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Analisi e commenti

Cassazione. Non sono a rischio i ricorsi proposti dall'Agenzia

Validi i poteri di rappresentanza in giudizio delle Entrate da parte dell'Avvocatura dello Stato

immagine martello giudice
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8071 del 2 aprile 2010, ha affermato che la convenzione tra Agenzia delle Entrate e Avvocatura dello Stato, in quanto avente carattere generale, non sarebbe di per se stessa sufficiente a costituire in capo all'Organo legale un generale potere di rappresentare in giudizio l'Agenzia medesima, ma sarebbe necessario che quest'ultima, di volta in volta, rilasci all'Avvocatura una richiesta di patrocinio ad hoc (sulla cui natura giuridica e la relativa valenza processuale, la Corte tace).

Tale pronuncia potrebbe avere ripercussioni sui giudizi di cui è parte l'Agenzia delle Entrate, per cui si ritiene opportuno un breve intervento per fare il punto della situazione.
Si ritiene utile, innanzitutto, riassumere le premesse logico-sistematiche, evidenziate dalla Cassazione nella motivazione della sentenza, poste a fondamento della pronuncia in commento:
1. l'attivazione dell'Agenzia delle Entrate (1 gennaio 2001) avrebbe determinato una scissione tra la titolarità dell'obbligazione tributaria (che spetterebbe allo Stato) e la legittimazione processuale per la tutela della suddetta obbligazione (che spetta all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 57 del Dlgs 300/1999)
2. in base all'articolo 72 del citato Dlgs 300/1999, l'Agenzia delle Entrate può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza in giudizio.

Sulla base di tali premesse, la Corte di cassazione conclude che, al fine di perfezionare la rappresentanza processuale, non è sufficiente la stipula di una convenzione, avente carattere generale, tra Agenzia delle Entrate e Avvocatura dello Stato, ma sarebbe necessaria una richiesta di assunzione della difesa, non avente, tuttavia, i caratteri di una vera e propria procura speciale alle liti.
Tale incarico non ha rilevanza esterna al rapporto fra Agenzia e Organo legale.
La Cassazione ha infatti chiarito che l'Avvocatura dello Stato non deve esibire in giudizio alcuna procura.

In particolare, è stato affermato che "L'eccezione e' infondata anche sotto il profilo subordinato d'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia per insussistenza di una procura speciale in favore dell'Avvocatura Generale dello Stato, dato che l'Agenzia ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura erariale, il quale, tuttavia, in assenza di una specifica disposizione normativa, deve essere richiesto in riferimento ai singoli procedimenti, ma non e' necessaria una specifica procura (Cass. S.U. n. 3116/06, cit.). Ne' sussiste "l'assoluta indeterminatezza dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate" titolare della pretesa oggetto del ricorso, essendo esso individuabile proprio in base al contesto di detto atto" (Cass., 20 novembre 2009, n. 24522; cfr anche Cass., 2 marzo 2007, n. 4923; Cass., SSUU, nn. 3116 e 3118 del 2006; Cass., SSUU, 21 luglio 1999, n. 484; Cass., 27 marzo 1999, n. 11441; Cass., 8 agosto 2003, n. 11979).

Pertanto, dalla citata pronuncia della Suprema corte del 2009, si ritiene che si possa evincere che l'articolo 72 del Dlgs 300/1999, da un lato attribuisce all'Agenzia delle Entrate la facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, una volta che tale facoltà è stata esercitata (come è avvenuto mediante la stipula di un'apposita convenzione), si viene a determinare un rapporto giuridico di mandato con poteri di rappresentanza processuale, il quale si connota per la sua esclusività e organicità, secondo quanto previsto dall'articolo 43 del Rd 1611/1933, richiamato dall'articolo 72 del Dlgs 300/1999.

In conclusione, si ritiene, contrariamente ad alcuni commentatori, che non possa mettersi in discussione la validità e l'efficacia dei poteri di rappresentanza in giudizio dell'Agenzia da parte dell'Avvocatura dello Stato.
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