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Analisi e commenti

Collegato fiscale - 8: arriva l’Impi,
l’imposta per le piattaforme marine

Solo per il 2020, il gettito sarà versato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato, che provvederà a ripartire la quota che spetta ai Comuni individuati con un decreto successivo

immagine di una piattaforma petrolifera

Il decreto fiscale n. 124/2019, collegato alla legge di bilancio 2020, in vigore dal 27 ottobre 2019, con l’articolo 38 ha istituito l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi), che, a partire dal 2020, sostituirà ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria.
      
 

A chi si applica
L’Impi si applicherà alle piattaforme marine, cioè a quegli immobili che, in base alla definizione fornita al primo comma dell’articolo 38, costituiscono strutture emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale, come individuato dall’articolo 2 del codice della navigazione.

Criteri di calcolo del valore
La tassazione avverrà sulla base del valore delle piattaforme, calcolato con i medesimi criteri previsti per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita. Infatti, con riferimento alla base imponibile si applica l’articolo 5, comma 3, del Dlgs n. 504/1992, richiamato dall’articolo 13, comma 3, del Dl n. 201/2011, il quale prevede il ricorso ai valori contabili, come per l’Imu.

L’aliquota d’imposta
L’Impi è calcolata applicando un’aliquota pari al 10,6 per mille della base imponibile e/o del valore della piattaforma. Una quota dell’imposta, calcolata applicando l’aliquota del 7,6 per mille, sarà riservata allo Stato. La rimanente parte, calcolata applicando l’aliquota del 3 per mille, sarà attribuita ai Comuni a cui spetta il gettito, i quali, tra l’altro, non potranno intervenire sull’aliquota per la quota dell’imposta a loro riservata.

Comuni ai quali spetta parte del gettito
I Comuni a cui spetterà la quota parte del gettito dell’Impi saranno individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con i ministri dell’Interno, della Difesa e dello Sviluppo economico, da emanarsi, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro 180 giorni dal 27 ottobre 2019 (entrata in vigore del decreto).
Con lo stesso decreto saranno stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento oltre che la quota del gettito spettante ai Comuni individuati.

Quando e come versare l’imposta
L’Impi dovrà essere versata allo Stato, limitatamente per l’anno 2020, in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2020.

Accertamento e riscossione relativi alle piattaforme
Le attività di accertamento e di riscossione dell’imposta saranno svolte dai Comuni a cui spetterà il gettito, con l’aggiunta delle maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni per lo svolgimento delle predette attività.  

Norme di rinvio per la disciplina
Il decreto fiscale estende all’Impi le disposizioni relative alle detrazioni in materia di IMU alle detrazioni spettanti in materia di Imu (articolo 13, Dl n. 201/2011) e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.

Rigassificatori gas naturale liquefatto
L’ultimo comma (8) fa salve le disposizioni di cui al comma 728 dell’articolo 1 legge n. 205/2017, le quali stabiliscono per una particolare fattispecie, vale a dire quella dei rigassificatori, che ai fini dell’individuazione della base imponibile rientra nella nozione di fabbricato, assoggettabile ad imposizione, la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
Non essendo possibile l’accatastamento anche per questi immobili si utilizzano i valori contabili. Per uniformità di trattamento, si applicheranno a questa fattispecie i commi concernenti l’aliquota cui assoggettare gli immobili in questione e la relativa ripartizione, l’individuazione del comune cui spetta il gettito, il versamento relativo all’annualità 2020, il riconoscimento al comune dei poteri di accertamento e di riscossione, nonché la deducibilità prevista per l’IMU e le altre disposizioni della stessa imposta in quanto compatibili (i commi da 3 a 7 dell’articolo 38).

 

continua
la prima parte è stata pubblicata il 29 ottobre
la seconda parte è stata pubblicata il 31 ottobre
la terza puntata è stata pubblicata il 5 Novembre
la quarta puntata è stata pubblicata il 6 Novembre
la quinta puntata è stata pubblicata il 7 Novembre
la sesta puntata è stata pubblicata l’8 Novembre
la settima puntata è stata pubblicata il 12 Novembre
 

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