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Analisi e commenti

Attività sportiva dilettantistica:
la fiscalità delle associazioni - 11

Per garantire trasparenza ed efficacia nell’utilizzo delle somme relative al cinque per mille, i soggetti destinatari sono tenuti a uno specifico e distinto obbligo di rendicontazione

Il beneficio del cinque per mille ha cadenza annuale; pertanto, le associazioni interessate devono ripetere anno per anno, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, la procedura per l’ammissione, presentando la domanda d’iscrizione e la relativa dichiarazione sostitutiva. Ne consegue che gli elenchi degli enti ammessi saranno pubblicati con riferimento a ciascuna annualità.
I termini della procedura sono previsti dal Dpcm 23 aprile 2010 e, per effetto della ricordata stabilizzazione del beneficio, a partire dal 2015 gli stessi sono rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Pertanto, rimangono invariati il giorno e il mese di tutti i termini fissati dal citato decreto, mentre viene aggiornato l’anno di riferimento.

La procedura di ammissione al beneficio: domanda di iscrizione
L’associazione, che intende beneficiare del cinque per mille, deve presentare la domanda di iscrizione relativamente a ciascun esercizio finanziario per il quale viene richiesta l’ammissione al riparto.
La domanda va trasmessa all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando il software dedicato disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.
La domanda può essere presentata dalla data di apertura del canale telematico fino al termine del 7 maggio.

La dichiarazione sostitutiva
Entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario per il quale è stata presentata la domanda di iscrizione, il rappresentante legale dell’associazione deve trasmettere, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’ufficio del Coni, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione.
L’ufficio del Coni che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse, ai sensi degli articoli 43 e 71, Dpr 445/2000.
La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille.
I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti prescritti ai fini dell’iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del cinque per mille e depennati dall’elenco con provvedimento formale del Coni.
Per facilitare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di iscrizione consente di stampare un modello di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione. L’ente, che intende utilizzare il modello precompilato, deve unicamente completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi.
I modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva sono disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

La remissione in bonis
Gli enti destinatari del cinque per mille, quindi anche le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei prescritti requisiti, che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo, hanno la facoltà di procedere, entro il 30 settembre, alla regolarizzazione della propria posizione (remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 2, Dl 16/2012).
L’associazione interessata, quindi, può, ad esempio, sanare la domanda di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva che non siano state regolarmente presentate entro i termini previsti o la dichiarazione sostitutiva alla quale non sia stata allegata copia del documento di identità del rappresentante legale.
Ai fini del buon esito della regolarizzazione, l’associazione deve:
  • essere in possesso dei requisiti sostanziali prescritti dalla normativa di riferimento alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione
  • procedere alla regolarizzazione della domanda di iscrizione o della dichiarazione sostitutiva (provvedendo anche alle eventuali integrazioni documentali) entro il 30 settembre
  • versare contestualmente una sanzione di 258 euro, con modello F24 e codice tributo 8115 (non è ammessa la possibilità di compensare l’importo della sanzione).
L’omesso invio della domanda telematica o della dichiarazione sostitutiva, nonché della copia del documento d’identità, entro il termine del 30 settembre, comportano l’esclusione dall’elenco degli ammessi al beneficio.

La pubblicazione degli elenchi
La pubblicazione degli elenchi relativi al contributo del cinque per mille è eseguita, entro il termine del 14 maggio, dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale.
In particolare, vengono pubblicati:
  • gli elenchi di tutti i soggetti iscritti al beneficio, distinti per categoria
  • l’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti, aggiornato a seguito delle eventuali correzioni anagrafiche apportate
  • gli elenchi, distinti per tipologia, degli enti iscritti a seguito della presentazione delle istanze di regolarizzazione pervenute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Dl 16/2012 (remissione in bonis)
  • gli elenchi di tutti gli enti ammessi ed esclusi dal beneficio per ciascuna categoria, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.
L’Agenzia delle Entrate, oltre agli elenchi degli enti iscritti e di quelli ammessi ed esclusi dal beneficio, pubblica anche l’elenco generale di tutti gli enti ammessi presenti in almeno una delle categorie di beneficiari.
L’associazione deve verificare di essere stata inserita nell’elenco e deve controllare che i dati riportati siano corretti. I rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche che riscontrano la presenza di dati relativi alla denominazione o alla sede dell’ente non aggiornati, possono chiedere, entro il 20 maggio, la correzione degli errori alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione.
TERMINE ADEMPIMENTO
7 maggio Presentazione della domanda di iscrizione
14 maggio Pubblicazione sul sito delle Entrate dell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio
20 maggio Presentazione delle istanze per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi
25 maggio Pubblicazione sul sito delle Entrate dell’elenco aggiornato dei soggetti ammessi al beneficio
30 giugno Invio delle dichiarazioni sostitutive
30 settembre Regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali
La corresponsione del cinque per mille
L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze ‐ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - i dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano a ciascuna delle associazioni sportive dilettantistiche a favore delle quali i contribuenti hanno effettuato una valida scelta di destinazione della quota del cinque per mille della loro Irpef.
La corresponsione delle somme sarà effettuata, sulla base degli elenchi predisposti dall’Agenzia delle Entrate, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport – Ufficio per lo sport.
 
