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Analisi e commenti

Attività sportiva dilettantistica:
la fiscalità delle associazioni - 5

Le Asd devono conformare atto costitutivo e statuto a una serie di clausole, le cui previsioni sono ritenute imprescindibili per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali

Per poter beneficiare delle norme tributarie di favore illustrate nelle puntate precedenti, le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare una serie di condizioni, che esulano dall’ambito strettamente fiscale e interessano il momento della loro costituzione e quello successivo del concreto svolgimento dell’attività.
 
La costituzione di un’associazione sportiva dilettantistica
La prima scelta da compiere nel momento in cui si crea un’associazione sportiva dilettantistica è quella relativa alla forma giuridica. Infatti, ai sensi dell’articolo 90, comma 17, della legge 289/2002, si può scegliere tra:
  • associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile
  • associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Regolamento di cui al Dpr 361/2000.
La scelta non è priva di conseguenze pratiche di rilievo. Infatti, a tacer d’altro, mentre nelle associazioni senza personalità giuridica (associazioni non riconosciute), delle obbligazioni verso i terzi, oltre all’ente, sono responsabili personalmente e solidalmente i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (indipendentemente dalla circostanza che siano titolari di cariche sociali), nelle associazioni con personalità giuridica (associazioni riconosciute), per effetto della “autonomia patrimoniale perfetta”, delle obbligazioni sociali risponde esclusivamente l’ente con il proprio patrimonio.
 
Ciò posto, il medesimo comma 17 stabilisce che le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale: la finalità sportiva, la denominazione sociale dilettantistica.
 
Il momento della costituzione di un’associazione si articola nella redazione di due atti: l’atto costitutivo e lo statuto.
Il primo è l’accordo mediante il quale più soggetti decidono di creare l’associazione, mentre il secondo contiene l’indicazione degli obiettivi dell’ente e le norme che ne regolano il funzionamento. Ai sensi del successivo comma 18, atto costitutivo e statuto devono essere redatti mediante atto scritto. 

L’atto costitutivo può assumere la forma di:
  • scrittura privata autenticata
  • scrittura privata registrata
  • atto pubblico.
L’atto costitutivo deve contenere, tra l’altro, le seguenti indicazioni:
  • la data di costituzione
  • la sede legale
  • i dati anagrafici dei soci fondatori
  • la denominazione sociale
  • lo scopo
  • il patrimonio
  • la nomina dei primi organismi dirigenti.
Il contenuto dello statuto non è libero. Infatti, la legge impone la previsione di una serie di clausole obbligatorie, necessarie sia per il conseguimento dello status di associazione sportiva dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi dal Coni sia per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale. In altri termini, per poter accedere alla normativa tributaria di favore, la vita dell’associazione deve essere ispirata e organizzata secondo precise caratteristiche e modalità.
 
Ai sensi del comma 18, articolo 90, legge 289/2002, lo statuto deve espressamente prevedere:
  • la denominazione
  • l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica
  • l’attribuzione della rappresentanza legale
  • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere ripartiti fra gli associati, anche in forme indirette
  • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali
  • l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari
  • le modalità di scioglimento dell’associazione
  • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.
Il successivo comma 18-bis stabilisce il divieto per gli amministratori delle Asd “di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”.
 
Inoltre, si ricorda che, per poter beneficiare della “decommercializzazione” dei proventi, di cui al comma 3 dell’articolo 148 Tuir, lo statuto dell’associazione deve essere integrato mediante l’inserimento delle seguenti ulteriori clausole:
  • divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
  • obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentita l’Agenzia per il terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge
  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o partecipanti maggiori d’età, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione
  • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
  • eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo per ogni associato, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti
  • intrasmissibilità della quota o contributo associativo, eccetto i trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Gli adempimenti fiscali connessi alla costituzione dell’associazione
Costituita l’associazione, il primo adempimento fiscale da compiere è rappresentato dalla richiesta di attribuzione del codice fiscale.
La richiesta va indirizzata a uno qualsiasi degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello AA5/6, gratuitamente reperibile, con relative istruzioni, sul sito internet delle stesse Entrate. Il modello deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’associazione.
Ottenuta l’attribuzione del codice fiscale, si deve procedere alla registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso un ufficio territoriale delle Entrate. Anche la registrazione è adempimento necessario per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.
 
Qualora l’associazione, oltre all’attività istituzionale, intenda svolgere, in via secondaria, anche attività commerciale e, quindi, intenda effettuare operazioni rilevanti ai fini Iva, è necessario richiedere l’attribuzione della partita Iva. In tal caso, peraltro, sussiste anche l’obbligo di iscrizione al Rea, Repertorio delle notizie economiche e amministrative tenuto dalla Camera di commercio.
La richiesta di attribuzione della partita Iva deve essere presentata attraverso il modello AA7/10, anch’esso reperibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello AA7/10 può essere presentato con un unico adempimento, unitamente alla pratica di iscrizione al Rea, tramite la Comunicazione unica.
 
L’iscrizione nel registro del Coni e il riconoscimento ai fini sportivi
L’articolo 7, comma 1, Dl 136/2004 conferma il Coni quale “unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”.
La medesima disposizione subordina l’applicabilità delle agevolazioni previste dai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 289/2002 all’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale.
Lo strumento di cui il Coni si serve per il rilascio del riconoscimento ai fini sportivi è il Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
 
Al Registro possono essere iscritte le associazioni sportive dilettantistiche:
  • che svolgono attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica
  • i cui statuti contengano espressamente le clausole indicate dal comma 18, articolo 90, legge 289/2002 e dal comma 8, articolo 148 Tuir, e l’obbligo per le associazioni e le società di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, delle Federazioni e degli Enti di promozione sportiva cui intendono affiliarsi.
Il comma 2 dell’articolo 7 prevede che il Coni debba trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle società e delle Asd riconosciute ai fini sportivi, allo scopo di consentire all’amministrazione finanziaria i necessari controlli relativi alla fruizione dei benefici fiscali.
L’iscrizione avviene tramite una procedura telematica accessibile attraverso il sito internet del Coni.
 
Il Registro è suddiviso in tre sezioni:
  • associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica
  • associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica
  • società sportive dilettantistiche.
È inoltre articolato in due aree: la prima, liberamente accessibile, contiene informazioni di carattere generale; la seconda, invece, è un’area riservata e possono accedervi solo utenti autorizzati.
Sul sito internet del Coni, è possibile consultare il Registro nazionale per sapere quali associazioni (e società sportive) hanno effettuato la registrazione e ottenuto il riconoscimento.
 
 
5 – continua.
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 28 ottobre
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 2 novembre
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 4 novembre
La quarta puntata è stata pubblicata venerdì 13 novembre
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