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Analisi e commenti

Aiuti di Stato, la disciplina Ue
entra nelle norme nazionali - 3

Il viaggio nella legge che ha recepito il dettato comunitario finisce con l'esame dei due articoli relativi al recupero degli "sconti" indebiti e alla gestione delle controversie

bandiera UE e banconote
L'articolo 48 della legge 234/2012 affronta la spinosa problematica del recupero, presso i beneficiari, degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili per effetto di decisioni in tal senso, emesse dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio.
La norma, in particolare, con riferimento alle decisioni di recupero adottate successivamente all'entrata in vigore della legge in esame, distingue due diversi soggetti competenti al recupero degli aiuti incompatibili, a seconda che il concedente sia un'amministrazione statale o un ente territoriale.

Nel caso in cui il soggetto che ha erogato l'aiuto sia lo Stato o comunque un'amministrazione centrale, l'incarico di procedere all'espletamento di tutte le procedure di riscossione degli importi da restituire per effetto di decisioni di recupero è affidato a Equitalia Spa, a prescindere dalla forma dell'aiuto (comma 1). Entro due mesi dalla data di notifica della decisione, precisa il comma 2, il ministro competente per materia, con proprio decreto, individua i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento.
Il decreto costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

Nel caso in cui, invece, l'ente competente sia diverso dallo Stato, le attività di riscossione sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato (comma 3) e il provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente.

Per quanto riguarda, poi, le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di recupero, il comma 4 prevede che siano fornite dalle amministrazioni coinvolte, "d'intesa" con la presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le Politiche europee - e "per il suo tramite", in perfetta coerenza con tutto l'impianto normativo in commento, alla cui base vi è l'esigenza di esprimere in modo unitario e coerente la posizione italiana nei confronti delle autorità europee.

Circa l'estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto, l'articolo 51 della legge 234/2012 prevede che, indipendentemente dalla forma di concessione, il diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di recupero ai sensi del regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio.
Al riguardo, si ricorda che, in base all'articolo 15 dello stesso regolamento, il potere della Commissione di procedere al recupero degli aiuti illegali può essere esercitato per non oltre dieci anni, a decorrere dal giorno in cui l'aiuto illegale viene messo a disposizione del beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti.

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
Gli articoli 49 e 50 assegnano alla competenza esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti la materia degli aiuti di Stato, mediante modifiche al Codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 104/2010.
Il comma 2 dell'articolo 49, in particolare, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso, tutte le controversie riguardanti:
  • gli atti e i provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio.
In proposito, si ricorda che rientrano tra gli atti e i provvedimenti del primo gruppo quelli emessi in violazione sia dell'obbligo di notifica alla Commissione europea dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato, sia del divieto di dare esecuzione alle misure concepite prima che la procedura di esame da parte dell'esecutivo comunitario abbia condotto a una decisione finale (cosiddetto obbligo di standstill).

Con riferimento, poi, alle controversie concernenti gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione, il comma 1 prevede, altresì, la possibilità di applicare il cosiddetto "rito abbreviato", ai sensi dell'articolo 119 del Codice del processo amministrativo.

Il comma 3, infine, introduce l'obbligo, per le amministrazioni competenti all'esecuzione delle decisioni di recupero, di trasmettere annualmente alla presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le Politiche europee - l'elenco delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, emanate nell'anno precedente, relativamente alle controversie riguardanti sia gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero sia quelli che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Tfue.
Al riguardo, l'articolo 50 precisa che i provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'obbligo di notifica alla Commissione o del divieto di concedere aiuti prima dell'autorizzazione comunitaria, possono essere impugnati davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Per comprendere appieno l'impatto che le nuove regole sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo avranno nel nostro ordinamento, è opportuno ricordare che la stessa Commissione, nella "Comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giuridici nazionali (2009/C 85/01)", ha ribadito che esiste una linea di demarcazione ben definita tra le proprie funzioni e quelle dei giudici nazionali nel campo degli aiuti di Stato ("la Corte di giustizia europea ha ripetutamente confermato che sia i giudici nazionali che la Commissione svolgono ruoli essenziali, ma distinti, nel contesto dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato" - punto 19 della Comunicazione).

Al riguardo, nel ribadire, da una parte, l'esclusività dei propri poteri nel valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il Trattato ("La valutazione della compatibilità è competenza esclusiva della Commissione, salvo il riesame da parte delle corti della Comunità … i giudici nazionali non hanno il potere di dichiarare che una misura di aiuto di Stato è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 2 oppure 3, del trattato CE" - punto 20 della Comunicazione), dall'altra ha affermato la competenza dei giudici nazionali a dichiarare l'eventuale "illegalità" di aiuti istituiti o erogati in violazione dell'obbligo di notifica o del divieto di darne esecuzione prima della pronuncia sulla compatibilità.
In tali casi, il ruolo delle autorità giudiziarie nazionali, come precisato al punto 21 della Comunicazione, consiste nel tutelare i diritti dei singoli lesi dall'esecuzione illegale dell'aiuto.

I giudici nazionali, inoltre, svolgono un ruolo importante anche nell'esecuzione delle decisioni di recupero adottate in forza dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio, cioè delle decisioni in cui la Commissione ingiunga allo Stato membro interessato di recuperare l'aiuto incompatibile presso il beneficiario.


3 -fine. La prima puntata è stata pubblicata il 26 febbraio, la seconda il 28 febbraio
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