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Analisi e commenti

Collegato alla legge di bilancio – 1
Precompilata con meno controlli

Sotto la lente d’ingrandimento del Fisco soltanto i dati, trasmessi da soggetti terzi e inseriti nel modello dalla stessa amministrazione, che sono stati modificati dal contribuente

controlli

Importanti novità in tema di dichiarazione dei redditi precompilata: niente controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate sui dati da essa stessa precaricati, che sono stati accettati senza apportare variazioni; inoltre, in caso di “ritocchi” agli oneri detraibili o deducibili, la verifica avrà ad oggetto esclusivamente i documenti che hanno determinato la modifica.

La disposizione, introdotta dal Senato durante l’iter parlamentare per la conversione in legge del “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2022 (Atto Camera 3395), è contenuta nel nuovo articolo 5-ter del Dl n. 146/2021 (il provvedimento non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), che interviene sull’articolo 5 (“Limiti ai poteri di controllo”) del Dlgs n. 175/2014 (“Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”).

I controlli prima del “collegato fiscale”
Secondo tale norma, nel testo vigente ante Dl n. 146/2021:
• relativamente alle dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente dal contribuente o tramite il proprio sostituto d’imposta senza apportare modifiche, non sono sottoposti a controllo formale i dati relativi agli oneri già inseriti forniti da soggetti terzi (si tratta, ad esempio: degli interessi passivi sui mutui, dei premi di assicurazione sulla vita, causa morte, contro gli infortuni e contro il rischio di eventi calamitosi, nonché dei contributi previdenziali, comunicati all’Agenzia delle Entrate da banche, compagnie assicuratrici ed enti previdenziali; dei contributi versati a enti o casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso; dei contributi versati per i lavoratori domestici; delle spese sanitarie comunicate da medici, farmacie, strutture sanitarie, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia medica; delle spese veterinarie comunicate da farmacie, parafarmacie e veterinari; delle spese universitarie e quelle funebri comunicate, rispettivamente, da università e da esercenti attività di pompe funebri; delle spese per la frequenza degli asili, delle spese scolastiche e delle erogazioni liberali agli istituti scolastici; delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici, comunicati dalle banche e da Poste italiane). Pertanto, chi accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche, ovvero con modifiche non incidenti sulla determinazione del reddito o dell’imposta dovuta, non è tenuto a esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non è sottoposto a controlli documentali.
In ogni caso, per tali dati, l’Agenzia delle entrate può sempre effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi che danno accesso ai benefici, ad esempio, l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile per il quale si detraggono gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per il suo acquisto

• relativamente alle dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente dal contribuente o tramite il proprio sostituto d’imposta apportando modifiche o integrazioni incidenti sulla determinazione del reddito o dell’imposta (ad esempio, per aggiungere spese deducibili o detraibili non presenti nella precompilata), il controllo formale può riguardare anche gli oneri già inseriti nel modello predisposto dal Fisco

• relativamente alle dichiarazioni precompilate presentate - con o senza modifiche - tramite un Centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato, il controllo formale viene effettuato nei confronti dell’intermediario che ha apposto il visto di conformità, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi. È comunque a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Sempre nei confronti del contribuente vengono verificate le condizioni soggettive per usufruire delle detrazioni/deduzioni e, in caso di disconoscimento dell’onere, è sempre lui a rispondere dell’imposta, della sanzione e degli interessi, quindi anche in caso di presentazione della dichiarazione tramite Caf o professionista.

I controlli dopo il “collegato fiscale”
L’intervento operato con l’articolo 5-ter del “collegato fiscale” va a incidere esclusivamente sul contenuto del secondo punto dell’elenco precedente, ossia la circostanza in cui la dichiarazione dei redditi precompilata è presentata, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche e/o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta dovuta.
È ora disposto che, in tale circostanza, per i dati forniti da soggetti terzi, preinseriti nel modello e non modificati dal contribuente, opera l’esclusione dal controllo formale della dichiarazione, cioè quello tramite il quale gli uffici fiscali, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione del modello, può, tra le altre cose, escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o alle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi (articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973).
Inoltre, con riferimento agli oneri che il contribuente “ritocca” rispetto alla dichiarazione messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, l’eventuale controllo formale potrà riguardare unicamente i documenti che hanno portato alla modifica.
In altre parole, il potere di verifica del Fisco viene meno per i dati inseriti e non modificati e, se c’è una variazione, è circoscritto a ciò che l’ha originata.


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