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Analisi e commenti

Le "chance" di risoluzione anticipata dei problemi tributari

Interpello, l'istituto che consente la prevenzione ab origine del contenzioso incontra un sempre maggior favore da parte dei contribuenti

La generalizzazione del dialogo Fisco-contribuente, resa possibile dall'articolo 11 dello "Statuto del contribuente", dovrebbe consentire una sempre maggiore attenzione (soprattutto da parte del soggetto pubblico) ai principi di correttezza, buona fede e tutela dell'affidamento. Inoltre, presuppone per gli intermediari una qualificata funzione di filtro e di primissima analisi delle problematiche sottoposte, e, per l'amministrazione, il miglioramento qualitativo della propria attività.

INTERPELLO ORDINARIO
Sulle problematiche dell'interpello "generalizzato" e della sua attuazione concreta, si è già espressa due volte la prassi amministrativa dell'Agenzia delle Entrate, con le circolari che vengono illustrate di seguito.
In via generale e preliminare, si dovrà considerare che l'interpello ordinario ha la natura di una consulenza "qualificata" (e in ciò si differenzia da ogni attività di assistenza e informazione, finalizzata alla risoluzione di problemi pratici e applicativi dei contribuenti).
Possono insomma essere riguardate dall'interpello le problematiche "di diritto" sulle quali vi è una necessità di interpretazione, a causa delle incertezze potenzialmente derivanti dall'applicazione o dal coordinamento delle norme fiscali.

La circolare n. 99/E del 2000
La prima circolare, la n. 99/E del 18 maggio 2000 della direzione centrale Affari giuridici e Contenzioso tributario (facente capo all'allora dipartimento delle Entrate), si occupava dei profili organizzativi connessi all'istituto, nell'imminenza dell'adozione dello "Statuto del Contribuente". Sotto il profilo delle definizioni, essa delimitava i confini della consulenza giuridica, precisando che essa poteva suddividersi in:
· attività interpretativa di carattere generale, manifestantesi anche attraverso circolari rivolte ai contribuenti, agli operatori e agli uffici
· pareri relativi a specifiche fattispecie applicative sollecitati da soggetti interessati a conoscere l'orientamento dell'amministrazione (interpello).

La trattazione dell'interpello "ordinario" veniva dunque affidata ai seguenti tre livelli dell'organizzazione amministrativa dell'autorità fiscale, corrispondenti:
· agli uffici locali
· alle direzioni regionali
· alla direzione centrale Affari giuridici e Contenzioso tributario.

La circolare n. 50/E del 2001
La circolare 31 maggio 2001 n. 50 dell'Agenzia delle Entrate offre un quadro esaustivo dell'interpello generalizzato - ex art. 11 della legge n. 212/2000 - "a regime".
La pronuncia di prassi circoscrive l'operatività dell'istituto ai tributi gestiti dall'Agenzia, elencando in particolare:
· imposte sui redditi
· Iva
· imposta di registro
· imposta sulle successioni e donazioni (peraltro oramai abolita)
· imposta di bollo
· tasse sulle concessioni governative
· imposta sugli intrattenimenti
· altri tributi minori.

Relativamente all'Irap, si precisa che la competenza spetta alla stessa amministrazione cui sono demandati i poteri di accertamento, richiamando gli articoli 24 e 25 del Dlgs n. 446/1997 che attribuiscono tali poteri all'Agenzia delle Entrate, salvo l'eventuale esercizio della potestà legislativa regionale o l'attuazione di convenzioni.

Requisiti per l'interpello ordinario
L'istanza di interpello ex articolo 11 può essere presentata, a pena d'inammissibilità, ove ricorrano congiuntamente le seguenti circostanze:
  • la riferibilità dell'interpello a casi concreti e personali
  • il carattere preventivo dell'interpello. Non deve trattarsi, cioè, di comportamenti già posti in essere
  • le obiettive condizioni di incertezza,
    in difetto delle quali verrà semmai prodotto dall'amministrazione un parere non idoneo a produrre gli effetti tipici dell'interpello.

     

Nell'esplicare le norme del regolamento (decreto ministeriale del 26 aprile 2001), vengono poi indicati i soggetti abilitati alla presentazione delle istanze, che sono:

  • il contribuente
  • coloro che la legge obbliga a porre in essere adempimenti tributari per conto del contribuente, ivi compresi i sostituti d'imposta
  • i procuratori generali o speciali del contribuente, con procura conferita nelle forme di cui all'articolo 63 del Dpr n. 600/1973.

