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Analisi e commenti

Attività sportiva dilettantistica:
dal 2018 anche come impresa _1

Il legislatore ha voluto così superare l’impostazione tradizionale con l’obiettivo dichiarato di favorire e supportare il processo di sviluppo e ammodernamento dell’intero comparto

Una delle novità più significative introdotte dalla legge di bilancio 2018 è la possibilità di svolgere l’attività sportiva dilettantistica in forma di impresa (articolo 1, commi da 353 a 361).
Più precisamente, il legislatore ha previsto che, a partire da quest’anno, le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie disciplinate dagli articoli 2247 e seguenti del codice civile. Di conseguenza, entra nel nostro ordinamento giuridico una nuova figura soggettiva, la società sportiva dilettantistica lucrativa (ssdl), che si aggiunge a quelle già operanti nel settore dello sport dilettantistico e a favore della quale sono previste rilevanti agevolazioni fiscali.
 
Con il presente contributo, suddiviso in due parti, si intende tracciare un quadro sintetico delle nuove disposizioni, soffermandosi sui diversi profili di disciplina.
 
La ratio della scelta legislativa
Prima di iniziare l’esame della nuova figura soggettiva, appare utile soffermarsi sulle ragioni di fondo che stanno alla base della nuova disciplina, per meglio coglierne il senso e la portata. Da questo punto di vista è illuminante quanto si legge nella relazione illustrativa.
L’impostazione tradizionale, caratterizzata dalla netta separazione tra sport dilettantistico e sport professionistico, ha da sempre riconosciuto al primo natura non profit. Ciò se, da un lato, ha consentito la valorizzazione della funzione sociale e di tutela della salute dello sport amatoriale, dall’altro, oggi “appare anacronistica”. Infatti, è ormai innegabile la rilevanza della “dimensione economica” del settore dell’attività sportiva dilettantistica.
Peraltro, “la pretesa incompatibilità dello sport dilettantistico con l’esercizio di attività d’impresa finalizzata al profitto ha sensibilmente limitato lo sviluppo di un settore con enormi potenzialità di crescita”. Tale assunto, infatti, ha rappresentato un freno agli investimenti privati, ripercuotendo i suoi effetti negativi anche sulle condizioni di lavoro di tutti coloro che operano all’interno del comparto.
Infine, sottolinea la relazione illustrativa, il “presupposto errato” secondo cui non è possibile fare impresa nell’ambito dello sport dilettantistico “ha avuto ricadute negative anche per la finanza pubblica”. A fronte della defiscalizzazione prevista dal combinato disposto della legge 398/1991 e dell’articolo 90, legge 289/2002, ogni anno si registra un notevole mancato gettito per le casse dell’Erario; gettito che, invece, potrebbe essere garantito dalla tassazione del settore.
Pertanto, la scelta di rendere possibile lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica anche in forma di impresa risponde alla logica di favorire il “processo di ammodernamento” dell’intero comparto.
In definitiva, sottolinea la relazione illustrativa, “l’introduzione della società sportiva dilettantistica lucrativa consentirà all’ordinamento di fare ordine nel settore del dilettantismo sportivo, prendendo atto di un processo evolutivo che ha condotto una parte consistente di esso al di fuori della dimensione amatoriale. D’altro canto, ne usciranno fortemente valorizzati anche quegli enti che continuano a ispirare la propria attività a logiche di inclusione più che a quelle del risultato: essi rappresenteranno, infatti, un mondo omogeneo e potranno accedere con maggior facilità al mondo del Terzo settore, senza vedersi opporre le attuali resistenze”.
 
Gli schemi societari utilizzabili
(articolo 1, comma 353, legge 205/2017)
A partire da quest’anno, quindi, le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie previste e disciplinate dal Titolo V del Libro quinto del codice civile (articoli 2247 e seguenti), vale a dire: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata.
 
Finora, l’attività sportiva dilettantistica poteva essere esercitata secondo uno degli schemi indicati dall’articolo 90, comma 17, legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), e cioè:

  • associazione sportiva priva di personalità giuridica
  • associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato
  • società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, a eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro (società sportiva di capitali dilettantistica senza scopo di lucro). 

I requisiti statutari
(articolo 1, comma 354, legge 205/2017)
Il legislatore ha fissato il contenuto minimo degli statuti delle ssdl con l’obiettivo di garantire, anche nell’ambito delle nuove modalità di svolgimento dello sport dilettantistico, la tutela dei valori di inclusione sociale e di tutela della salute propri dello sport in generale e di quello amatoriale in particolare.
È espressamente previsto, infatti, che a pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:

  • nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa
  • nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche
  • il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina
  • l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico che sia in possesso del diploma Isef o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.


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