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Analisi e commenti

Cessioni intracomunitarie – 1
in primis, i principi generali

L’attenzione va naturalmente all’Iva, il tributo “armonizzato” per eccellenza, per cui le norme comunitarie e le interpretazioni della Corte di giustizia Ue sono vincolanti per gli Stati membri

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Nell'attuale panorama degli scambi commerciali, particolare rilevanza assumono le cessioni in ambito comunitario. Spesso tali operazioni vengono utilizzate strumentalmente per evadere l’Iva e, di conseguenza, sono sempre state oggetto di particolare attenzione da parte degli uffici finanziari.
Risulta, quindi, fondamentale comprenderne la disciplina, al fine di porre in essere comportamenti fiscalmente appropriati e adempiere correttamente agli obblighi previsti dalle norme che regolano l’imposta sul valore aggiunto.

Concetti generali
Le cessioni comunitarie sono regolamentate dall'articolo 41, comma 1, lettera a) del Dl n. 331/1993, il quale prevede che sono tali “a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta”.
Particolarmente rilevante è anche il successivo comma 2-ter – introdotto dall'articolo 1 del Dlgs n. 192/2021, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 – secondo cui “Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), [...] costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso”.

In particolare, è da tenere presente che mentre la prima parte dell'articolo 41, comma 1, lettera a) del Dl n. 331/1993 è immutata a partire dalla sua introduzione, il comma 2-ter ha apportato rilevanti novità nel regime degli scambi intracomunitari.
Il comma 1 lettera a) stabilisce, quindi, che, per aversi una cessione comunitaria – che la norma definisce come “non imponibile” – devono sussistere quattro requisiti:

  • la cessione deve essere a titolo oneroso
  • sia il cedente che il cessionario devono essere operatori economici
  • deve esserci il trasferimento del diritto di proprietà
  • le merci devono essere trasportate nel territorio di un altro Stato comunitario, diverso da quello di partenza (circolare n. 13/1994).

Per quanto riguarda, invece, il comma 2-ter, questo prevede che:

  • il cessionario deve comunicare il codice Iva comprensivo del relativo codice Iso
  • il cedente deve compilare l'elenco riepilogativo delle cessioni comunitarie.

Il rapporto con le norme comunitarie
L'Iva è un tributo comunitario “armonizzato”, per cui le norme comunitarie e le interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia Ue sono vincolanti per gli Stati membri. Quest’ultimi devono adeguare le loro normative interne a quelle comunitarie che hanno valore sovranazionale.
Le disposizioni nazionali hanno quindi – in linea generale – una corrispondenza nella direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, che costituisce la legge comunitaria fondamentale in materia di Iva.
La norma comunitaria corrispondente all'articolo 41 del Dl n. 331/1993 risulta essere, per quanto qui di interesse, l'articolo 138 della direttiva 2006/112/Ce.

Cessioni comunitarie come “operazioni non imponibili”
L'articolo 41 del Dl n. 331/1993 definisce le cessioni comunitarie come “operazioni non imponibili”, tale qualificazione non è priva di conseguenze.
Ciò in quanto l'effettuazione di operazioni non imponibili non causa alcun problema per la detrazione dell'imposta sugli acquisti (si veda l'articolo 19, comma 3, lettera a), Dpr n. 633/1972).
Di contro, l'effettuazione di operazioni esenti (in genere regolamentate dall'articolo 10 del Dpr n. 633/1972) influenza – in linea generale – negativamente il pro-rata di detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto Iva.
Bisogna, quindi, evitare di fare confusione quando si qualifica una cessione comunitaria, posto che nell'accezione della direttiva 2006/112/Ce, le cessioni comunitarie vengono denominate “esenti”, anche se viene comunque riconosciuto il diritto di detrazione dell'imposta sugli acquisti.
Quindi, nel momento in cui si consultano le norme e la giurisprudenza comunitaria, è da tenere presente che le cessioni comunitarie vengono definite “esenti” proprio per la diversa terminologia usata in ambito comunitario.

continua

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