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Analisi e commenti

Attuazione della riforma fiscale:
novità in materia di riscossione - 1

Per evitare istanze con finalità meramente dilatorie, cassata la norma che accordava la sospensione legale in presenza di “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”

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Nella seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 22 settembre, in attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale, di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, è stato definitivamente approvato, tra gli altri, il decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.
 
Innanzitutto, è utile evidenziare quali norme della legge delega vengono attuate con le nuove disposizioni.
A tal proposito, viene in rilievo in primo luogo l’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 23/2014, a mente del quale il Governo, nell’esercizio della delega volta alla revisione del sistema fiscale, deve aver cura di attuare il principio della “tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d’imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico”.
In secondo luogo, il decreto attua quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della citata legge, ai sensi del quale il Governo è delegato a introdurre norme dirette a realizzare “una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell’attuazione e dell’accertamento relativa alla generalità dei tributi”.
Le disposizioni del decreto, inoltre, si pongono nel solco tracciato dall’articolo 6, comma 5, legge 23/2014, che delega il Governo “ad introdurre disposizioni volte ad ampliare l’ambito applicativo dell’istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all’evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l’efficienza e l’efficacia dell’attività di riscossione”.
Infine, il decreto attua gli articoli 9, comma 1, lettera l) e 10, comma 1, lettera e), della legge 23/2014, che, rispettivamente, delegano il Governo a introdurre norme volte a “rafforzare il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici del Ministero dell’economia e delle finanze sulla società Equitalia” e norme per “l’accrescimento dell’efficienza nell’esercizio dei poteri di riscossione delle entrate”, avendo cura di garantire “il contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti alla tutela dell’abitazione, allo svolgimento dell’attività professionale ed imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente in situazioni di grave difficoltà economica, con particolare riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito”.
 
In attesa che il Dlgs venga pubblicato in Gazzetta, se ne analizza sinteticamente il contenuto.
 
Sospensione legale della riscossione (articolo 1)
Il primo intervento riformatore del Dlgs ha a oggetto la disciplina della sospensione legale della riscossione (articolo 1, commi 537 e seguenti, legge 228/2012), che viene modificata in più punti.
Innanzitutto, per evitare la presentazione di istanze con finalità meramente dilatorie, viene soppressa la norma che consente di esperire la procedura di sospensione legale, oltre che nelle ipotesi tipizzate ex lege, anche in presenza di “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”.
In secondo luogo, viene ridotto da 90 a 60 giorni il termine entro il quale il debitore può presentare la domanda di sospensione della riscossione a pena di decadenza.
Viene altresì soppresso il termine di 60 giorni, decorsi i quali l’ente creditore si pronuncia in ordine all’istanza di sospensione. In tal modo, si è inteso eliminare un ostacolo all’operatività dell’ente creditore, che, di conseguenza, potrà rispondere al debitore senza dover più necessariamente attendere il decorso dei predetti 60 giorni.
Inoltre, allo scopo di snellire e rendere più rapida la procedura, vengono modificate le modalità di comunicazione dell’esito dell’esame dell’istanza al debitore e all’agente della riscossione.
Si chiarisce che, fino a quando l’ente creditore non comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, resta sospeso il termine di 200 giorni - decorso il quale il pignoramento perde efficacia - previsto dall’articolo 53, comma 1, Dpr 602/1973.
Sempre con lo scopo di evitare un uso strumentale e distorto dell’istituto, si prevede espressamente il divieto di reiterazione della dichiarazione di sospensione e che, in ogni caso, la presentazione della dichiarazione stessa non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
Viene stabilito, inoltre, che l’annullamento del ruolo per inerzia dell’ente creditore (mancato invio della prescritta comunicazione al debitore ovvero mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione) non opera in presenza di motivi diversi da quelli eccepiti dal contribuente e tipizzati dalla legge ovvero nei casi di sospensione giudiziale e amministrativa, ovvero di sentenza non definitiva che ha annullato il credito.
Infine, l’articolo 1 modifica l’articolo 49 del Dpr 602/1973 per coordinarlo con le predette novità.
 
Rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo e accertamento dell’Agenzia delle entrate (articolo 2)
Con l’articolo 2, il legislatore delegato ha inteso ridurre il divario esistente in materia di rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti di alcuni istituti definitori dell’accertamento, nonché a semplificare gli adempimenti del contribuente.
A tal proposito, sono stati completamente riscritti gli articoli 3-bis del Dlgs 462/1997 (Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento) e 8 del Dlgs 218/1997 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), e viene modificato l’articolo 15 del medesimo Dlgs 218/1997, in cui viene altresì inserito il nuovo articolo 15-bis.
In estrema sintesi, le novità previste sono le seguenti:
  • le somme di importo inferiore o pari a 5mila euro, dovute a seguito di controlli automatici e formali sulle dichiarazioni, possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo (in luogo delle sei attualmente previste)
  • le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione, se di importo superiore a 50mila euro, possono essere versate ratealmente in un numero massimo di sedici rate trimestrali (la normativa attualmente vigente prevede la possibilità suddividere il versamento in dodici rate trimestrali per gli importi dovuti superiori a 51.646 euro)
  • viene uniformato il termine di scadenza delle rate successive alla prima, individuandolo nell’ultimo giorno di ciascun trimestre
  • viene estesa la possibilità di fruire della rateazione degli importi dovuti a seguito di acquiescenza agli avvisi di liquidazione per decadenza dalle agevolazioni (prima casa e piccola proprietà contadina), agli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione e agli avvisi di accertamento dell’imposta di registro per occultamento del corrispettivo
  • si prevede una disciplina univoca delle modalità di pagamento delle somme rateizzate successivamente all’accertamento con adesione e delle sanzioni ridotte a seguito di acquiescenza.
Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate (articolo 3)
La disposizione in esame modifica la disciplina sanzionatoria in materia di rateizzazione dei debiti tributari. Viene prevista l’introduzione nel Dpr 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) del nuovo articolo 15-ter, che in primo luogo razionalizza e differenzia le ipotesi di decadenza dal beneficio della rateazione in caso di controlli automatici e formali e a seguito di accertamento con adesione (commi 1 e 2).
La novità più rilevante introdotta dalla nuova disposizione è rappresentata dalla previsione secondo cui è esclusa l’automatica decadenza dalla rateazione in caso di lieve inadempimento dovuto a:
  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro
  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
In tali casi, nonché nell’ipotesi di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione per ritardato od omesso versamento, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. L’iscrizione a ruolo non è eseguita nel caso in cui il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in un’unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
 
Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari (articolo 4)
L’articolo 4 modifica in più punti l’articolo 25 Dpr 602/1973, che disciplina i termini di notifica della cartella di pagamento. Innanzitutto, al fine di disciplinare in modo univoco i termini per la notifica delle cartelle conseguenti agli inadempimenti di pagamenti rateizzati ex articolo 15-ter del medesimo Dpr, al comma 1 dell’articolo 25 citato viene aggiunta la lettera c-bis). La nuova disposizione stabilisce che, in tali casi, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rateazione.
Vengono inoltre aggiunti i nuovi commi 1-bis e 1-ter che, rispettivamente, disciplinano gli specifici termini di notifica delle cartelle in caso di crisi aziendale e procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, composizione di crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore) e prevedono che, qualora venga dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all’insinuazione al passivo senza necessità di notificare la cartella di pagamento.
 
Concentrazione della riscossione nell’accertamento (articolo 5)
L’articolo 5 interviene sulla disciplina dell’accertamento esecutivo, modificando l’articolo 29 del Dl 78/2010. In particolare, si prevede che:
  • l’accertamento diventi esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, in luogo dei 60 giorni dalla notifica previsti dalla vigente normativa
  • la sospensione automatica non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateizzazione.
Vengono inoltre ampliate le modalità attraverso le quali l’agente della riscossione comunica al debitore di aver preso in carico le somme da riscuotere. Infatti, a tal fine, oltre alla raccomandata semplice, può esser utilizzata anche la posta elettronica.
Infine, si prevede la soppressione della disposizione secondo la quale l’espropriazione forzata è sempre avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

 
1 - continua
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