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Analisi e commenti

Azioni, quote e strumenti similari
tra redditi di capitale e diversi - 3

Nel caso di attività finanziarie per le quali ci si è avvalsi dello “scudo fiscale”, in mancanza del costo di acquisto, si può assumere l’importo indicato nella dichiarazione di emersione

vecchi titoli

Per gli acquisti effettuati a titolo oneroso, in linea con quanto avviene negli altri settori impositivi, l’elemento da cui partire per determinare il costo fiscalmente rilevante è rappresentato dal prezzo di acquisto, inteso come corrispettivo in denaro o in natura, o dal valore dei beni conferiti/apportati. Al prezzo di acquisto ovvero al valore dei conferimenti/apporti vanno aggiunti gli oneri accessori di diretta imputazione, quali le spese notarili, l’imposta di successione e donazione, le commissioni di intermediazione, i bolli e le altre imposte indirette. Come chiarito dall’articolo 68, comma 6, Tuir, non possono essere portati ad aumento del costo fiscale gli interessi relativi a mutui o altri finanziamenti contratti per l’acquisto di detti strumenti.

Se l’acquisto è avvenuto a titolo gratuito, invece, ferma restando la necessità di aggiungere il valore degli oneri accessori, il costo fiscalmente rilevante è rappresentato:

  • nel caso di acquisto per successione:
  • dal valore definito o, in mancanza, da quello dichiarato agli effetti di tale imposta
  • per i titoli esenti dal tributo successorio, dal valore normale alla data di apertura della successione
  • per le successioni aperte nel periodo in cui l’imposta di successione è stata abrogata, dal costo rilevante per il de cuius (cfr circolare 91/2001)
  • nel caso di acquisto per donazione, dal costo del donante, cioè da quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria di cui ha il possesso, l’avesse ceduta a titolo oneroso.

Nel caso di attività finanziarie per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione di cui al Dl 350/2001 (“scudo fiscale”), in mancanza del costo di acquisto, i contribuenti possono assumere l’importo indicato nella stessa dichiarazione (cfr circolare 43/2009).

Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di un aumento gratuito del capitale, il nuovo costo fiscale unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio.
Esemplificando, se un contribuente possiede 100 azioni dal costo fiscale di 100 euro e la società partecipata gli attribuisce, a seguito di un aumento gratuito di capitale, altre 50 azioni, il contribuente avrà 150 azioni dal costo complessivo di 100 euro.
In sostanza, quindi, l’aumento gratuito diminuisce il valore unitario delle partecipazioni possedute prima dello stesso.

Una volta determinato, in uno dei modi illustrati, il costo fiscale, lo stesso va aumentato, come chiarito dalla circolare 52/2004, del valore dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché del valore fiscale dei crediti rinunciati, vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Se la società partecipata imputa per trasparenza (società di persone, Srl in regime di piccola trasparenza, società estere cui si applica il regime Cfc) il proprio reddito ai soci, il costo fiscale delle partecipazioni è:

  • aumentato degli utili imputati per trasparenza
  • diminuito, fino al valore minimo di zero, delle perdite imputate per trasparenza (ovviamente tale evenienza non può verificarsi per le società in regime Cfc)
  • diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati per trasparenza, degli utili percepiti.

Le regole, brevemente richiamate, per la determinazione del costo fiscale delle partecipazioni vanno applicate tenendo presente che, se le quote di partecipazione in una stessa entità vengono acquistate in più tranche, ognuna di esse avrà un differente costo fiscale, che verrà ordinariamente “caricato” o “scaricato” secondo logiche proporzionali e, in caso di vendita, giusto il disposto del comma 1-bis dell’articolo 67, Tuir, utilizzando il metodo Lifo.
Se, ad esempio, un contribuente compra in successione temporale tre pacchetti azionari del 10%, pagandoli rispettivamente 10, 20 e 30 euro, alla fine avrà un pacchetto azionario complessivo del 30%, ma tre differenti costi fiscali.

Quando il costo del pacchetto azionario complessivo viene aumentato o diminuito tramite operazioni che non possono essere analiticamente imputate a questo o a quel pacchetto, l’imputazione sarà fatta in base al peso percentuale, in termini di valore, di ognuno di essi. Si precisa che parte della dottrina, applicando analogicamente l’articolo 94, comma 5, Tuir, ritiene che l’imputazione debba avvenire secondo il peso percentuale calcolato in termini quantitativi e non di valore; tale criterio, però, non pare condivisibile, poiché risulterebbe applicabile solo alle azioni.
In sostanza, a parte il costo di acquisto/conferimento e gli oneri accessori, tutti gli altri elementi incrementativi o decrementativi citati vanno imputati in maniera proporzionale.

