese o artisti e professionisti che abbiano detratto l’Iva all’atto dell’acquisto
- di beni acquistati non sulla base di un contratto di commissione, ma in proprio dall’agenzia (e rivenduti, quindi, in nome e per conto dell’agenzia stessa).
La norma prevede espressamente che:
- il prezzo dovuto dall’acquirente del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall’organizzatore della vendita all’asta
- l’importo che l’organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l’organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato.
- gli esercenti agenzie di vendite all’asta non possono detrarre l’imposta relativa alle spese accessorie alla vendita
- le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all’asta si considerano effettuate all’atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario (in altri termini, il momento in cui si realizza la cessione tra il mandante e l’agenzia-commissionaria coincide con la vendita all’asta del bene).
Infine, in tali casi, sulla fattura emessa dall’agenzia non deve essere esposta l’imposta separatamente dal corrispettivo.