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Analisi e commenti

Le certezze del libro fondiario

L'innovazione informatica della pubblicità immobiliare nelle zone a sistema tavolare procede di pari passo con quella relativa alla registrazione degli atti

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In Italia coesistono attualmente due sistemi di pubblicità immobiliare: da una parte la trascrizione improntata al modello delle Conservatorie dei registri immobiliari introdotto dalla legge francese del 23/3/1855; dall'altra il sistema tavolare o libro fondiario, in vigore nelle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e in alcuni comuni delle province di Udine, Brescia, Belluno e Vicenza. La legge tavolare è quindi un complesso di norme avente carattere di diritto speciale, vigente nei territori già soggetti all'impero austro-ungarico e annessi all'Italia dopo la prima guerra mondiale, che prevale sulla legge civile comune, qualora con questa incompatibile. Questa dicotomia civilistica si affianca però alla unicità della normativa fiscale nell'ambito della tassazione degli atti immobiliari con conseguente difficile allineamento delle due normative.
Per comprendere la portata del problema nei territori interessati occorre preliminarmente conoscere, almeno nei suoi tratti principali, il sistema del Libro fondiario.

Strutturazione dei dati
Il corpo tavolare, formato da una o più particelle, costituisce la base reale della partita tavolare, complesso di un certo numero di fogli destinati a recepire le iscrizioni riferite alle particelle che concorrono a costituirlo. Tutte le partite tavolari in un comune catastale concorrono a costituire il libro fondiario di quel comune.

Accesso ai dati
Il sistema tavolare è un sistema a base tipicamente reale, esso ha riguardo non alle "persone" dei proprietari o dei creditori, bensì sempre e unicamente all'immobile che forma oggetto dei diritti. E' quindi semplice e sicura la consultazione facilitata dagli indici: delle particelle (registri reali), dei proprietari, dei creditori. Pertanto, per conoscere le vicende giuridiche di un immobile (chi ne è o ne è stato il proprietario, di quali ipoteche o servitù sia gravato, eccetera), sarà sufficiente conoscere il numero della relativa particella e quindi risalire alla partita tavolare che la contiene, venendo così immediatamente a conoscenza di tutte le iscrizioni che la riguardano.

Tavolare informatizzato
In questi ultimi anni, il sistema del Libro fondiario ha dato un forte impulso all'uso delle nuove tecnologie: nella provincia autonoma di Trento, in particolare, è stato formato il supporto normativo di un progetto di informatizzazione del libro fondiario consistente nella traslazione in rete della complessità del mondo giuridico - tavolare. Si tratta di una vera e propria "rivoluzione digitale" che si inserisce in una politica di innovazione finalizzata alla semplificazione dei servizi e al miglioramento del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino. Nei libri maestri presenti nei dodici uffici tavolari della provincia di Trento sono contenute complessivamente circa 430mila partite tavolari: entro il 2008, le operazioni di caricamento delle partite verranno completate nella quasi totalità degli uffici.

I principi giuridici del Libro fondiario
Il sistema tavolare poggia su tre principi, di indiscussa validità, tale da renderlo estremamente sicuro e inattaccabile: i principi dell'iscrizione, di legalità e della pubblica fede.

Per il primo (principio dell'iscrizione), il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con l'iscrizione nel libro fondiario. Parimenti, non hanno effetto la modificazione o l'estinzione, per atto tra vivi, di tali diritti senza la relativa iscrizione o cancellazione. Ciò vuol dire che l'intavolazione, basata su un titolo giuridicamente valido, è un elemento costitutivo dell'atto traslativo, e quindi presupposto di efficacia, anche fra le parti, del trasferimento o della costituzione del diritto reale. Cade pertanto il disposto dell'articolo 1376 del Codice civile, per il quale il consenso delle parti, legittimamente manifestato, ha efficacia reale. Secondo il sistema tavolare, cioè, l'atto costituisce il titolo per l'acquisto del diritto reale, e l'iscrizione ne è il modo d'acquisto; senza l'iscrizione, pertanto, il consenso nella stipulazione del contratto espresso dalle parti ha efficacia soltanto obbligatoria. L'iscrizione ha efficacia probatoria, vale cioè a provare il relativo diritto, essendo condizione essenziale per l'acquisto del diritto stesso.

Per il secondo principio (principio di legalità), nessuna iscrizione può avvenire se non è ordinata con decreto del giudice tavolare, previo controllo, da parte dello stesso, del titolo in base al quale è richiesta l'iscrizione medesima.