Tornando all’esempio, il primo pacchetto acquistato, considerato che il suo costo di acquisto è pari a 10 euro e che il costo complessivo di tutti i pacchetti è pari a 60 euro, ha un peso percentuale in termini di valore pari al 16% (10/60).
Se il contribuente effettua un versamento a fondo perduto di 100 euro, il costo fiscale di tale pacchetto si incrementa di 16 euro (0,16 x 100).
Se, invece, il contribuente procede alla vendita del 20% della sua partecipazione, il costo fiscale del pacchetto venduto deve essere determinato con il metodo Lifo: presumendosi vendute per prime le azioni acquistate per ultime, il costo fiscale “scaricato” è pari a quello dei due ultimi pacchetti acquistati (50 euro = 20 + 30).

La stratificazione del costo fiscale viene meno solo in occasione di operazioni straordinarie.
In caso di fusione e scissione totale, ad esempio, il contribuente “scambia” le proprie azioni o quote con quelle della società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria.
Non avendo, fatta eccezione per gli eventuali conguagli, le citate operazioni effetti realizzativi, il costo fiscale delle vecchie partecipazioni si traferisce automaticamente alle nuove, senza però mantenere la stratificazione.

Riprendendo l’esempio, il valore totale delle partecipazioni possedute dal contribuente è pari a 60 euro, diviso in tre strati dal valore di 10, 20 e 30 euro.
Se queste partecipazioni vengono sostituite, in sede di scissione totale della società partecipata, con le partecipazioni nella società beneficiaria, il valore delle partecipazioni ricevute sarà sempre pari a 60 euro, senza però alcuna suddivisione in strati.
Tale valore, quindi, costituirà un unico strato cui si aggiungeranno, eventualmente, strati successivi (aumenti di capitale, acquisto da altri soci, eccetera).

Un caso particolare è rappresentato dalle operazioni di scissione parziale, poiché il contribuente, in luogo della partecipazione originaria, alla fine dell’operazione avrà sia quote della scissa, sia quote della beneficiaria.
In tale evenienza, fermo restando che il costo fiscale totale delle nuove e delle vecchie quote non può superare il valore ante-scissione di queste ultime, bisogna individuare un criterio di riparto del valore originario.
A tal proposito, appare illuminante la risoluzione 52/2015, in cui si afferma che “con riferimento a ciascun socio, la suddivisione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originariamente detenuta nella società scissa dovrà rispettare la proporzione esistente tra il valore effettivo delle partecipazioni ricevute in ciascuna società beneficiaria rispetto al valore effettivo complessivo delle partecipazioni precedentemente indicate”.
In pratica, bisogna determinare il rapporto percentuale tra valore corrente della quota di patrimonio netto della scissa attribuito alla beneficiaria e valore corrente del patrimonio netto ante-scissione della scissa.
Applicando tale percentuale al costo fiscale originario della partecipazione, si ottiene la quota-parte di costo da assegnare alle nuove partecipazioni e, per differenza, il valore residuo della partecipazione pre-posseduta.

Ultimo caso da vagliare attiene all’impatto che la distribuzione di riserve di capitale ha sul costo fiscale delle partecipazioni.
Si precisa che tale circostanza, giusto il disposto dell’articolo 47, comma 5, Tuir, rileva esclusivamente con riferimento alle partecipazioni in società soggette all’Ires: società di capitali residenti, società di persone e di capitali non residenti.
La norma citata dispone che “Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute”.
Come si evince dalla norma, il valore dei beni assegnati in sede di riparto delle citate riserve riduce il costo fiscale delle partecipazioni; se il costo è stratificato, la riduzione va imputata proporzionalmente secondo quanto già illustrato.
Come vedremo in seguito, se il valore delle somme o dei beni ricevuti sorpassa il costo fiscale, l’eccedenza viene tassata come dividendo.

Con esclusivo riferimento alla determinazione dei redditi diversi, il costo fiscale delle partecipazioni può essere rivalutato tramite la corresponsione di un’imposta sostitutiva; l’istituto della rivalutazione è stato introdotto dalla legge 448/2001 e sistematicamente prorogato, come avvenuto anche nella legge di bilancio 2017, di anno in anno.

Da ultimo, si rileva che ai soli fini della determinazione del costo da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate possedute alla data del 1° luglio 1998, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14, comma 6, Dlgs 461/1997, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto:

  • nel caso dei titoli, quote o diritti, di natura non qualificata e negoziati in mercati regolamentati italiani, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data
  • nel caso dei titoli, quote o diritti, di natura qualificata negoziati in mercati regolamentati italiani, nonché dei titoli, quote o diritti, di natura non qualificata negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano state assoggettate a imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel Dl 27/1991
  • nel caso dei titoli, quote o diritti, di natura qualificata e non qualificata, non negoziati in mercati regolamentati, il valore alla predetta data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano state assoggettate a imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel Dl 27/1991.

Per le partecipazioni già possedute alla data del 28 gennaio 1991, il comma 8 dell’articolo citato dispone che, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto:

  • nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso dell’anno 1990 dalla borsa di valori di Milano o, in difetto, dalle borse presso cui i titoli o i diritti erano in tale periodo negoziati
  • nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla predetta data.

 
3 – continua.
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 2 febbraio
La seconda puntata è stata pubblicata venerdì 3 febbraio
 

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