Il Dl n. 124/2019 (“collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020), attualmente all’esame del Parlamento per l’iter di conversione in legge, contiene alcune disposizioni in materia di fatturazione elettronica. In particolare, se ne occupa con gli articoli: 14, che reca novità in merito alla conservazione e all’utilizzo dei dati presenti nei file ai fini dei controlli da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza; 15, che stabilisce regole specifiche per l’emissione dei documenti relativi alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche; 17, che introduce una procedura di comunicazione da attivare nel caso in cui il Fisco riscontri anomalie nell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture trasmesse tramite Sistema di interscambio (Sdi).
Dati conservati per otto anni, utilizzabili anche per indagini extrafiscali
L’articolo 14 interviene sul Dlgs n. 127/2015 inserendo, all’articolo 1, due nuovi commi 5-bis e 5-ter, che consentono l’utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche, da parte della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate, per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali ovvero nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria (riguarda la sola Guardia di finanza), previa adozione di idonee misure a tutela dei diritti degli interessati.
In particolare, viene disposto che:
- i file delle fatture elettroniche acquisiti tramite Sdi restano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Più tempo, quindi, rispetto agli ordinari termini per gli accertamenti, che la legge n. 208/2015 (Stabilità 2016) ha fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, in caso di dichiarazione omessa, al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto effettuare l’adempimento dichiarativo (comma 130 per l’Iva e comma 131 per le imposte sui redditi)
- i dati dei file xml conservati potranno essere utilizzati, dalla Guardia di finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria e, dall’Agenzia delle entrate e dalla stessa Guardia di finanza, per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali. La relazione illustrativa sottolinea che la modifica consente di utilizzare le informazioni acquisite per potenziare l’attività di contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali, ad esempio, la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale
- la Guardia di finanza e l’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, devono adottare idonee misure di garanzia e sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, in conformità sia con le disposizioni unionali sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati sia con le disposizioni nazionali del codice sulla privacy (Dlgs n. 196/2003).
Prestazioni sanitarie, niente fatturazione elettronica anche nel 2020
L’articolo 15 conferma per il periodo d’imposta 2020 l’esonero ovvero, per meglio dire, il divieto, già in vigore quest’anno, di emettere fatture elettroniche in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. La disposizione riguarda sia i soggetti tenuti a trasmettere i dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura, policlinici universitari, farmacie, iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, presidi e strutture per l’erogazione dei servizi sanitari) sia gli altri operatori per i quali tale obbligo non sussiste (ad esempio, podologi, fisioterapisti, logopedisti).
Inoltre, viene stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi esclusivamente mediante l’invio dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS, utilizzando strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, ossia i registratori telematici.
La finalità della norma è razionalizzare per gli esercenti che effettuano prestazioni sanitarie (ad esempio, le farmacie) e per l’amministrazione finanziaria, rispettivamente, l’invio e l’acquisizione dei flussi informativi relativi ai dati necessari per la dichiarazione precompilata, ai dati dei corrispettivi giornalieri e a quelli necessari per partecipare alla lotteria nazionale degli scontrini. In tal modo, gli esercenti potranno inviare tutti i dati richiesti con un’unica operazione effettuata tramite il registratore telematico.
Per le irregolarità sul bollo, comunicazione con sanzione ridotta a un terzo
L’articolo 17 introduce, a partire dalle fatture trasmesse tramite Sdi dal 1° gennaio 2020, una procedura di comunicazione tra l’Agenzia delle entrate e il contribuente, da attivare in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche: l’amministrazione dovrà segnalare, con modalità telematiche, l’ammontare del tributo da versare e relativi interessi e sanzione amministrativa.
Riguardo alla sanzione, rispetto alla misura vigente (30% di quanto non versato, ridotto alla metà in caso di ritardo non superiore a 90 giorni e ulteriormente ridotto, se il ritardo non supera 15 giorni, a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo - articolo 13, comma 1, Dlgs n. 471/1997), ne è prevista la riduzione ad un terzo se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Gli interessi, invece, sono quantificati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Qualora il contribuente non provveda al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Agenzia delle entrate procederà a iscrivere a ruolo a titolo definitivo gli importi non versati.
Ricordiamo che la norma di riferimento (articolo 12-novies, Dl n. 34/2019) prevede che l’Agenzia delle entrate, in fase di ricezione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio verifichi con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, integrando quelle che ne sono sprovviste. L’imposta dovuta, sia quella determinata in base a quanto dichiarato correttamente sia quella calcolata in relazione alle fatture nelle quali non è stato indicato l’assolvimento del tributo, viene resa nota a ciascun soggetto passivo Iva nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” e deve essere assolta entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento, scatta la procedura di comunicazione ora definita dal “collegato fiscale”.
continua
la prima parte è stata pubblicata il 29 ottobre
la seconda parte è stata pubblicata il 31 ottobre
la terza puntata è stata pubblicata il 5 Novembre
la quarta puntata è stata pubblicata il 6 Novembre
la quinta puntata è stata pubblicata il 7 Novembre