L’obbligo di rendicontazione
Per garantire la trasparenza e l’efficacia nell’utilizzazione delle somme, in capo ai soggetti destinatari delle somme relative al riparto del cinque per mille sussiste uno specifico e distinto obbligo di rendicontazione.
Come ricordato in precedenza, il terzo periodo del comma 154 dell’articolo 1, legge 190/2014, ha demandato a un decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle nuove “modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione (…)”.
Nell’attesa che il decreto venga adottato, continuano peraltro a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12 del Dpcm 23 aprile 2010.
Entro un anno dalla ricezione degli importi, quindi, le associazioni sportive dilettantistiche (al pari di tutti gli enti che partecipano al riparto del cinque per mille) sono tenute a redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione e l’effettivo impiego delle somme percepite.
Se l’associazione ha percepito un contributo di importo pari o superiore a 20mila euro, il rendiconto e la relativa relazione dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la loro compilazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport – Ufficio per lo sport, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa nonché operare controlli amministrativo-contabili anche presso la sede dell’associazione.
Qualora, invece, l’associazione sia stata destinataria di un contributo di importo inferiore a 20mila euro, non dovrà inviare il rendiconto e la relazione, che, però, dovranno comunque essere redatti e conservati per dieci anni.
 
Il vincolo di utilizzo delle somme
Trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale, le somme erogate quali contributo del cinque per mille soggiacciono a uno stringente vincolo di destinazione. Le stesse, infatti, devono essere impiegate per lo svolgimento delle attività che, attraverso il meccanismo del cinque per mille, il legislatore ha inteso beneficiare. Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, quindi, le somme vanno destinate all’attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Tali somme, in particolare, non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille.
 
Il recupero delle somme
In base a quanto previsto dall’articolo 13 del Dpcm 23 aprile 2010, i contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:
  • qualora l’erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali
  • qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione
  • qualora l’associazione che ha percepito un contributo di importo pari o superiore a 20mila euro non abbia ottemperato all’obbligo di invio del rendiconto e della relazione illustrativa
  • qualora, a seguito di controlli, l’associazione beneficiaria sia risultata non in possesso dei requisiti che danno titolo all’ammissione al beneficio
  • qualora l’associazione, dopo l’erogazione delle somme alla stessa destinate, risulti, invece, aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio, prima dell’erogazione delle somme medesime
  • qualora l’associazione che ha percepito un contributo di importo inferiore a 20mila euro non ottemperi alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.
L’amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, trasmette gli atti all’Autorità giudiziaria.
Il recupero del contributo comporta l’obbligo, a carico dell’associazione, di riversare all’erario, entro il termine di sessanta dalla notifica del provvedimento contestativo, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.
Ove l’associazione non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori (rivalutazione e interessi) viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 
 
11 – continua.
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 28 ottobre
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 2 novembre
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 4 novembre
La quarta puntata è stata pubblicata venerdì 13 novembre
La quinta puntata è stata pubblicata lunedì 16 novembre
La sesta puntata è stata pubblicata lunedì 23 novembre
La settima puntata è stata pubblicata giovedì 26 novembre
L’ottava puntata è stata pubblicata giovedì 10 dicembre
La nona puntata è stata pubblicata lunedì 14 dicembre
La decima puntata è stata pubblicata lunedì 28 dicembre
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