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Analisi e commenti

Borse di studio: il regime Irpef
e i diversi casi di esenzione - 1

La normativa tributaria prevede un generale criterio di imponibilità, con l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente e l’applicazione delle relative detrazioni d’imposta

In materia di borse di studio, la normativa tributaria prevede un generale criterio di imponibilità ai fini Irpef: le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio (o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale), se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c, Tuir).
La condizione che il legislatore pone per l’assimilazione consiste, dunque, nell’assenza di un rapporto di lavoro dipendente tra beneficiario e soggetto erogante. In caso contrario, infatti, le predette somme si cumulerebbero con gli emolumenti corrisposti al lavoratore nella sua veste di dipendente. Pertanto, è necessario che in capo al beneficiario della borsa non sussista alcun obbligo di effettuare una prestazione di lavoro subordinato e che l’attività lavorativa eventualmente prevista sia funzionale esclusivamente alla formazione.
 
La nozione di borsa di studio rilevante ai fini tributari è stata precisata dall’amministrazione finanziaria, secondo cui “per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.” (circolare del ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997, paragrafo 5.4).
 
Ai redditi derivanti dall’erogazione di borse di studio si applicano, oltre alle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, Tuir), anche le detrazioni di imposta per lavoro dipendente, rapportate al periodo di studio nell’anno e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo del percettore (articolo 13, comma 1, Tuir).

Tabella detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati
REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a 8.000 euro 1.880 (3)
compreso tra  euro 8.001 e 28.000 978 + [902 x (28.000 – RC)/20.000]
compreso tra 28.001 e 55.000 978 x [(55.000 – RC)/27.000]
oltre euro 55.000 0
RC = reddito complessivo
(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.


Il soggetto che eroga la borsa di studio, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare sulla parte imponibile della stessa, all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d’acconto calcolata in funzione delle aliquote progressive per scaglioni Irpef e applicare, in sede di conguaglio, anche le addizionali regionale e comunale. In capo al sostituto d’imposta, inoltre, sussiste l’obbligo di rilascio della Certificazione unica (articolo 4, comma 6-ter, Dpr 322/1998).
 
Quanto agli obblighi dichiarativi, le borse di studio devono essere indicate nel quadro RC del modello Unico persone fisiche o nel quadro C del modello 730.
 
1 – continua
 
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