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Analisi e commenti

Azioni, quote e strumenti similari
tra redditi di capitale e diversi - 7

Il regime impositivo dei proventi di natura finanziaria è in continua evoluzione poiché il legislatore deve contemperare le esigenze di gettito con l’alta mobilità degli investimenti

Dal tenore letterale dell’articolo 68 del Tuir si evince che le plusvalenze/minusvalenze da cessione di partecipazioni e strumenti finanziari assimilati devono essere determinate in maniera analitica come differenza tra prezzo di cessione, o corrispettivo in natura, e costo fiscalmente riconosciuto.
I differenziali negativi o positivi sono fiscalmente rilevanti secondo il criterio di cassa, ma presentano una peculiarità.
Il criterio di cassa, infatti, rileva solo dopo che il contratto di cessione ha prodotto i suoi effetti traslativi: fino a quel momento, eventuali somme percepite a titolo di acconto non rilevano.
Per esemplificare il concetto, si propone il seguente esempio.
Ipotizziamo che il costo fiscale della partecipazione sia pari a 100 euro e il prezzo di vendita sia pari a 500 euro.
Il contratto di cessione ha efficacia dall’anno T.
Nell’anno T-1 viene corrisposto un acconto di 300 euro.
Nell’anno T1 viene pagato il saldo.
Gli adempimenti dichiarativi del contribuente sono i seguenti:
T-1: nessun adempimento
T: plusvalenza = 240 euro = 400*300/500
T1: plusvalenza = 160 euro = 400*200/500.
 
Altra particolarità nella determinazione della base imponibile si ha in caso di pagamento dilazionato: pur non essendo possibile imputare le plusvalenze o le minusvalenze in maniera frazionata, l’imputazione avviene in maniera proporzionale.
Per chiarire il concetto si presenta il seguente esempio.
Una partecipazione del costo di 150 euro viene ceduta, nell’anno T, al prezzo di 500 euro. La plusvalenza è, quindi, di 350 euro.
Se il corrispettivo viene pagato nell’anno T1 (300) e T2 (200), gli adempimenti dichiarativi sono i seguenti:
T1: plusvalenza = 210 euro = 350*300/500
T2: plusvalenza = 140 euro = 350*200/500.
 
Il reddito diverso che il contribuente deve dichiarare in ogni periodo di imposta si calcola come differenza tra tutti i differenziali positivi e negativi realizzati nello stesso anno.
Se dalla sommatoria emerge un risultato negativo, lo stesso, giusto il disposto dell’articolo 68, comma 3, può essere riportato in avanti, ma non oltre il quarto esercizio successivo.
La compensazione infra-annuale e inter-annuale, però, può essere effettuata solo tra componenti positivi e negativi soggetti allo stesso regime impositivo.
In particolare, il contribuente deve determinare tre basket nei quali inserire:

  • plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
  • plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate
  • plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni black list.

Non è mai possibile, invece, compensare componenti negative e positive appartenenti a categorie impositive differenti.

Passiamo ora, similmente a quanto fatto con riferimento ai dividendi, a esaminare il regime impositivo previsto per le cessioni di partecipazioni qualificate, non qualificate e black list.
 
Plusvalenze da partecipazione non qualificata
Similmente a quanto avviene per i dividendi, il Dlgs 461/1197 prevede che il risultato della sommatoria dei differenziali positivi e negativi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate sia assoggettato, se positivo, a un’imposta sostituiva con aliquota del 26 per cento.
Con riferimento a tali componenti di reddito, fatto salvo il caso di applicazione dei regimi di risparmio gestito e amministrato, non è previsto l’intervento di sostituti di imposta e, pertanto, il regime naturale è quello dichiarativo.
 
Plusvalenze da partecipazione qualificata
Similmente a quanto avviene per i dividendi, l’articolo 68, Tuir, prevede che il risultato della sommatoria dei differenziali positivi e negativi derivanti, in ciascun anno, dalla cessione di partecipazioni qualificate sia assoggettato, se positivo, a imposizione progressiva. Detti differenziali devono essere computati nella misura del 49,72 per cento.
 
