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Analisi e commenti

Crediti d’imposta alle “energivore”.
Luce sulle sfumature della circolare

Sono cedibili “solo per intero”: questo implica che l’utilizzo parziale di ciascun bonus in compensazione, tramite modello F24, impedisce la cessione della quota non utilizzata

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La circolare n. 13/E, dello scorso 13 maggio, ha fornito chiarimenti in merito ai crediti d’imposta, riconosciuti dai decreti “Sostegni-ter”, “Energia” e “Ucraina”, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (le imprese “energivore”).
In virtù delle richiamate disposizioni, queste ultime (individuate dal decreto del ministro dello Sviluppo economico del 21 dicembre 2017) possono beneficiare di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata e impiegata nell’attività economica durante il primo e il secondo trimestre 2022.

Le norme istitutive dei crediti d’imposta, nel rinviare al citato decreto ministeriale, identificano le imprese a forte consumo di energia come quelle aventi i requisiti di cui all’articolo 3 del Dm e che, contestualmente, siano iscritte all’elenco di cui al successivo articolo 6, comma 1.
In particolare, l’articolo 3, comma 1, del Dm identifica le imprese a forte consumo di energia elettrica e che accedono alle agevolazioni, in quelle che hanno un consumo medio di energia, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei requisiti ivi indicati.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà, ai sensi della Comunicazione della Commissione Ue (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (cfr articolo 3, comma 2, del Dm).

Il documento di prassi chiarisce, in relazione all’ambito soggettivo, che per fruire del credito d’imposta in esame, è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco, di cui al comma 1 dell’articolo 6, relativo al 2022, ossia l’anno che include il periodo oggetto di agevolazione.
Sul punto, l’articolo 6, comma 1, del Dm stabilisce che “la CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità per l’energia, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’elenco delle imprese a forte consumo di energia di cui all’articolo 3”.

La circolare precisa, inoltre, che l’impresa sarà tenuta a restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi maturati, qualora non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022 (sebbene lo fosse al momento della fruizione del credito d’imposta).
  
Ulteriore condizione richiesta dalla norma, al fine di beneficiare del credito d’imposta in argomento, è che le imprese abbiano subito un incremento di oltre il 30% dei costi medi per kilowattora, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, tra i due trimestri di riferimento individuati dalle rispettive norme.

A seguire, la Circolare chiarisce che possono fruire del beneficio anche le imprese neocostituite, caratterizzate dall’assenza di dati relativi al trimestre iniziale di riferimento. In tal caso, il relativo parametro ai fini del calcolo del costo medio, si assume pari alla somma delle seguenti componenti relative ai trimestri di riferimento:

  • valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (Pun)
  • valore di riferimento del Prezzo di dispacciamento (Pd).

Nel rispetto dei requisiti sopra descritti, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al:

  • 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022
  • 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Ai fini del calcolo dell’ammontare del credito d’imposta, nonché del costo medio, per la componente energetica, l’Agenzia precisa che si tiene conto: dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, a esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura, diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia” .

Limitatamente al secondo trimestre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese energivore anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle stesse e autoconsumata nel secondo trimestre 2022, a condizione che vi sia stato nel primo trimestre 2022 un incremento del 30% del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata rispetto al primo trimestre 2019. In particolare, tale incremento è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica.

Il credito d’imposta è utilizzabile, entro il prossimo 31 dicembre, esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e non può essere chiesto a rimborso.
Non trovano applicazione:

  • il limite annuale di 250mila euro, applicabile ai crediti d’imposta agevolativi in base al citato articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007
  • il limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000, previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di euro.

In alternativa alla fruizione diretta di detti crediti è consentita la cessione, solo per intero, degli stessi entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Dlgs n. 385/1993
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Dlgs n. 209/2005.

Il documento di prassi chiarisce, poi, che la circostanza, che il legislatore abbia precisato che i crediti in questione sono cedibili “solo per intero”, implica che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.

È stato, infine, precisato che l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto, tenendo conto, a tal fine, anche del beneficio dato dall’irrilevanza ai fini fiscali del credito d’imposta.

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