Dopo aver descritto i principi e i criteri direttivi che il legislatore delegante ha indicato al governo per il completamento della riforma strutturale del cinque per mille e aver sinteticamente illustrato la disciplina già vigente, è ora il momento di passare in rassegna i contenuti del Dlgs 111/2017.
Definizioni
Innanzitutto, il legislatore, con l’obiettivo di assicurare chiarezza e omogeneità ai contenuti del decreto, illustra le definizioni da attribuire ai termini più ricorrenti nel provvedimento (articolo 1), stabilendo che si intende:
- per “legge”, la legge 106/2016, recante delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale
- per “beneficiario”, l’ente destinatario del contributo
- per “amministrazione erogatrice”, l’amministrazione competente al pagamento del contributo a favore del beneficiario
- per “Registro”, il Registro unico nazionale degli enti del terzo settore (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera m), della legge delega.
Oggetto
Come già abbiamo avuto modo di ricordare, il Dlgs 111/2017 detta norme per il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e revisione organica del contributo e ne disciplina la destinazione in base alle scelte espresse dai contribuenti (articolo 2).
Destinazione del cinque per mille
Le finalità e i soggetti destinatari della scelta del contribuente sono individuati secondo una logica di sostanziale continuità rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente (articolo 3).
Infatti, si prevede che, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’Irpef è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
- sostegno degli enti iscritti del Terzo settore iscritti nel relativo Registro unico nazionale
- finanziamento della ricerca scientifica e dell’università
- finanziamento della ricerca sanitaria
- sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
- finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Rispetto alla normativa già vigente, quindi, l’elemento di novità è rappresentato dal riferimento agli “enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore”.
Il Dlgs 111/2017 anziché riproporre l’elencazione delle singole tipologie di enti (Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, eccetera) e delle singole tipologie di attività meritevoli di tutela (assistenza sociale, beneficienza, istruzione, formazione, eccetera) individua una categoria unitaria, la cui peculiarità, ai fini della disciplina del cinque per mille, è data dall’essere iscritti nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore.
Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, la nuova formulazione “risulta coerente con il nuovo assetto normativo discendente dalla legge 106/2016, che, da un lato, presenta una nozione di ente del terzo settore onnicomprensiva (qualificando come tale il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi) e, dall'altro, prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione di tali enti, mediante la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
L’istituzione del Registro, come detto, è prevista dalla legge delega e la sua disciplina è dettata dal decreto legislativo (adottato in attuazione della delega) contenente il codice del Terzo settore.
Tuttavia, le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro (per la cui istituzione sarà comunque necessario del tempo). Fino a tale anno, la quota del cinque per mille continuerà a essere destinata al sostegno degli enti come indicati dalla disciplina vigente (articolo 2, comma 4-novies, lettera a, Dl 40/2010).
In altri termini, secondo quanto si legge nel dossier n. 502 del Servizio studi di Camera e Senato del 7 giugno 2017, si prevede “un’abrogazione implicita” delle norme contenute nella disposizione da ultimo richiamata, laddove viene stabilito che esse non siano più applicabili successivamente all’operatività del Registro nazionale.
Modalità di accreditamento
La definizione delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi è affidata a un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Dlgs (articolo 4).
Sul punto, la relazione illustrativa chiarisce che “viene confermato il carattere permanente dell’iscrizione negli elenchi, previsto dall’attuale normativa contenuta nel Dpcm 7 luglio 2016. Difatti, l’originaria provvisorietà dell’istituto aveva reso particolarmente gravosi gli adempimenti a carico dei soggetti interessati a partecipare al riparto del contributo, obbligati, anche in mancanza di variazioni, a ripresentare annualmente la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti per l’ammissione. Il citato Dpcm ha avviato il processo di razionalizzazione e semplificazione della procedura di iscrizione al beneficio, prevedendo che, una volta effettuata, la stessa non debba essere ripetuta ogni anno. Conseguentemente, è disposta la costituzione di un apposito elenco stabile con i nominativi degli enti ammessi al beneficio da aggiornare annualmente con i nuovi iscritti o in presenza di variazioni”.
Anche sotto tale profilo, quindi, è presumibile ritenere che l’adottando Dpcm sostituirà in parte qua le previsioni della disciplina già vigente.
