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Analisi e commenti

Azioni, quote e strumenti similari
tra redditi di capitale e diversi - 2

Nonostante i diversi regimi impositivi, esistono elementi comuni: distinzione tra qualificati e non, tra emessi da residenti in Stati collaborativi e non, determinazione del costo fiscale

immagine di due vecchi titoli azionari
Le azioni, le quote di partecipazione e gli strumenti finanziari assimilati possono generare redditi diversi e/o redditi di capitale.
Tipicamente, i redditi di capitale derivano dalla detenzione dei detti strumenti e si realizzano, come disposto dall'articolo 45, comma 1, Tuir, al momento della percezione dei relativi proventi.
I redditi diversi, invece, giusto il disposto dell'articolo 67 del Tuir, scaturiscono dalle operazioni traslative della loro proprietà e si manifestano sotto forma di plusvalenze e minusvalenze.


Redditi di capitale
Entrando nello specifico, l'articolo 44, comma 1, lettera e), Tuir, dispone che sono redditi di capitale "gli utili (e i proventi assimilati) derivanti dalla partecipazione al capitale (strumenti di capitale) o al patrimonio (strumenti assimilati a quelli di capitale) di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53…".

Come si può notare, la norma, nel circoscrivere il presupposto impositivo, si limita a richiamare le partecipazioni nei soggetti passivi Ires.
Tale circostanza deriva dal particolare regime impositivo utilizzato dalle società di persone e dalle società loro assimilate.
Dette società, infatti, imputano, ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, il proprio reddito ai soci che, conseguentemente, lo sottopongono a tassazione con le rispettive aliquote progressive.
Il reddito imputato per trasparenza non viene nuovamente sottoposto a imposizione all'atto della distribuzione e, per l'effetto, gli utili distribuiti da soggetti trasparenti non costituiscono redditi di capitale; anche in caso di opzione per la nuova imposta sul reddito di impresa (Iri), istituita dall'articolo 1, comma 547, legge di bilancio 2017, gli utili distribuiti dalle società di persone vengono tassati come redditi da partecipazione e non come redditi di capitale.

La situazione appena descritta, consistente nella sostanziale detassazione dei dividendi, si verifica anche con riferimento ad alcuni regimi impositivi che si rendono applicabili alle società di capitali residenti (articolo 116, Tuir - piccola trasparenza delle società a responsabilità limitata) ovvero ai soggetti non residenti (articolo 167, Tuir - regime delle controlled foreign companies).
Più in generale, si può affermare che tutte le volte in cui il reddito della società è imputato per trasparenza al socio, onde evitare fenomeni di doppia imposizione giuridica, le distribuzioni di utili o proventi assimilati non sono imponibili in capo allo stesso.

A tal proposito, particolare attenzione deve essere prestata ai soggetti non residenti.
Infatti, i soggetti non residenti, fatta eccezione per i casi in cui trova applicazione il regime delle controlled foreign companies e per i trust trasparenti, sono sempre considerati opachi ai fini fiscali e le relative distribuzioni di utili e proventi assimilati ricondotte a imposizione in capo al socio: gli utili distribuiti da una società di persone non residente (ad esempio, unlimited partnership), a differenza di quanto avviene per le società di persone residenti, sono tassati come redditi di capitale in capo ai soci.

Oltre alle vere e proprie distribuzioni di utili e proventi, l'ordinamento italiano prevede anche delle fattispecie assimilate, produttive di redditi di capitale tassati come dividendi.
In particolare, l'articolo 47, commi 5 e 7, del Tuir, equipara, al ricorrere di determinate condizioni che vedremo approfonditamente ultra, le distribuzioni di riserve di capitale o le assegnazioni effettuate in sede di liquidazione, riduzione del capitale esuberante o recesso, alle distribuzioni di utili.
In tali casi, però, non tutte le somme percepite vengono tassate come dividendi, ma solo la parte che eccede il costo fiscalmente rilevante dello strumento finanziario che dà diritto a partecipare alla distribuzione.

Redditi diversi
Come detto, le operazioni traslative della proprietà o di altri diritti reali aventi a oggetto le azioni, le quote e gli strumenti a esse assimilati, sono produttive di minusvalenze e plusvalenze ricomprese nel novero dei redditi diversi.
In particolare, l'articolo 67, lettera c) e seguenti, Tuir, ricomprende nei redditi diversi le cessioni di azioni, quote e strumenti finanziari assimilati.
Il riferimento alle cessioni, come chiarito dalla circolare 165/1998, deve intendersi comprensivo di tutte le operazioni che sono fiscalmente equiparate alle compravendite: "Si ricorda che sono considerate cessioni a titolo oneroso le compravendite (sia a pronti che a termine) e le permute; inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche agli atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e ai conferimenti in società".

Come chiarito dalla citata circolare, inoltre, sono costitutive di redditi diversi anche le operazioni traslative che hanno a oggetto strumenti incorporanti diritti il cui esercizio permette di acquisire azioni quote o strumenti assimilati:
  • i warrant di sottoscrizione
  • le opzioni di acquisto di partecipazioni (stock option e call option)
  • i diritti di opzione spettanti ai soci
  • le obbligazioni convertibili.
Non sono, invece, produttive di redditi diversi:
  • le donazioni e le successioni
  • le operazioni di concambio di azioni o quote in caso di fusioni o scissioni (viene tassato come capital gain solo l'eventuale conguaglio)
  • l'esercizio di un'opzione di acquisto o sottoscrizione
  • l'esercizio di un warrant e la conversione di obbligazioni convertibili
  • la rinuncia gratuita al diritto di opzione in sede di aumento di capitale (circolare 98/2000)
  • lo scioglimento della comunione avente a oggetto strumenti finanziari (in tal caso, viene tassato come capital gain solo l'eventuale conguaglio divisionale).
Elementi comuni ai redditi diversi e ai redditi di capitale
Nonostante le diversità esistenti tra il regime impositivo dei redditi di capitale e dei redditi diversi, con riferimento agli strumenti finanziari partecipativi propri e assimilati, ci sono elementi comuni. In particolare:
  • la distinzione tra strumenti qualificati e non qualificati
  • le modalità di determinazione del costo fiscale dello strumento
  • la distinzione tra strumenti emessi da soggetti residenti in Stati o territori collaborativi e non collaborativi.
Considerata la comunanza degli elementi citati a entrambe le categorie reddituali, prima di affrontare nel dettaglio le problematiche relative alle stesse, si indugerà nella loro definizione, di modo che nel prosieguo gli stessi possano essere semplicemente richiamati.


2 - continua.
La prima puntata
è stata pubblicata giovedì 2 febbraio
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