L’articolo 4 del Dl n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020), introducendo l’articolo 17-bis nel Dlgs n. 241/1997, mira a ostacolare l’omesso versamento di ritenute da parte di imprese impiegate nell’esecuzione di opere e servizi; a tal fine, delinea un meccanismo che fissa e circoscrive le responsabilità del committente, garantendo che la provvista per il versamento venga messa a disposizione dal datore di lavoro o sia rinvenuta nei corrispettivi dovuti all’impresa affidataria. L’input – come si legge nella relazione illustrativa – arriva dall’osservazione del fenomeno frequentemente rilevato nel corso delle attività di controllo: in caso di assegnazione di appalti a soggetti scarsamente patrimonializzati, gli stessi, per comprimere il prezzo offerto, omettono sistematicamente i versamenti delle ritenute di lavoro dipendente o assimilato.
La distribuzione dei compiti
Questa la procedura individuata:
- chi, sostituto d’imposta fiscalmente residente in Italia, affida a un’impresa la realizzazione di un’opera o di un servizio è tenuto a effettuare il versamento delle ritenute, comprese quelle per le addizionali regionale e comunale, effettuate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione della prestazione
- le imprese affidatarie o appaltatrici e quelle subappaltatrici, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza mensile del versamento, devono mettere a disposizione del committente, sul conto corrente bancario o postale da questi comunicato, le somme necessarie per effettuare l’adempimento. Entro lo stesso termine, per consentire i necessari riscontri, sono tenute anche a trasmettergli (e le imprese subappaltatrici devono farlo anche nei confronti delle imprese appaltatrici), tramite posta elettronica certificata: l’elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascuno di essi, l’ammontare della retribuzione corrisposta e delle ritenute eseguite; i dati utili alla compilazione dei modelli F24; i dati del bonifico ordinato per trasferire la necessaria provvista. Se a quella data hanno maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente, possono chiedere, in allegato alla comunicazione, di compensare le somme necessarie al versamento delle ritenute, per intero o parzialmente, con il credito per i corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti
- il committente deve effettuare il versamento delle ritenute tramite modello F24, indicando il codice fiscale del soggetto per il quale viene eseguito il versamento e senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione, anche nell’ipotesi in cui materialmente non abbia ricevuto la provvista perché compensata con i corrispettivi dovuti alla ditta appaltatrice. È poi tenuto, entro i successivi cinque giorni, a comunicare alle imprese, tramite Pec, l’effettuazione del pagamento. Se ciò non avviene, le imprese devono denunciare la circostanza al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
La ripartizione delle responsabilità
Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute nonché per il versamento delle stesse (senza possibilità di compensazione), qualora non forniscano per tempo al committente la necessaria provvista oppure non formulino la richiesta di compensare con i corrispettivi maturati e non trasmettano i dati relativi ai lavoratori impiegati.
Invece, i committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute limitatamente alla somma ricevuta tramite bonifico e ai corrispettivi non ancora corrisposti alle imprese appaltatrici o affidatarie, nonché integralmente qualora non abbiano comunicato tempestivamente all’impresa gli estremi del conto corrente su cui bonificare le somme per il versamento delle ritenute oppure abbiano eseguito pagamenti alle imprese inadempienti.
Il committente, infatti, tutte le volte che non è messo nelle condizioni di effettuare il versamento delle ritenute (quando, cioè, l’impresa affidataria o appaltatrice non bonifica la necessaria provvista o non invia la prescritta comunicazione), deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, vincolandolo al versamento delle ritenute. Inoltre, entro 90 giorni, deve darne comunicazione al competente ufficio delle Entrate. In questi casi, l’impresa, fino a quando le ritenute non sono versate, non può intraprendere alcuna azione esecutiva per esigere il pagamento dei corrispettivi.
Esonerate le imprese più affidabili
La procedura non è obbligatoria per le imprese in possesso di determinati requisiti, da certificare al committente almeno cinque giorni prima della scadenza mensile del pagamento. È previsto che possono versare direttamente le ritenute secondo le modalità ordinarie le imprese che:
- sono in attività da almeno cinque anni o hanno effettuato nei due anni precedenti versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro
- non hanno iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati all’agente della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali sono ancora dovuti pagamenti o non è stata concessa sospensione.
La certificazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del “decreto fiscale”, sarà resa disponibile alle imprese, in via telematica, dall’Agenzia delle entrate, con possibilità, per il committente, di verificarne l’autenticità tramite apposito servizio online (un provvedimento della stessa Agenzia dovrà disciplinare le modalità per il rilascio e il riscontro delle certificazioni).
In ogni caso, per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici non potranno avvalersi dell’istituto della compensazione.
continua
la prima parte è stata pubblicata il 29 ottobre