L’articolo 39 del decreto legge n. 124/2019 (“collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020) apporta significative modifiche alla disciplina penale, allo scopo di ampliare gli strumenti di repressione dei fenomeni di evasione delle imposte sui redditi e dell’Iva.
In particolare, vengono inasprite le pene nei confronti di chi commette reati tributari, sono ridotte alcune soglie di punibilità delle violazioni fiscali e viene introdotta, a carico di chi è condannato per i delitti più gravi, la confisca “allargata” (o “per sproporzione”), che consente di aggredire denaro, beni o altre utilità di cui non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, per un valore sproporzionato al proprio reddito.
Infine, cambia anche la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, con la previsione di una specifica sanzione amministrativa, fino a 500 quote, quando il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è commesso a vantaggio dell’ente.
Nel dettaglio:
- il comma 1 interviene su gran parte delle fattispecie penali previste dal Dlgs n. 74/2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto…”), già recentemente innovato dal Dlgs n. 158/2015 (“Revisione del sistema sanzionatorio…”), attuativo della delega di riforma conferita al Governo, e introduce un nuovo articolo 12-ter, con il quale viene sancita, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e Iva, l’applicazione della confisca “allargata”
- il comma 2 introduce nel Dlgs n. 231/2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per il reato di dichiarazione fraudolenta
- il comma 3 stabilisce che le disposizioni dettate dai precedenti commi 1 e 2 abbiano efficacia soltanto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge n. 124/2019.
Nello schema che segue, i delitti tributari interessati dalle modifiche apportate dal “collegato fiscale”, con il confronto tra vecchie e nuove previsioni sanzionatorie.
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 2) Punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l’Iva, indica in dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Non è prevista una specifica soglia di punibilità, per cui si applica qualunque sia l’ammontare evaso. Affinché si integri la fattispecie penale, fatture o documenti devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. |
Normativa vigente: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Modifica Dl 124/2019: reclusione da 4 a 8 anni (resta invece invariata, se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100mila euro). Applicazione della confisca allargata, se gli elementi passivi fittizi superano 100mila euro. Responsabilità amministrativa dell’ente, con sanzione pecuniaria fino a 500 quote, a prescindere dall’ammontare dei passivi fittizi. |
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (art. 3) Punisce, fuori dai casi previsti dall’articolo 2, chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l’Iva, compiendo operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi (registrati nelle scritture contabili o detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria) o altri mezzi fraudolenti, indica in dichiarazione elementi attivi di importo inferiore all’effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente, l’imposta evasa, riferita a una singola imposta, supera 30mila euro e l’ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione supera il 5% dell’ammontare complessivo di quelli indicati in dichiarazione o, comunque, 1,5 milioni di euro, ovvero quando l’importo di crediti e ritenute fittizi supera il 5% dell’imposta o, comunque, 30mila euro. |
Normativa vigente: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Modifica Dl 124/2019: reclusione da 3 a 8 anni. Applicazione della confisca allargata, se l’imposta evasa supera 100mila euro. |
DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 4) Punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l’Iva, indica in dichiarazione elementi attivi di importo inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente: |
Normativa vigente: … l’imposta evasa, riferita a un singolo tributo, supera 150mila euro e l’ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, supera il 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, 3 milioni di euro. Reclusione da 1 a 3 anni. Modifica Dl 124/2019: … l’imposta evasa, riferita a un singolo tributo, supera 100mila euro e l’ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, supera il 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, 2 milioni di euro. Reclusione da 2 a 5 anni. Applicazione della confisca allargata. |
OMESSA DICHIARAZIONE (art. 5) Punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l’Iva, non presenta la dichiarazione annuale o quella dei sostituti d’imposta, quando l’imposta evasa, riferita a un singolo tributo, o l’ammontare delle ritenute non versate supera i 50mila euro. |
Normativa vigente: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni. Modifica Dl 124/2019: reclusione da 2 a 6 anni. Applicazione della confisca allargata, se l’imposta evasa o le ritenute non versate superano 100mila euro. |
EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 8) Punisce chiunque, per consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o dell’Iva, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. |
Normativa vigente: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Modifica Dl 124/2019: reclusione da 4 a 8 anni (resta invece invariata, se gli importi non veritieri indicati nelle fatture o nei documenti sono inferiori a 100mila euro). Applicazione della confisca allargata, se gli importi non veritieri superano 100mila euro. |
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (art. 10) Punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l’Iva o per consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. |
Normativa vigente: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Modifica Dl 124/2019: reclusione da 3 a 7 anni. Applicazione della confisca allargata. |
OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE (art. 10-bis) Punisce chiunque non versa entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta ritenute dovute in base alla stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti… |
Normativa vigente: … per un ammontare superiore a 150mila euro per periodo d’imposta. Reclusione da 6 mesi a 2 anni. Modifica Dl 124/2019: … per un ammontare superiore a 100mila euro per periodo d’imposta. Reclusione da 6 mesi a 2 anni. |
OMESSO VERSAMENTO DI IVA (art. 10-ter) Punisce chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale… |
Normativa vigente: … per un ammontare superiore a 250mila euro per periodo d’imposta. Reclusione da 6 mesi a 2 anni. Modifica Dl 124/2019: … per un ammontare superiore a 150mila euro per periodo d’imposta. Reclusione da 6 mesi a 2 anni. |
La confisca “allargata”, oltre che alle fattispecie evidenziate in tabella, si applica anche ai seguenti altri delitti, per i quali, però, non sono sopraggiunte modifiche in termini di inasprimento delle pene o di riduzione delle soglie di punibilità:
- indebita compensazione (art. 10-quater), quando riguarda crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100mila euro
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11), quando l’ammontare delle imposte ovvero gli elementi attivi o passivi sono diversi dagli effettivi per un importo superiore a 100mila euro.
continua
la prima parte è stata pubblicata il 29 ottobre
la seconda parte è stata pubblicata il 31 ottobre