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Analisi e commenti

Bilancio dell’anno 2020,
gli effetti della pandemia

L’analisi della situazione in un documento di ricerca stilato dal Cndcec e Fnc che esamina la riserva per la sospensione degli ammortamenti e la disciplina di riduzione del capitale per perdite

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La sospensione degli ammortamenti, in base al decreto “Agosto”, e la disciplina delle perdite, ai sensi del decreto “Liquidità”. Questi i temi affrontati, con un taglio pratico e operativo, dal documento di ricerca pubblicato ieri, 17 marzo 2021, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e contabili e dalla Fondazione nazionale commercialisti che analizza gli effetti della normativa emergenziale sui bilanci relativi all’esercizio 2020.

Il documento, suddiviso in due parti, prende in esame nella prima parte la sospensione degli ammortamenti introdotta dal decreto “Agosto”, mentre la seconda parte esamina la disciplina riguardante la riduzione del capitale per perdite stabilita dal decreto “Liquidità”.

Nella prima parte del documento viene affrontata la modalità di intervento dell’articolo 60 del Dl n. 104/2020 riguardante il rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese, nello specifico i commi 7-bis e 7-quinquies, che consentono alle società che redigono i bilanci secondo le disposizioni dettate dal codice civile, “Oic adopter”, di sospendere per l’anno 2020 il processo di ammortamento, per contrastare gli effetti economici negativi causati dalla pandemia, ossia “di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”.
La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e parimenti sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Le società che fanno uso della deroga devono destinare un importo pari alla quota di ammortamento “sospesa” ad una riserva indisponibile. Tale deroga va evidenziata in una nota integrativa che dà informazioni riguardanti l'iscrizione e l'importo della riserva indisponibile “indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio”.

Sul concetto di riserva indisponibile, il documento richiama l’attenzione sulla circostanza che “non può essere distribuibile e non sempre liberamente utilizzabile, fatta eccezione per le ipotesi in cui questa possa essere impiegata per la copertura delle perdite di esercizio, prima che il capitale sociale venga intaccato”.
Inoltre, lo studio evidenzia che le riserve indisponibili si generano in sede di approvazione del bilancio, e quindi di destinazione degli utili, rispetto alla determinazione degli ammortamenti sospesi che invece avviene al momento della formazione del bilancio. L’organo di amministrazione, comunque, è tenuto a formulare in nota integrativa la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite in cui evidenziare l’obbligo di destinazione.

Il documento affronta diversi aspetti operativi e contabili anche alla luce delle indicazioni contenute nella bozza di documento interpretativo n. 9 dell’Oic “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti”, pubblicata il 25 gennaio 2021 e sottoposta a consultazione fino al 10 febbraio 2021. In particolare, sono riportati alcuni esempi sull'adozione della norma, con particolare attenzione anche alle modalità di formazione e di utilizzo della riserva indisponibile.

La seconda parte del lavoro riguarda la disciplina della riduzione del capitale per perdite come previsto dall'articolo 6 del decreto “Liquidità”, recentemente modificato dalla legge di bilancio per il 2021.
Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, il suddetto articolo prevede che siano disapplicati alcuni articoli del codice civile, con la conseguenza che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo. Solo in occasione dell'approvazione del bilancio di questo esercizio, il quinto dall'emersione della perdita, l'assemblea deve necessariamente ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, nel caso in cui la perdita non sia stata riassorbita entro i limiti.

Gli obblighi di riduzione e contestuale reintegrazione del capitale, o, in alternativa, di trasformazione della società, possono non essere assunti per i cinque esercizi successivi a quello in cui le perdite siano emerse.

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