Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Analisi e commenti

Collegato fiscale - 3: pene inasprite
per chi è colpevole di reati tributari

Le modifiche, diversamente da quanto previsto in via ordinaria per le disposizioni recate da un Dl, si applicheranno solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione

immagine generica illustrativa

L’articolo 39 del decreto legge n. 124/2019 (“collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020) apporta significative modifiche alla disciplina penale, allo scopo di ampliare gli strumenti di repressione dei fenomeni di evasione delle imposte sui redditi e dell’Iva.
In particolare, vengono inasprite le pene nei confronti di chi commette reati tributari, sono ridotte alcune soglie di punibilità delle violazioni fiscali e viene introdotta, a carico di chi è condannato per i delitti più gravi, la confisca “allargata” (o “per sproporzione”), che consente di aggredire denaro, beni o altre utilità di cui non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, per un valore sproporzionato al proprio reddito.
Infine, cambia anche la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, con la previsione di una specifica sanzione amministrativa, fino a 500 quote, quando il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è commesso a vantaggio dell’ente.

Nel dettaglio:

  • il comma 1 interviene su gran parte delle fattispecie penali previste dal Dlgs n. 74/2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto…”), già recentemente innovato dal Dlgs n. 158/2015 (“Revisione del sistema sanzionatorio…”), attuativo della delega di riforma conferita al Governo, e introduce un nuovo articolo 12-ter, con il quale viene sancita, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e Iva, l’applicazione della confisca “allargata”
  • il comma 2 introduce nel Dlgs n. 231/2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per il reato di dichiarazione fraudolenta
  • il comma 3 stabilisce che le disposizioni dettate dai precedenti commi 1 e 2 abbiano efficacia soltanto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge n. 124/2019.

Nello schema che segue, i delitti tributari interessati dalle modifiche apportate dal “collegato fiscale”, con il confronto tra vecchie e nuove previsioni sanzionatorie.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 2)
Punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l’Iva, indica in dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Non è prevista una specifica soglia di punibilità, per cui si applica qualunque sia l’ammontare evaso. Affinché si integri la fattispecie penale, fatture o documenti devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Normativa vigente: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Modifica Dl 124/2019: reclusione da 4 a 8 anni (resta invece invariata, se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100mila euro). Applicazione della confisca allargata, se gli elementi passivi fittizi superano 100mila euro. Responsabilità amministrativa dell’ente, con sanzione pecuniaria fino a 500 quote, a prescindere dall’ammontare dei passivi fittizi.
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (art. 3)
Punisce, fuori dai casi previsti dall’articolo 2, chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l’Iva, compiendo operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi (registrati nelle scritture contabili o detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria) o altri mezzi fraudolenti, indica in dichiarazione elementi attivi di importo inferiore all’effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente, l’imposta evasa, riferita a una singola imposta, supera 30mila euro e l’ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione supera il 5% dell’ammontare complessivo di quelli indicati in dichiarazione o, comunque, 1,5 milioni di euro, ovvero quando l’importo di crediti e ritenute fittizi supera il 5% dell’imposta o, comunque, 30mila euro.
Normativa vigente: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Modifica Dl 124/2019: reclusione da 3 a 8 anni. Applicazione della confisca allargata, se l’imposta evasa supera 100mila euro.
DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 4)
Punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l’Iva, indica in dichiarazione elementi attivi di importo inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente:
Normativa vigente: … l’imposta evasa, riferita a un singolo tributo, supera 150mila euro e l’ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, supera il 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, 3 milioni di euro. Reclusione da 1 a 3 anni.
Modifica Dl 124/2019: … l’imposta evasa, riferita a un singolo tributo, supera 100mila euro e l’ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, supera il 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, 2 milioni di euro. Reclusione da 2 a 5 anni. Applicazione della confisca allargata.
OMESSA DICHIARAZIONE (art. 5)
Punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l’Iva, non presenta la dichiarazione annuale o quella dei sostituti d’imposta, quando l’imposta evasa, riferita a un singolo tributo, o l’ammontare delle ritenute non versate supera i 50mila euro.
Normativa vigente: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.
Modifica Dl 124/2019
: reclusione da 2 a 6 anni. Applicazione della confisca allargata, se l’imposta evasa o le ritenute non versate superano 100mila euro.
EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 8)
Punisce chiunque, per consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o dell’Iva, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Normativa vigente: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Modifica Dl 124/2019: reclusione da 4 a 8 anni (resta invece invariata, se gli importi non veritieri indicati nelle fatture o nei documenti sono inferiori a 100mila euro). Applicazione della confisca allargata, se gli importi non veritieri superano 100mila euro.
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (art. 10)
Punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l’Iva o per consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Normativa vigente: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Modifica Dl 124/2019
: reclusione da 3 a 7 anni. Applicazione della confisca allargata.
OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE (art. 10-bis)
Punisce chiunque non versa entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta ritenute dovute in base alla stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti…
Normativa vigente: … per un ammontare superiore a 150mila euro per periodo d’imposta. Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Modifica Dl 124/2019: … per un ammontare superiore a 100mila euro per periodo d’imposta. Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
OMESSO VERSAMENTO DI IVA (art. 10-ter)
Punisce chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale…
Normativa vigente: … per un ammontare superiore a 250mila euro per periodo d’imposta. Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Modifica Dl 124/2019: … per un ammontare superiore a 150mila euro per periodo d’imposta. Reclusione da 6 mesi a 2 anni.

La confisca “allargata”, oltre che alle fattispecie evidenziate in tabella, si applica anche ai seguenti altri delitti, per i quali, però, non sono sopraggiunte modifiche in termini di inasprimento delle pene o di riduzione delle soglie di punibilità:

  • indebita compensazione (art. 10-quater), quando riguarda crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100mila euro
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11), quando l’ammontare delle imposte ovvero gli elementi attivi o passivi sono diversi dagli effettivi per un importo superiore a 100mila euro.

 

continua
la prima parte è stata pubblicata il 29 ottobre
la seconda parte è stata pubblicata il 31 ottobre

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/collegato-fiscale-3-pene-inasprite-chi-e-colpevole-reati