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Analisi e commenti

Azioni, quote e strumenti similari
tra redditi di capitale e diversi - 4

Per le partecipazioni in regime di comunione, la percentuale dei diritti di voto e della partecipazione al capitale/patrimonio va vagliata con riguardo alla posizione dei singoli comunisti

La distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate è di estrema rilevanza, poiché alle stesse si applica un diverso regime impositivo, sia per quanto riguarda i redditi di capitale sia per quanto riguarda i redditi diversi.
La ratio originaria che sottendeva la distinzione, risiedente nella volontà di tassare in misura maggiore le partecipazioni che, per la loro rilevanza quantitativa, stanno a indicare un coinvolgimento diretto del detentore nella gestione dell’affare o della società emittente, grazie al progressivo incremento dell’aliquota di imposta applicabile ai proventi e alle plusvalenze ritraibili dalle partecipazioni non qualificate, risulta in parte frustrata: originariamente detta aliquota era pari al 12,50%, a oggi è pari al 26 per cento.

Per individuare la natura qualificata o non qualificata di uno strumento, bisogna fare riferimento ai diritti di voto esprimibili nell’assemblea ordinaria e alla percentuale di partecipazione al capitale (partecipazioni vere e proprie) o al patrimonio (strumenti finanziari assimilati) che lo stesso rappresenta.
In particolare, l’articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir, afferma che “Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni”.

La lettera della norma, quindi, in linea di massima, considera qualificate le partecipazioni che, in via alternativa o cumulativa, attribuiscono:

  • una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 (titoli quotati) o al 20% (titoli non quotati)
  • una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 (titoli quotati) o al 25% (titoli non quotati).

A tal proposito, è importante rilevare che:

  • per quanto concerne i redditi di capitale, le percentuali sopra elencate vanno riferite alla partecipazione posseduta al momento della percezione dei proventi
  • con riferimento alle plusvalenze costituenti redditi diversi, invece, le percentuali vanno riferite alla quota parte della partecipazione alienata.

Pertanto, se un soggetto con una partecipazione al capitale del 100%, riceve dividendi per 50 euro e aliena, conseguendo una plusvalenza, l’1% della sua partecipazione, realizzerà un reddito di capitale qualificato e un reddito diverso non qualificato.

Come regola generale, se non è possibile verificare uno dei due limiti citati, si fa riferimento solo al limite quantificabile.
Ad esempio, la percentuale dei diritti di voto è espressamente riferita ai voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Essendo le società di persone prive di organo assembleare, per le stesse il requisito della qualificazione si perfeziona solo con riferimento al superamento della soglia riferita al capitale sociale o al patrimonio.
Discorso analogo vale per tutti gli strumenti finanziari assimilati alle partecipazioni societarie.
Come visto, almeno nell’ordinamento italiano, nessun strumento finanziario assimilato attribuisce il diritto di voto nell’assemblea ordinaria dell’emittente.
Per tali strumenti, quindi, si farà riferimento solo alla percentuale di patrimonio che rappresentano.

Gli strumenti assimilati, come anticipato, possono anche non costituire una partecipazione al patrimonio.
In tal caso, l’articolo 67, comma 1, lettera c), ultimo periodo, n. 1), gli attribuisce ex lege natura qualificata: “Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante…cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio”.

Gli strumenti assimilati, fatta eccezione per quelli liberati tramite l’apporto di opere e servizi che non possono mai essere imputati a patrimonio, rappresentano una quota di patrimonio netto quando il detentore non ha diritto alla restituzione dell’apporto.
Se, invece, come tipicamente avviene per le obbligazioni, il detentore ha diritto alla restituzione di quanto apportato, lo strumento rappresenta una posta di debito e ha sempre natura qualificata.
La qualificazione, inoltre, non va determinata con riferimento alle quote di partecipazione in enti non commerciali e per le azioni di risparmio che, per presunzione assoluta, si considerano non qualificate.

Regole particolari per la determinazione della natura dello strumento, si applicano nei seguenti casi:

  • partecipazioni in regime di comunione
  • conferimenti non proporzionali
  • azioni a voto limitato o scaglionato
  • azioni con voto limitato a determinate materie
  • azioni con voto plurimo (novità)
  • usufrutto e nuda proprietà di partecipazioni
  • cessioni consecutive avvenute nell’arco di 12 mesi
  • strumenti finanziari che danno il diritto di acquistare strumenti partecipativi propri o assimilati.

