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Analisi e commenti

Le "comproprietà" fra calciatori. Dal campo al tavolo del ragioniere (2)

L'approccio delle società che applicano i principi internazionali. La mancata "identità di vedute"

Tutto quanto illustrato nel precedente articolo vale per i bilanci "italiani", che, si ribadisce, rappresentano comunque la quasi totalità del quadro di riferimento. L'operazione va contabilizzata avendo riguardo alla forma dell'operazione: cessione del calciatore e stipula dell'accordo di partecipazione sono transazioni differenti e, quindi, vanno contabilizzate separatamente, con la stipula dell'accordo di partecipazione che in alcun modo incide né sulla plusvalenza/minusvalenza da un lato né sul costo d'acquisto iscritto fra le immobilizzazioni immateriali dall'altro.

Per le società che applicano i principi contabili internazionali le cose cambiano. La prescritta "prevalenza della sostanza sulla forma" impone, infatti, quantomeno di procedere a un'analisi approfondita, prima di liquidare la questione adagiandosi sul comportamento contabile "formale", fin qui descritto.
Prova ne è che le 3 società calcistiche Ias compliant (Juventus, Lazio e Roma, in rigoroso ordine alfabetico!) seguono strade diverse. Strade che portano tanto a seguire la normativa federale (plusvalenza/minusvalenza/costo d'acquisto a importo pieno da un lato, debito/credito che genera proventi/oneri finanziari dall'altro) tanto a considerare la compartecipazione parte integrante della vendita, così da farla confluire fra i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (proprio come gli acquisti), come voce autonoma (per le compartecipazioni attive), magari anche da ammortizzare, o in rettifica del costo d'acquisto (per le compartecipazioni passive), con conseguenti minori ammortamenti futuri.

Una rappresentazione contabile, quella che comprende le compartecipazioni fra le immobilizzazioni immateriali, che ha come corollario la partecipazione immediata al reddito, all'atto della cessione, della plusvalenza solo per il 50% del suo ammontare, con la restante parte eventualmente realizzata all'atto della risoluzione della compartecipazione attiva.
Nel caso dalla vendita che precede la comproprietà si origini, invece, una minusvalenza, questa partecipa al reddito per intero, in quanto perdita assimilabile all'effetto dell'impairment test del diritto pluriennale.

Quale strada seguire?
La non univoca soluzione data al "problema" delle compartecipazioni, da parte delle società che applicano i principi contabili internazionali, testimonia le difficoltà interpretative e, quindi, applicative, della vicenda. Con tutte le conseguenze - in termini sia di risultati di bilancio sia di imponibile quantitativo e qualitativo (un Rol più alto, che viene fuori dall'imputare per intero la plusvalenza al reddito di periodo, può, ad esempio, avere le sue conseguenze sulla deducibilità degli interessi passivi) del caso.

In effetti, al di là della forma giuridica dell'operazione, qual è la sua sostanza? L'accordo di compartecipazione può davvero esser tenuto separato da quello immediatamente precedente (di fatto contestuale) di cessione? Si tenderebbe - almeno osservando le vicende del calciomercato - a rispondere di no. Non v'è dubbio, difatti, che, per ragioni tecniche ed economiche, quelle cessioni, seguite dall'accordo di comproprietà, hanno luogo proprio perché l'intera transazione è così strutturata.

Considerare, inoltre, l'intera plusvalenza come già prodotta in seguito alla cessione del calciatore, senza curarsi degli effetti della comproprietà, non sembra accordarsi con il paragrafo 14 dello Ias 18 (cui rimanda il paragrafo 114 dello Ias 38 - Attività immateriali), che pone, fra le condizioni necessarie per la rilevazione del ricavo, il trasferimento all'acquirente dei rischi significativi connessi alla proprietà del bene. La perdita, ad esempio, di valore subita dal calciatore A (per infortunio o scarso rendimento) in comproprietà fra 2 società non è forse subita anche da quella di provenienza? La probabilità, estremamente alta, in questo caso, che la comproprietà sarà risolta con un importo inferiore a quello originario farà registrare una perdita per l'originaria cedente. Si può dire in questo caso che i rischi erano stati trasferiti con la cessione?

Un combining di operazioni che pare, quindi, essere quello più aderente agli Ias. Con buona pace, peraltro, dei paragrafi 13 e 18 dello Ias 18, in base ai quali: "i criteri di rilevazione sono applicati a una o più operazioni nel loro complesso quando esse sono così strettamente legate che il risultato commerciale non può essere valutato senza fare riferimento alle varie operazioni come a un unico insieme. I ricavi sono rilevati solo quando è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'entità. In alcuni casi, ciò può non essere probabile fino al momento della riscossione del corrispettivo o del venir meno dell'incertezza".

2 - fine. La prima parte è stata pubblicata mercoledì 8 settembre.
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