Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Analisi e commenti

Collegato fiscale - 1: contrasto
all’indebito utilizzo di crediti

A partire da quelli maturati nell’anno in corso, anche per i non titolari di partita Iva scatta l’obbligo di presentare l’F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia

immagine generica illustrativa

Il decreto legge n. 124/2019, collegato fiscale alla legge di bilancio 2020, introduce alcune disposizioni finalizzate a rafforzare e ampliare gli strumenti di contrasto dei fenomeni fraudolenti realizzati tramite l’abuso dell’istituto della compensazione, con l’utilizzo di crediti inesistenti.
Si segnalano, in particolare, gli articoli 2 e 3, che introducono, il primo, il divieto di eseguire compensazioni per i soggetti Iva ai quali è stato notificato un provvedimento di cessazione della partita o di esclusione dalla banca dati Vies e, il secondo, sia l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito per importi superiori a 5mila euro annui sia l’obbligo anche per i non titolari di partita Iva di presentare i modelli F24 in cui sono esposte compensazioni esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Cessazione partita Iva e inibizione compensazione (articolo 2)
L’articolo 2, inserendo i nuovi commi da 2-quater a 2-sexies all’interno dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997:

  • vieta ai contribuenti cui sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva (articolo 35, comma 15-bis, Dpr n. 633/1972) di avvalersi, da quel momento e fino a quando la partita Iva risulti cessata, della compensazione di crediti, a prescindere dalla tipologia e dall’importo e anche se non sono maturati nell’ambito dell’attività esercitata con la partita chiusa d’ufficio (comma 2-quater);
  • vieta ai contribuenti cui sia stato notificato un provvedimento di esclusione dalla banca dati Vies dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (vedi articolo Archivio informatico Vies: ecco quando si viene esclusi”), di avvalersi, da quel momento e fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato il provvedimento di esclusione, della compensazione di crediti Iva (comma 2-quinquies);
  • dispone che, in caso di mancato rispetto dei suddetti divieti, cioè di utilizzo in compensazione di crediti nonostante la cessazione della partita Iva o l’esclusione dalla banca dati Vies, il modello F24 viene scartato e i versamenti e le compensazioni in esso contenuti si considerano non eseguiti; la circostanza è comunicata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate a chi ha trasmesso il modello F24 (comma 2-sexies).

I crediti non utilizzabili per le ragioni su esposte potranno soltanto essere richiesti a rimborso (articolo 38, Dpr n. 602/1973 e articolo 30, Dpr n. 633/1972) o riportati quale eccedenza nella dichiarazione successiva.

Contrasto alle indebite compensazioni (articolo 3)
Anche l’articolo 3 del “collegato fiscale” interviene sull’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997: sostituendo l’ultimo periodo del comma 1, estende ad altri settori impositivi la previsione normativa prima riferita soltanto all’ambito Iva. Di conseguenza, anche la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5mila euro annui, potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge. La novità si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Pertanto, i crediti 2019 non saranno utilizzabili dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui si generano, cioè dal 1° gennaio 2020, come invece sarebbe stato in vigenza delle norme preesistenti, bensì solo dopo aver presentato la dichiarazione (dei redditi o dell’Irap) da cui risultano.

Con due lievi modifiche all’articolo 37, comma 49-bis, Dl n. 223/2006, è stato invece esteso a tutti i contribuenti l’obbligo, prima in capo ai soli titolari di partita Iva, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per la trasmissione dei modelli F24 che contengono l’utilizzo di crediti in compensazione (in precedenza, per i non titolari di partita Iva, l’obbligo sussisteva esclusivamente per gli F24 a saldo zero). La disposizione, anch’essa da applicare ai crediti insorti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, riguarda anche quelli maturati in qualità di sostituti d’imposta (ad esempio, per i rimborsi da 730 o per il “bonus Irpef” di 80 euro).

Infine, con l’inserimento del comma 49-quater all’articolo 37 del Dl n. 223/2006 nonché del comma 2-ter all’articolo 15 del Dlgs n. 471/1997, viene stabilito, in riferimento alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020, che, se a seguito delle attività di controllo i crediti indicati nei modelli F24 risultano in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che l’ha trasmessa e applica nei confronti del contribuente la nuova specifica sanzione di 1.000 euro per ogni F24 scartato. Nei successivi 30 giorni, il contribuente, qualora ritenga che determinati elementi siano stati ignorati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia. La sanzione non viene iscritta a ruolo a titolo definitivo se il contribuente paga la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Invece, in caso di cartella di pagamento, la sua notifica dovrà avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione dell’F24 scartato.
Un provvedimento del direttore delle Entrate dovrà definire le disposizioni attuative della norma.

 

continua

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/collegato-fiscale-1-contrasto-allindebito-utilizzo-crediti