Per il terzo principio (principio della pubblica fede), l'iscrizione vale come titolo in favore dei terzi (aventi un interesse legittimo e attuale) che in essa facciano affidamento. Quanto non è iscritto nel libro fondiario è quindi inefficace contro i terzi in buona fede (funzione negativa) e quanto, al contrario, è iscritto viene tutelato contro chiunque in favore dei terzi in buona fede (funzione positiva). In definitiva, la pubblicità tavolare non costituisce soltanto un sistema di evidenza dei diritti immobiliari, ma soprattutto un sistema di sicurezza per i terzi acquirenti di tali diritti "sulla fede del libro fondiario".

Riflessi fiscali
In tema d'imposta di registro, nelle zone in cui vige il sistema dei libri fondiari, la Corte di cassazione (sentenza 15618/2002), nel sottolineare che l'iscrizione tavolare, quale modus adquirendi, ha valore costitutivo, per cui il consenso manifestato dalle parti nella stipulazione di un atto traslativo di un diritto reale su immobili, cui non abbia fatto seguito l'iscrizione tavolare, non è di per sé sufficiente a produrre il trasferimento del diritto, ha precisato che la compravendita di un immobile, in assenza dell'iscrizione del diritto nel libro fondiario, non è assoggettabile a imposta (proporzionale) di registro, non essendosi ancora verificato il momento impositivo, coincidente con quello in cui si verifica l'effettivo trasferimento della proprietà.

La registrazione telematica degli atti immobiliari
La semplificazione degli adempimenti tributari in materia di tassazione degli atti immobiliari è un'esigenza manifestata e riconosciuta come meritevole di attenzione ormai da lungo tempo. Appare evidente, di conseguenza, l'opportunità di utilizzare procedure telematiche al fine di semplificare e unificare tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, le modalità di pagamento nonché per l'armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati.

I notevoli vantaggi di una procedura telematica di registrazione degli atti immobiliari, quindi, si concretizzano nella:

 

  • autoliquidazione delle imposte da parte del notaio
  • pagamento delle imposte autoliquidate esclusivamente in via telematica (F24 telematico)
  • registrazione dell'atto eseguita contestualmente all'invio, con modalità completamente automatica, previo controllo formale dei dati trasmessi
  • restituzione immediata della ricevuta di registrazione
  • possibilità di monitorare, sempre in via telematica, l'iter delle varie formalità.

E' opportuno rammentare che la materia è disciplinata da una complessa normativa a partire dal Dlgs 463/1997 (come modificato dal Dlgs 9/2000) e dal regolamento adottato con Dpr 308/2000. Numerosi decreti interdirettoriali hanno in seguito disciplinato l'estensione di tale procedura alle diverse zone del territorio nazionale. Questo quadro normativo è completato dalle disposizioni integrative al Testo unico dell'imposta di registro.

Per quanto concerne la procedura, la richiesta di registrazione e le altre formalità da eseguire presso gli uffici del Territorio devono essere presentate su modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente alla copia dell'atto e al prospetto degli allegati, che contiene l'elenco dei documenti e dei certificati.
La registrazione degli atti regolarmente trasmessi e l'avvio della procedura di trascrizione e voltura catastale avvengono con il solo versamento delle somme autoliquidate (da completare, poi, con la presentazione della ricevuta di avvenuta registrazione e del titolo cartaceo) ed è seguita dal rilascio per via telematica di una ricevuta che sostituisce l'annotazione che l'ufficio (con il regime tradizionale) appone in calce o a margine dell'atto.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione del modello unico informatico, qualora sulla base degli elementi desumibili dall'atto risulti dovuta una maggiore imposta, questa è richiesta, con apposito avviso di liquidazione, ai soggetti obbligati.

L'articolo 42, comma 1, del Testo unico sull'imposta di registro, stabilisce che l'imposta, richiesta dall'ufficio, in quanto diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione, è principale. In caso di discordanza tra l'autoliquidazione e quanto determinato dall'ufficio, non si applicano le sanzioni e gli interessi sempre che i soggetti obbligati provvedano a corrispondere quanto richiesto.
In ogni caso, se l'interessato non condivide la liquidazione potrà impugnare direttamente l'avviso sottostante, chiedere il rimborso e opporsi all'eventuale rifiuto dell'Amministrazione.

Con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, occorre precisare, infine, che il decreto interdirettoriale del 6 dicembre 2006 ha stabilito che le procedure telematiche sono utilizzate per il solo adempimento della registrazione.

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