Riparto ed erogazione del contributo
L’articolo 5 detta una serie di disposizioni in tema di riparto ed erogazione del contributo, per la cui disciplina di dettaglio, peraltro, si rinvia allo stesso Dpcm che dovrà definire le modalità di accreditamento (vedi paragrafo precedente).
In particolare, nel fissare i criteri di riparto, si dovrà altresì stabilire l’importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti e definire le modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti (“inoptato”).
Sul punto, la relazione illustrativa precisa che “nella determinazione di tale soglia minima, attualmente fissata in 12 euro (ex articolo 11, comma 7, Dpcm 23 aprile 2010) si dovrà tenere conto del principio di economicità dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, legge 241/1990”.
Inoltre, “poiché uno dei motivi di dilatazione dei tempi di erogazione del contributo è rinvenibile nella mancata o tardiva comunicazione da parte dei beneficiari dei dati occorrenti per l’erogazione delle somme entro il termine biennale di conservazione dei residui previsto dalla vigente normativa in tema di contabilità pubblica”, la norma in esame prevede che con lo stesso Dpcm devono essere stabilite le modalità per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.
La mancata o tardiva comunicazione dei dati necessari per il pagamento comporta la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio di riferimento. Tali somme, tranne che per i casi di contenzioso con i beneficiari, vanno a incrementare, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, il Fondo per il riparto del cinque per mille per l’esercizio successivo.
Si ricorda che attualmente la corresponsione degli importi spettanti ai beneficiari è eseguita, sulla base degli elenchi predisposti dall’Agenzia delle Entrate, dalle seguenti amministrazioni erogatrici:
- ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per gli enti di volontariato e assistenza sociale
- ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, per i contributi alla ricerca scientifica e universitaria
- ministero della Salute, per i contributi relativi alla ricerca sanitaria
- ministero dell’Interno, per i Comuni
- ministero per i Beni e le attività culturali, per i contributi relativi alla tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
- presidenza del Consiglio dei ministri, per le associazioni sportive dilettantistiche.
Accelerazione delle procedure di riparto
Innovando rispetto alla disciplina vigente, si prevede che, per rendere più veloci le procedure per l’erogazione del cinque per mille, nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative, “consentendo in questo modo alla pubblica amministrazione un’accelerazione nelle procedure di pagamento, anche tenendo conto dell’impatto estremamente ridotto delle dichiarazioni integrative sul complesso delle risorse da erogare” (articolo 6).
Spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione
Viene confermato il divieto di utilizzare le somme percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille. Rispetto alla normativa vigente, si prevede, a titolo sanzionatorio, il recupero della quota di contributo utilizzata in violazione del divieto (articolo 7).
Nella relazione illustrativa si legge che “la ratio del divieto è da rinvenirsi nella estraneità della campagna di sensibilizzazione, quale attività strumentale, rispetto alle finalità dirette per il cui sostegno il contribuente effettua la scelta del cinque per mille”.
Trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille
Con disposizioni in parte analoghe a quelle già contenute nella vigente normativa, l’articolo 8 prevede una serie di obblighi di trasparenza e informazione, a carico sia dei soggetti beneficiari sia delle amministrazioni erogatrici, “in coerenza con la valorizzazione dell’accountability espressa nella legge delega”.
In particolare, i beneficiari hanno un duplice obbligo:
- redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all’amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite (sull’obbligo di rendicontazione, cfr quanto già previsto dall’articolo 2, comma 4-undecies, Dl 40/2010 e dall’articolo 12, Dpcm 23 aprile 2010)
- pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice (si tratta di una novità rispetto alla normativa vigente).
Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, trova applicazione un sistema sanzionatorio “ispirato al principio di gradualità”. Infatti, l’amministrazione erogatrice dapprima diffida il beneficiario a effettuare la pubblicazione (assegnando un termine di 30 giorni) e, in caso di inerzia, provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato.
In capo alle amministrazioni erogatrici, invece, grava l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, l’elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito del beneficiario, entro 30 giorni dall’acquisizione degli elementi informativi forniti dal beneficiario in esecuzione dei ricordati obblighi di trasparenza.
In caso di violazione da parte delle amministrazioni erogatrici, si applicano le sanzioni previste dalla normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (articoli 46 e 47, Dlgs 33/2013). “Tale inadempimento, oltre a essere presupposto di applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.
Entrata in vigore
Le disposizioni del Dlgs 111/2017 sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 19 luglio 2017 (articolo 10).
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 27 luglio
2 – fine.