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Analisi e commenti

Cessioni intracomunitarie – 4
la rilevanza del sistema Vies

Gli operatori Iva, che manifestano la volontà di operare in ambito Ue nella dichiarazione di inizio attività sono automaticamente inseriti nella banca dati con le informazioni utili per gli Stati membri

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L'articolo 1, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 192/2021 ha introdotto il comma 2-ter nell'articolo 41 del Dl n. 331/1993, prevedendo, come requisiti sostanziali della cessione intracomunitaria, l'indicazione della partita Iva del cessionario e la presentazione dei modelli Intrastat.
Il predetto decreto legislativo, a sua volta, è stato approvato al fine di recepire la direttiva Ue 2018/1910 (la “Quick fixes”), che ha apportato alcune modifiche alla direttiva n. 2006/112/Ce, tra le quali particolarmente rilevante risulta essere quella all'articolo 138, norma omologa a quella contenuta nel richiamato articolo 41 del Dl n. 331/1993.

L'importanza del Vies nell'attuale panorama normativo
Il termine "Vies" è un acronimo e sta a significare: "Vat information exchange system". In pratica esso designa il sistema di informazioni che gli Stati membri forniscono in relazione agli operatori autorizzati a effettuare scambi intracomunitari.
Con le modifiche apportate all'articolo 138 della direttiva n. 2006/112/Ce e i conseguenti adeguamenti dell'articolo 41 del Dl n. 331/1993, il possesso della partita Iva con il relativo codice Iso e l'iscrizione nel sistema Vies, nonché la presentazione degli elenchi Intra, rappresentano elementi sostanziali (e non più formali) necessari per poter operare in ambito comunitario.

In particolare, il comma 2-ter dell'articolo 41 prevede che "le cessioni di cui al comma 1, lettera a), [...] costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso".

Gli adempimenti formali
L'articolo 35 del Dpr n. 633/1972 stabilisce che i soggetti, che iniziano un'attività d'impresa o professionale, devono rendere, entro trenta giorni, un'apposita dichiarazione all'Agenzia delle entrate.
Tale dichiarazione va presentata a un qualunque ufficio dell'Agenzia, quindi, anche diverso da quello di domicilio fiscale; l'obbligo può essere assolto anche tramite la “Comunicazione Unica” da inviare ai Registri imprese istituiti presso le Camere di commercio (articolo 35, comma 8, decreto Iva).
A seguito della dichiarazione di inizio attività o della “Comunicazione Unica”, l’esercente attività d'impresa o professionale riceve un numero di partita Iva, che va indicato nelle fatture, nelle dichiarazioni, nella home page del sito web e in ogni altro documento, ove richiesto.

Nella dichiarazione (comunque trasmessa) devono risultare una serie di dati, tra i quali particolare importanza rivestono le indicazioni di cui alla lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 35.
Viene, infatti, previsto che i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, devono manifestare tale volontà nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12 per le persone fisiche e modello AA7/10 per i soggetti diversi); va quindi compilato l'apposito rigo del quadro I, nel quale deve essere indicato l'ammontare presunto del volume degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie.
Secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 7-bis la predetta opzione determina l'immediata inclusione nella banca dati Vies, prevista, a livello comunitario, dall'articolo 17 del regolamento Ce n. 904/2010. A seguito dell'esercizio dell'opzione, il soggetto può quindi legittimamente effettuare operazioni intracomunitarie.

Il controllo della partita Iva
L'articolo 35-quater del decreto Iva prevede che "l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA".

In attuazione della predetta norma, è stata quindi implementata, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, un'apposita pagina di interrogazione per poter effettuare tale verifica.
Analogo riscontro è possibile anche sul sito dell'Unione europea.


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La prima puntata è stata pubblicata giovedì 3 marzo
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 9 marzo
la terza puntata è stata pubblicata mercoledì 16 marzo

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