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Analisi e commenti

Il concetto di residenza fiscale (1)

I fondamenti del nostro ordinamento: il principio della tassazione mondiale

mappamondo
Sono due, distinti e opposti, i modelli cui gli Stati possono astrattamente informare il proprio sistema impositivo: il principio della fonte (source-based taxation principle) e il principio della residenza o domicilio fiscale del soggetto su cui grava l'imposta (worldwide income principle).

L'ordinamento che accoglie il principio della fonte colpisce i redditi o i beni posseduti da residenti o non residenti, solo se prodotti o esistenti all'interno del Territorio sul quale esso spiega la propria efficacia giuridica.
Invero, se si assume il principio di residenza, ferma restando per i non residenti l'imposizione dei soli redditi o beni posseduti entro i confini nazionali, si assoggetteranno a tassazione i residenti con riferimento al reddito mondiale(1) o ai beni ovunque esistenti.

La tassazione secondo il principio della fonte è attuata principalmente dai Paesi importatori di capitali, al fine di incentivare l'ingresso di investitori stranieri(2); motivi opposti inducono i Paesi esportatori di capitali a privilegiare, invece, il rapporto tra soggetto e Territorio, valorizzando forme di imposizione a carattere personale, tendenti a colpire la capacità globale dell'individuo ovunque si manifesti.

Il sistema di tassazione su base mondiale è da tempo osteggiato dai Paesi in via di sviluppo, i quali, applicando per lo più il principio della fonte, lamentano, a buon diritto, come la concessione al non residente di agevolazioni tributarie si risolva normalmente in un beneficio per il proprio Stato di residenza.
Sotto altro profilo, si è osservato che a differenza dei cittadini, naturali destinatari dei precetti tributari in virtù dei vincoli economici e politici che li legano allo Stato di origine, gli stranieri possono essere destinatari di un precetto di carattere tributario solo ove esista una forma di collegamento di ordine sociale, come ad esempio la residenza, o di ordine economico, quale l'esercizio di attività o il possesso di beni patrimoniali.

La nostra Costituzione, infatti, nel cristallizzare con l'articolo 53 che "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva", estende la giurisdizione statuale in materia tributaria anche nei confronti di quanti, pur privi della cittadinanza italiana, si pongono in un rapporto di connessione con il suo Territorio divenendo fruitori dei pubblici servizi ai quali dovranno contribuire.
Ne deriva, quale corollario del ricordato principio costituzionale, che il nostro ordinamento non può indirizzare la propria potestà impositiva verso soggetti non residenti in relazione a redditi o beni esteri.

La residenza in generale
L'ordinamento italiano(3) contempla una differente modalità di determinazione dell'obbligazione tributaria in ragione del fatto che, alla luce dei criteri di collegamento di ordine spaziale enunciati nell'articolo 2 del Tuir, il soggetto possa qualificarsi o meno residente nel territorio dello Stato.
In particolare, per i soggetti non residenti l'imposta grava sui redditi prodotti nel territorio dello Stato, mentre i soggetti residenti sono tenuti ad assolverla su tutti i redditi ovunque posseduti.
Il citato Tuir, all'articolo 2, comma 2, definisce residenti le persone "che per la maggior parte del periodo d'imposta, sono iscritti nell'anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile"(4).

Dal tenore letterale della norma in questione si deduce che, affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente, è sufficiente che egli integri anche una soltanto delle condizioni richieste.
E' quindi assoggettabile a Irpef l'individuo che nel territorio dello Stato abbia la sola residenza o il solo domicilio o risulti soltanto iscritto nelle anagrafi della popolazione residente.

Tali requisiti, tenuto conto che il successivo articolo 7 stabilisce che il periodo d'imposta è di durata pari all'anno solare, devono sussistere, in via alternativa, anche se non ininterrottamente, per un periodo di tempo minimo di 183 (o 184 in anni bisestili) giorni(5).
In proposito, la relazione ministeriale illustrativa del nuovo articolo 2 spiega che la sua parziale riformulazione è stata resa necessaria allo scopo di meglio assolvere la funzione che consiste nell'accertare "ai fini dell'obbligo della dichiarazione e dell'esercizio del potere di accertamento, il presupposto dell'obbligazione tributaria di periodo ed è perciò necessario precisare per quanta parte del periodo deve sussistere la condizione richiesta: non soltanto la dimora ma anche la residenza anagrafica e il domicilio".
Ciò distingue e caratterizza l'attuale sistema di tassazione dal precedente articolo 2, comma 2, Dpr 29 settembre 1973, n. 597, a mente del quale assumevano la qualifica di residenti "oltre alle persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, coloro che hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari e interessi o vi dimorano per più di 6 mesi all'anno(…)".

Entrato in vigore il Tuir, il principio normativo fondamentale in tema di residenza delle persone fisiche è ancora dettato, come già accennato, dall'articolo 2, la cui disciplina è stata di recente integrata con l'aggiunta del comma 2-bis, disposta dall'articolo 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in forza del quale si considerano fiscalmente residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani non più iscritti nell'anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Stati o Territori aventi regime fiscale privilegiato, individuati con apposito decreto del ministero delle Finanze.

1 - continua

NOTE:
1) Fanno eccezione ai canoni appena ricordati quei sistemi (Stati Uniti, Filippine e Messico) che applicano il worldwide principle avendo riguardo al diverso presupposto della nazionalità del contribuente, talché il cittadino come tale, anche se non residente, è pur sempre ritenuto a contribuire su base mondiale.

2) Tali Paesi, inoltre, avendo una scarsa protezione verso i mercati internazionali nutrono storicamente un moderato interesse verso un sistema d'imposizione worldwide poiché dalla sua adozione deriverebbe un modesto incremento di gettito a fronte di una maggiore complessità sul piano legislativo e di un più elevato costo complessivo di attuazione del tributo.

3) Per quanto riguarda la residenza delle persone fisiche nel diritto tributario comparato, il legislatore inglese ha creato un regime di tassazione agevolato per i soggetti "residenti non domiciliati" nel Regno Unito (tassazione solo del reddito prodotto nel Regno Unito e del reddito prodotto all'estero ma goduto nello stesso Regno). Nel diritto tributario francese, le persone fisiche che hanno in Francia la residenza (domicile fiscal) sono assoggettate a imposta sui redditi ovunque prodotti nel mondo, laddove le persone fisiche che hanno il domicile fiscal al di fuori del territorio francese sono assoggettate a imposizione limitatamente ai redditi prodotti in Francia. Infine, il diritto tributario statunitense tassa i redditi ovunque prodotti nel mondo da parte a) dei cittadini americani, indipendentemente ove essi siano residenti; b) degli stranieri che siano residenti nel territorio statunitense; c) degli stranieri non residenti.

4) Rileva M. Maccarone, Teoria e tecnica delle imposte sui redditi, I, Milano, 1978, pagina 29, il riferimento operato al centro principale degli affari e interessi mira, "non solo a rendere possibile l'acquisizione ad imposta di tutti quei redditi che, pur essendo prodotti nel territorio dello Stato, sarebbe difficile, per loro natura, localizzare in modo preciso, ma anche e soprattutto a consolidare il criterio dei reddito goduti nel territorio dello Stato". L'articolo 2 del Tuir non contiene più la previsione di residenza per i cittadini emigrati per ragioni di servizio in quanto ritenuta superflua.

5) Tale è l'opinione prevalente in dottrina.
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