Plusvalenze da partecipazioni black list
Come avviene per i dividendi black list, le plusvalenze e le minusvalenze si computano in misura integrale.
In ciascun anno, quindi, il contribuente deve sommare i differenziali positivi e quelli negativi e sottoporre a imposizione progressiva l’eventuale risultato positivo.
 
Mutamenti di aliquote e della base imponibile
Come visto per i redditi di capitale, anche i redditi diversi hanno subito mutamenti con riferimento all’aliquota dell’imposta sostitutiva e alla misura della base imponibile forfettaria.
In tali casi, però, stante la possibilità di compensare differenziali positivi e negativi, i mutamenti hanno interessato anche quest’ultimi.
 
Imposta sostituiva
Con riferimento all’imposta sostitutiva, le variazioni sono state identiche a quelle che hanno interessato l’aliquota della ritenuta a titolo di imposta.
Pertanto:

  • ai redditi diversi realizzati entro il 31 dicembre 2011 risulta applicabile l’imposta sostitutiva nella misura del 12,5 per cento
  • ai redditi diversi realizzati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014 risulta applicabile l’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento
  • ai redditi diversi realizzati a partire dal 1° luglio 2014 risulta applicabile l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

Per determinare il momento in cui il reddito si intende realizzato, bisogna fare riferimento alla data in cui ha prodotto effetti il negozio traslativo.
Con specifico riferimento alle minusvalenze realizzate nei diversi anni, il legislatore, onde evitare salti di imposta, ha previsto che le stesse siano riportabili in misura ridotta.
In sostanza, se una minusvalenza formata quando l’aliquota era pari al 12,5% fosse stata compensabile per intero con una plusvalenza generatasi in vigenza dell’aliquota del 26%, il contribuente avrebbe ottenuto un indebito vantaggio fiscale.
Per porre rimedio a tale inconveniente, la percentuale delle minusvalenze riportabili deve essere calcolata con la seguente formula:
 

aliquota di imposta vigente nell’anno di formazione della minusvalenza
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aliquota di imposta vigente nell’anno di utilizzo della minusvalenza

 
Quindi, se si utilizza nel 2015 una minusvalenza formatasi nel 2011, la stessa sarà utilizzabile in misura pari al 48,08% (12,5% / 26%).
 
Base imponibile forfettaria
Con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze qualificate, il Dm 2 aprile 2008 ha previsto l’incremento della percentuale di concorrenza alla formazione della base imponibile dal 40 al 49,72 per cento. Tale incremento si è reso applicabile ai negozi traslativi che hanno prodotto effetti a partire dal 1° gennaio 2009.
 
Conclusioni
Il regime impositivo dei proventi di natura finanziaria è in continua evoluzione poiché il legislatore deve contemperare le esigenze di gettito con l’alta mobilità degli investimenti, cercando, in base alla congiuntura economica, di individuare il giusto trade-off.
Negli ultimi anni, inoltre, la tassazione dei redditi di natura finanziaria è stata oggetto di specifica attenzione da parte della comunità internazionale, che si è impegnata nella ricerca di strumenti, soprattutto multilaterali, volti ad arginare le manovre elusive ed erosive che l’assenza di barriere valutarie e l’utilizzo delle valute digitali ha drasticamente implementato.
Un primo traguardo in tal senso, è rappresentato dalla presentazione, il 22 ottobre 2015, dei 15 final report dell’Ocse, parte dei quali specificamente dedicati alle problematiche concernenti gli investimenti finanziari.
Considerato che ogni final report contiene una serie di raccomandazioni rivolte agli Stati aderenti, è legittimo supporre che l’attuale normativa nazionale è destinata a subire numerosi interventi di adeguamento.


7 – fine.
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 2 febbraio
La seconda puntata è stata pubblicata venerdì 3 febbraio
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 8 febbraio
La
quarta puntata è stata pubblicata lunedì 13 febbraio
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 17 febbraio
La sesta puntata è stata pubblicata martedì 21 febbraio

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