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Analisi e commenti

Correzioni in corsa per "Unico PF"

Le modifiche apportate al terzo fascicolo del modello

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Errori materiali riscontrati successivamente alla loro pubblicazione. Ma anche adeguamento agli ultimi provvedimenti amministrativi in materia di società non operative, nonché alle recentissime disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto "milleproroghe". Sono le motivazioni alla base delle modifiche apportate alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione "Unico 2008". Oggetto dell'approfondimento, le novità che hanno interessato il terzo fascicolo della modulistica destinata alle persone fisiche. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate dello scorso 4 marzo, sono stati "aggiornati" i modelli dichiarativi Unico 2008.

Esaminiamo le modifiche che hanno interessato "Unico PF 2008", fascicolo 3.

Quadro RQ
La sezione III , nella quale devono essere calcolate le imposte sostitutive per le riserve in sospensione e deduzioni extracontabili (articolo 1, commi 33, lettera q), 34 e 48, Finanziaria 2008), è stata interamente sostituita(1) dalla seguente:



In particolare, nelle colonne dei righi da RQ12 a RQ14 deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni extracontabili corrispondente ai singoli righi previsti nelle tre sezioni "Ammortamenti", "Altre rettifiche" e "Accantonamenti" del quadro EC.
La somma delle colonne da 1 a 6 deve essere riportate nella colonna 7.

L'ammontare dell'imposta sostitutiva, che si determina applicando alla somma degli importi indicati nella colonna 7 dei righi da RQ12 a RQ14, le aliquote del 12, 14 e 16% agli scaglioni previsti al comma 48, articolo 1, della legge finanziaria per il 2008, deve essere indicato nel rigo RQ15.

Si ricorda che, l'imposta sostitutiva va versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
Pertanto, nel rigo RQ16 va indicato l'importo della prima rata annuale, pari al 30% dell'importo di rigo RQ15.

Le istruzioni alla Sezione IV, nella quale deve essere calcolata l'imposta sostitutiva in caso di estromissione di beni immobili dell'imprenditore (articolo 1, comma 37, Finanziaria 2008), sono state integrate alla luce di quanto disposto dall'articolo 38-bis, comma 2, del decreto "milleproroghe".
In particolare, è stato ampliato l'ambito di attuazione dell'estromissione agevolata degli immobili, prevedendo che:

 

  • l'imposta sostituiva si applica oltre che agli immobili strumentali per destinazione anche agli immobili strumentali per natura(2) (articolo 43, comma 2, del Tuir)
  • anche gli immobili che l'imprenditore non utilizza direttamente, purché siano strumentali, potranno essere estromessi dalla sfera imprenditoriale attraverso il pagamento dell'imposta sostituiva(3).



Quadro RU
L'articolo 29, comma 10-bis, del "milleproroghe" ha esteso l'utilizzo del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della Finanziaria 2007, anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
A tal fine, nel quadro RU, è stata inserita la sezione "SEZIONE XVII BIS Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L 296/2006":
 

tabellaunico persone fisiche


Il credito d'imposta(4), previsto per le imprese che effettuano nuovi investimenti destinati alle strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea situate nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, è riconosciuto per l'acquisizione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, dei beni strumentali nuovi, espressamente individuati dal comma 273 della citata legge, appartenenti alle seguenti categorie:

  1. macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo e attrezzature varie
  2. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese
  3. brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Il contributo può essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Si precisa che al credito d'imposta deve applicarsi, fino al 31 dicembre 2009, il limite di utilizzo introdotto dall'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria per il 2008.

NOTE:
1) Si veda anche in FISCOoggi, edizione del 21 febbraio 2008 "Unico persone fisiche, il terzo fascicolo in anteprima" di Debora Ricco.

2) La legge finanziaria 2008 prevedeva che l'estromissione agevolativa poteva applicarsi soltanto agli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Tuir.

3) L'articolo 38-bis del decreto 248/2007, ha sostituito, nell'articolo 1, comma 37, della Finanziaria 2008 la parola "utilizza" con la parola "possiede".

4) Con nota n. 200201 del 28 gennaio 2008, la Commissione europea ha comunicato di aver autorizzato il regime di aiuto.

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