Con riferimento a tutti i casi in cui sono presenti azioni o quote con particolari diritti di voto, si sottolinea che dette partecipazioni, alterando il numero complessivo di voti esercitabili in assemblea, influenzano anche le percentuali di voto attribuite dalle azioni o quote ordinarie.

Partecipazioni in regime di comunione
Se le partecipazioni sono detenute in regime di comunione, legale o convenzionale, la percentuale dei diritti di voto e della partecipazione al capitale o al patrimonio deve essere vagliata con riguardo alla posizione dei singoli comunisti.
Come chiarito dalla risoluzione 131/2002, quindi, bisognerà dividere il totale dei diritti patrimoniali e amministrativi per il numero dei partecipanti alla comunione.
Ad esempio, se tre soggetti posseggono, in regime di comunione, una partecipazione che complessivamente attribuisce il 30% dei diritti di voto assembleari e rappresenta una partecipazione al patrimonio del 30%, pur essendo tale partecipazione, isolatamente considerata, di natura qualificata, ciascun comunista sarà considerato titolare di una partecipazione non qualificata: dividendo il totale dei diritti patrimoniali e amministrativi per il numero dei partecipanti alla comunione, otteniamo idealmente tre quote che rappresentano ciascuna il 10% del patrimonio e il 10% dei diritti di voto.

Conferimenti non proporzionali
I conferimenti richiesti ai soci possono avere un valore diverso dal valore nominale delle azioni o quote assegnate.
Questo, tipicamente, avviene quando ai soci è richiesto di versare un sovrapprezzo.
Ad esempio, a fronte di un conferimento pari, in termini di valore, al 30% del capitale sociale, possono essere attribuite quote o azioni che rappresentano il 10% dello stesso; la differenza viene iscritta in una riserva di sovrapprezzo.
In tale situazione, ai fini della determinazione della natura qualificata o meno della partecipazione, non rileva il valore dell’apporto, ma bisogna fare riferimento esclusivamente al valore nominale delle quote ricevute e ai diritti di voto attribuiti dalle stesse (cfr circolare 52/2004).

Azioni a voto limitato o scaglionato
L’articolo 2351, comma 3, del codice civile, stabilisce che: “Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporre scaglionamenti”.
Al riguardo, come chiarito dalla circolare 52/2004, al fine di determinare la natura qualificata o meno delle azioni con voto limitato o scaglionato, occorrerà far riferimento alla effettiva percentuale di diritti di voto assicurata globalmente da tali partecipazioni.
Pertanto, sarà sempre necessario analizzare il contenuto dello statuto sociale e dell’atto costitutivo.

Azioni prive del diritto di voto o con voto limitato a determinate materie
L’articolo 2351, comma 1, cc, dispone che “Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà' del capitale sociale”.
Per le azioni prive di diritti di voto, la natura qualificata può essere valutata solo con riferimento alla percentuale di capitale sociale rappresentata.
Per le azioni con voto limitato o subordinato, invece, la circolare 10/2005 ha chiarito che “ai fini della determinazione della qualificazione della partecipazione si ritiene che le azioni con voto limitato a particolari argomenti debbano essere computate al pari di quelle con diritto di voto pieno per il calcolo della percentuale dei diritti di voto "esercitabili" nell'assemblea ordinaria”.

Azioni per le quali il diritto di voto è occasionalmente sospeso
In alcune situazioni (azioni proprie acquistate oltre soglia, socio in mora nei versamenti, conflitto di interessi, eccetera), può accadere che il diritto di voto sia temporaneamente sospeso.
A tal riguardo, la circolare 10/2005 ha precisato che “Il criterio per determinare la percentuale dei diritti di voto ai fini della qualificazione della partecipazione si basa sulla possibilità del possessore del titolo di esercitare il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o di acquistare titoli aventi tale diritto (quali diritti di opzione e warrant). Pertanto, coerentemente con l'articolo 2368 del C.C., che nel computo del quorum costitutivo dell'assemblea tiene conto delle azioni per le quali il diritto di voto è sospeso, mentre non tiene conto delle azioni istituzionalmente senza diritto di voto, si ritiene che ai fini della determinazione della percentuale dei diritti di voto per la qualificazione della partecipazione si deve tener conto anche delle azioni occasionalmente prive di tale diritto. L'articolo 67 del TUIR, d'altra parte, fa riferimento al diritto di voto "esercitabile" in assemblea ordinaria”.

