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Analisi e commenti

Collegato fiscale 2022 – 1:
riscossione con kit anti-crisi

Il decreto che accompagna la legge di bilancio contiene alcune misure per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti dopo il lungo periodo di sospensione concesso a seguito della pandemia

immagine generica illustrativa

Più tempo - centocinquanta giorni - per pagare le somme richieste con le cartelle notificate nell’ultimo quadrimestre di quest’anno; rimessione in termini per i decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio”, con versamento degli arretrati, senza oneri aggiuntivi, entro il mese di novembre; innalzamento a diciotto del numero di rate non onorate che fa venir meno i piani di dilazione.
Questo, in estrema sintesi, il pacchetto di misure in materia di riscossione confezionato dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge n. 146/2021.

Pace fiscale perduta, chance di rientro (articolo 1)
Ciambella di salvataggio per i contribuenti decaduti dalla “pace fiscale”: coloro che non hanno rispettato le scadenze dei pagamenti dovuti per la “rottamazione” dei ruoli (articoli 3 e 5, Dl n. 119/2018), compresi quelli riguardanti le risorse proprie dell’Unione europea – come i dazi doganali – e l’Iva riscossa all’importazione, e per il “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatizzata (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge n. 145/2018), potranno ancora fruire dei vantaggi derivanti dall’adesione a quelle definizioni agevolate.

La rimessione in termini è realizzata attraverso l’integrale sostituzione del comma 3 dell’articolo 68, Dl 18/2020: l’ultima versione della disposizione normativa stabilisce, infatti, che anche il versamento di tutte le rate in scadenza nel 2020, in piena pandemia, si considera tempestivo e non pregiudica l’efficacia della definizione se viene effettuato, senza alcuna maggiorazione, entro il 30 novembre 2021. I precedenti termini, già prorogati più volte, erano stati fissati, da ultimo, dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 1-sexies, Dl n. 73/2021): 31 luglio 2021 per le rate del 28 febbraio e del 31 marzo 2020; 31 agosto 2021 per la rata del 31 maggio 2020; 30 settembre 2021 per la rata del 31 luglio 2020; 31 ottobre 2021 per la rata del 30 novembre 2020; 30 novembre 2021 per le rate con scadenza originaria al 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.

Per tali versamenti è prevista anche l’applicazione della norma di “tolleranza”, secondo la quale la tardività contenuta in cinque giorni non determina inefficacia della definizione né la debenza di interessi (articolo 3, comma 14-bis, Dl n. 119/2018).
Ne consegue che il pagamento delle rate per la “rottamazione-ter” e per il “saldo e stralcio” dovute negli anni 2020 e 2021 potrà essere regolarmente effettuato fino al prossimo 6 dicembre (il 5 è domenica).

Vale la pena ricordare che l’omesso, tardivo o insufficiente versamento anche di una sola delle rate fa venir meno l’efficacia della definizione, con conseguente ripristino del debito complessivo iniziale, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, senza possibilità di una nuova rateizzazione.

Cartelle post Covid, non c’è fretta (articolo 2)
Più tempo per saldare le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nell’ultimo quadrimestre del 2021, dopo il lungo periodo di sospensione concesso a seguito della pandemia e riguardante anche la notifica degli atti impositivi: per le cartelle ricevute dal 1° settembre e fino al prossimo 31 dicembre, si avranno a disposizione centocinquanta giorni dal giorno della notifica, anziché gli ordinari sessanta (articolo 25, comma 2, Dpr n. 602/1973), per provvedere al loro pagamento. Pertanto, soltanto quando sarà decorso inutilmente il termine ora dilatato, sulle somme iscritte a ruolo scatteranno gli interessi di mora a partire dalla data di notifica della cartella e fino a quella del pagamento (articolo 30, Dpr n. 602/1973), e il concessionario potrà avviare le procedure esecutive per il recupero coattivo, ossia il pignoramento (articolo 50, comma 1, stesso decreto).
Nessuna novità, invece, per quanto riguarda i termini per l’eventuale proposizione del ricorso contro la cartella ricevuta, per il quale, pertanto, restano a disposizione gli ordinari 60 giorni dalla notifica dell’atto (articolo 21, Dlgs n. 546/1992).

Piani di dilazione, cresce la tolleranza (articolo 3)
Maggiore comprensione nei confronti dei contribuenti in difficoltà nel rispettare i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, ossia al momento in cui si fa risalire l’inizio ufficiale della pandemia. Per essi si è già usufruito della sospensione delle attività di riscossione - sancita dai diversi decreti anti-crisi adottati durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 - fino allo scorso 31 agosto. Ora, è innalzato da dieci a diciotto il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza da quei provvedimenti di rateizzazione (articolo 68, comma 2-ter, Dl n. 18/2020), a seguito della quella l’intero importo a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione, con possibilità, comunque, di richiedere un nuovo frazionamento se le rate scadute fino ad allora sono integralmente saldate (articolo 19, comma 3, Dpr n. 602/1973).

La nuova regola delle diciotto rate vale anche per coloro che, alla data di entrata in vigore del “collegato fiscale”, risultano già decaduti dai piani di rateizzazione (si tratta, fondamentalmente, dei contribuenti che non hanno versato entro lo scorso 30 settembre le rate che, a causa della pandemia, erano state messe in stan- by fino al 31 agosto). Potranno avvalersene, versando entro il 31 ottobre gli importi già sospesi e non ancora pagati; il termine, cadendo di domenica, slitta in automatico al 2 novembre, in quanto anche il 1° novembre è giorno festivo.
In ogni caso, in riferimento a tali carichi:

  • restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione (ad esempio, fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche) nel periodo compreso tra il 1° ottobre e la data di entrata in vigore della norma
  • sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici che ne sono conseguiti
  • restano acquisiti, senza possibilità quindi di rimborso, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti in relazione a eventuali versamenti di rate sospese effettuati in quel periodo.


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