Effetti dell'interpello ordinario
Il parere reso dall'amministrazione non vincola il contribuente (che rimane libero di adottare il comportamento non conforme), ma certo vincola gli uffici fiscali, i quali dovranno adeguarsi - limitatamente al caso concreto e personale del contribuente che ha inoltrato l'istanza - nei casi di:

  • risposta espressa
  • omissione della risposta, con conseguente formarsi del silenzio-assenso, nel termine dei 120 giorni.

Per quanto disposto dall'articolo 5 del decreto ministeriale del 26 aprile 2001 n. 209 (regolamento sull'interpello):

  • la risposta dell'ufficio ha efficacia nei soli confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato
  • se dall'ufficio non giunge risposta difforme o sfavorevole (e pertanto anche in caso di silenzio-assenso), si intende che l'amministrazione concordi con il contribuente e sono dunque nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità rispetto alla risposta (espressa o tacita) fornita
  • in caso di risposta diversa (rettificativa rispetto a quella data in precedenza) o tardiva, l'ufficio può recuperare le sole imposte e i relativi interessi, ma senza le sanzioni.

Trattamento informatico e pubblicità degli interpelli
La procedura informatica utilizzata consente di:

  • attuare un costante monitoraggio della produzione, di controllare la regolarità delle istanze
  • partecipare il contenuto delle risposte agli uffici locali territorialmente competenti
  • nei casi di maggior complessità o incertezza, o in presenza di norme di recente approvazione, di inoltrare l'istanza alla direzione centrale Normativa e Contenzioso per l'ulteriore trattazione e la risoluzione.

Sarà quest'ultima, in ogni caso, a curare anche l'eventuale produzione di risposte collettive ai contribuenti mediante l'emanazione di circolari o risoluzioni, oltre a inserire le proprie pronunce e quelle più significative delle direzioni regionali nella banca dati on line "Documentazione tributaria" (presente sul sito internet http://dt.finanze.it).

INTERPELLO SPECIALE
L'articolo 21, nono comma, della legge n. 413/1991 consente ai contribuenti di avere il preventivo parere dell'Agenzia delle Entrate rispetto a operazioni particolari, connesse con norme a carattere antielusivo.

Fattispecie riguardate dall'interpello speciale
La richiesta di parere è consentita, nelle forme del predetto articolo 21, nono comma, con riferimento alle seguenti disposizioni di legge:

  • articolo 37-bis, Dpr n. 600/73 (norma antielusiva)
  • articolo 37, terzo comma, Dpr n. 600/73 (interposizione soggettiva)
  • articolo 74, secondo comma, Tuir (spese di pubblicità e propaganda e spese di rappresentanza)
  • articolo 76, commi 7-bis e 7-ter, Tuir (operazioni concluse con imprese domiciliate in paradisi fiscali)
  • articolo 96-bis, settimo comma, Tuir (norma antiabuso in caso di partecipazioni di controllo di uno o più soggetti non residenti nella Ue in una società madre residente in Italia) (comma abrogato dall'articolo 1, primo comma, lettera c), n. 3, legge n. 342/2000 a seguito dell'estensione del regime madre-figlia anche alle partecipazioni in società residenti in Stati extra Ue)
  • articolo 3, terzo comma, lettera a), Dlgs n. 466/1997 (disposizioni Dit con riferimento ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti).

Procedura
Il parere va richiesto alla direzione centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate per il tramite della direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Può invece essere richiesto il parere al Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive se:

  • la direzione centrale Normativa e Contenzioso non risponde entro sessanta giorni dall'invio dell'istanza
  • (ovvero) il contribuente non intende conformarsi alla risposta fornita dall'Agenzia.

La mancata risposta entro sessanta giorni da parte del Comitato, dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere inviata dal contribuente, equivale a silenzio-assenso.

Effetti del parere
Il parere reso ha efficacia ai soli fini del rapporto tributario. In sede contenziosa, l'onere della prova è posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del Comitato.

Interpello per la disapplicazione di norme antielusive
L'articolo 37-bis, ottavo comma, Dpr n. 600/1973, attribuisce ai contribuenti la facoltà di richiedere al direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate la disapplicazione, nel caso specifico prospettato, di disposizioni antielusive individuate dallo stesso ottavo comma:

  • mancato riconoscimento della deducibilità ovvero differimento della deducibilità di specifici componenti negativi di reddito
  • mancato riconoscimento di detrazioni spettanti
  • mancata concessione di crediti d'imposta
  • mancato riconoscimento di altre posizioni soggettive ordinariamente ammesse.
     
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