Azioni con voto plurimo
L’articolo 2351, comma 4, cc, dispone che “salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti”.
Tale possibilità, che rappresenta il superamento dello storico principio “un’azione-un voto”, è stata inserita nell’ordinamento dall’articolo 20 del Dl 91/2014 e può far sì che pacchetti azionari che non superano la soglia di partecipazione al capitale possano superare quella relativa ai diritti di voto.
Esempio: un pacchetto azionario composto da 10 azioni, supponendo che ogni altra azione della società partecipata dia diritto a un solo voto (non ci sono quindi altre categorie speciali di azioni), può esprimere fino a 30 voti.
Per determinare la percentuale dei diritti di voto concretamente esercitabili, bisogna tenere conto dell’effetto diluizione.
Infatti, i voti totali esercitabili in assemblea divengono 120 (30 +90).
La percentuale specifica dei diritti di voto attribuiti al pacchetto a voto plurimo diviene, quindi, del 25% = 30/120.

Usufrutto e nuda proprietà di partecipazioni
Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario (articolo 2352 cc).
Considerato che il creditore pignoratizio non acquista mai la qualifica di socio, concentriamoci sulla posizione dell’usufruttuario e del nudo proprietario.
Con riferimento al nudo proprietario, si può valutare solo la percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio poiché, salvo deroghe, allo stesso non spetta il diritto di voto.
Per l’usufruttuario, invece, andranno riscontrate entrambe le soglie.
Il problema risiede nelle modalità da utilizzare per dividere il valore della piena proprietà tra i due diritti minori.
A tal proposito, come chiarito dalle risoluzioni 65/2006 e 332/2008, il valore dell’usufrutto e della nuda proprietà devono essere determinati utilizzando le regole previste dal Dpr 131/1986, articoli 46 e 48.
Gli articoli citati, riassumendo, prevedono che:

  • il valore di usufrutto è calcolato moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso legale di interesse e il prodotto così ottenuto per il coefficiente, contenuto nelle tabelle allegate al Dpr 131/1986, determinato in base alla vita dell’usufruttuario
  • il valore della nuda proprietà è calcolato sottraendo al valore di piena proprietà il valore dell’usufrutto.

Cessioni consecutive avvenute nell’arco di dodici mesi
Per evitare manovre elusive, l’articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir, dispone che “La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate”.
La norma citata prevede, quindi, che le soglie di qualificazione vengano conteggiate in riferimento alle cessioni avvenute negli ultimi dodici mesi, computati dalla prima cessione effettuata dopo che, almeno per un giorno, il contribuente abbia posseduto una partecipazione qualificata.
I dodici mesi costituiscono un periodo mobile, che può ricomprendere anche due periodi di imposta differenti (cfr circolare 52/2004).

Strumenti finanziari che danno il diritto di acquistare strumenti partecipativi propri o assimilati
In relazione ai diritti in rubrica, la problematica può essere analizzata distinguendo quelli acquistati separatamente e quelli incorporati in altri strumenti.
Se il diritto viene acquistato separatamente, valgono le regole generali.
Se, invece, si acquista uno strumento incorporante un diritto, come avviene per le azioni che incorporano un diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, il calcolo del costo specifico del diritto ancillare si presenta abbastanza problematico.
Infatti, il costo di acquisto del diritto minore deve essere ricavato come quota-parte del costo di acquisto complessivo dello strumento.
A tal proposito, la circolare 165/1998 propone il seguente calcolo:
co= ca x po / va + po
dove:
co = costo del diritto di opzione
ca = costo dell’azione dalla quale deriva il diritto
po = prezzo del diritto di opzione
va = valore dell’azione dopo lo stacco del diritto
va + po = valore delle azioni prima dello “stacco del diritto”.
Quindi, se si cede solo il diritto di opzione, semplificando i calcoli suesposti, il relativo costo fiscale, necessario per il calcolo della plusvalenza, può essere così determinato: prezzo di cessione del diritto/valore delle azioni comprensive del diritto x costo fiscale originario delle azioni.
Esemplificando, se il contribuente compra un’azione incorporante un diritto di opzione pagandola 100 euro e, successivamente, cede solo quest’ultimo al prezzo di 50 euro, ponendo il valore dell’azione pari a 200 euro, il costo del diritto sarà pari a 50/200 x 100 = 25 euro.
Ovviamente, dopo la cessione, il costo fiscale delle azioni deve essere diminuito del costo fiscale assegnato al diritto di opzione.
 

4 – continua.
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 2 febbraio
La seconda puntata è stata pubblicata venerdì 3 febbraio
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 8 febbraio
 

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