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Analisi e commenti

Dagli studi di settore agli Isa:
in viaggio verso la compliance

È previsto un sistema premiale basato sul raggiungimento di determinati livelli di affidabilità e si punta sulla comunicazione preventiva per rafforzare il dialogo con il contribuente

L’articolo 9-bis del Dl 50/2017 disciplina puntualmente gli aspetti afferenti l’elaborazione, l’approvazione e l’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). La norma prevede anche che la loro approvazione determini il superamento dei parametri e degli studi di settore.
Risulta, quindi, immediato provare a tracciare un confronto tra il nuovo strumento di compliance e i vecchi studi di settore che hanno accompagnato gli ultimi vent’anni di vita fiscale di gran parte degli imprenditori e dei lavoratori autonomi italiani.

Già il primo comma dell’articolo 9-bis pone con forza una linea di confine tra i due strumenti.
Il legislatore, nell’articolo 62-bis, del Dl 331/1993, introduceva gli studi di settore “al fine di rendere più efficace l’azione accertatrice” e prevedeva, nel successivo articolo 62-sexies, che gli accertamenti di tipo analitico presuntivi potessero “essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore”.
Di segno opposto il primo comma del richiamato articolo 9-bis in cui vengono esplicitate le finalità perseguite dal legislatore con l’introduzione degli Isa: “favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali”.
 
Nel passaggio normativo richiamato sono condensati gli assi portanti dell’impianto Isa e definiti obiettivi, mezzi e modi. Viene, infatti, individuata sia la meta che il percorso attraverso il quale raggiungerla, nonché gli strumenti da utilizzare nel viaggio; se l’emersione di basi imponibili e l’assolvimento degli obblighi tributari rappresentano le naturali finalità dell’azione del Fisco, gli elementi di grande novità sono rappresentati dalla spontaneità e dall’azione di stimolo.
 
Il contribuente attraverso il nuovo percorso deve essere stimolato o, addirittura, invogliato ad assolvere correttamente a tutti gli obblighi fiscali a proprio carico.
Quali sono le leve da muovere per raggiunge questo obiettivo?
Gli Isa forniscono un giudizio astrattamente riconducibile a una sorta di pagella scolastica nella quale viene attribuito un voto, su una scala da 1 a 10, corrispondente a un giudizio di affidabilità fiscale(1) .
In corrispondenza di determinati livelli di affidabilità fiscale(2) vengono riconosciute particolari premialità.
Il contribuente che ha raggiunto un livello non idoneo potrebbe risultare stimolato a migliorare tale giudizio proprio nell’ottica di accedere alle premialità.
Viceversa, il contribuente “promosso”, vedrà nel premio un riconoscimento concreto della propria correttezza e sarà incentivato a ripetere nel tempo tale condotta virtuosa.
Anche quest’ultimo, tra l’altro, potrebbe essere spinto a migliorare il proprio giudizio visto e considerato che “in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscalesono riconosciuti”, prevede la norma, diversi benefici.
 
Come fare a migliorare il proprio giudizio di affidabilità? Le strade percorribili sono due non alternative tra loro:
  • correggere, prima dell’invio della dichiarazione, le eventuali situazioni anomale che incidono negativamente nel giudizio complessivo di affidabilità
  • indicare ulteriori componenti positivi (vedi comma 9 dell’articolo 9-bis in argomento), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva.  
L’altro principale obiettivo enunciato nel comma 1 è quello di rafforzare la collaborazione tra il contribuente e il Fisco. Anche in questo caso il comma in commento traccia la linea da seguire individuando nelle forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali uno dei (se non il principale) possibili percorsi.
 
Un esempio pratico per meglio comprendere tale dinamica è rappresentato da alcuni indici di anomalia presenti negli Isa che, raccogliendo l’eredità delle comunicazioni di anomalia da studi di settore, fanno propria ed esaltano la spinta alla compliance.
Si ricorda che tali comunicazioni avvertivano il contribuente, già in un’ottica di trasparenza nei rapporti, della presenza di una possibile anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore invitando il contribuente stesso, ove riscontrata l’effettività della criticità segnalata, a ravvedere la propria posizione scongiurando così eventuali successive conseguenze negative, e a modificare il proprio comportamento dichiarativo con riferimento all’annualità di imposta successiva.
 
Negli Isa, come detto, alcune anomalie vengono interiorizzate nel relativo processo di applicazione diventando indicatori; in presenza di una anomalia nei dati dichiarati (nota bene, in fase di compilazione e, quindi, prima dell’invio della dichiarazione) l’indicatore si “accende” fornendo un giudizio negativo e allerta il contribuente che così ha la possibilità di rettificare il dato errato e migliorare il proprio giudizio di affidabilità complessiva.
L’intento è chiaro: dare al contribuente tutto il supporto possibile affinché possa preventivamente evitare conseguenze pregiudizievoli a fronte di errori o disattenzioni in compilazione.
 
Tale aspetto, del resto, si pone in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 634, della legge 190/2014, confermando il nuovo corso intrapreso dall’Agenzia delle entrate, comunemente conosciuto come “cambia verso”, finalizzato, tra l’altro, a facilitare il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte del contribuente fornendogli, già in una fase precedente alla scadenza degli stessi, elementi conoscitivi e di supporto.
 
Si osserva, in conclusione, che la lettura proposta del comma 1 dell’articolo 9-bis, volta a sottolineare gli elementi di maggior differenziazione rispetto all’esperienza degli studi, fa cogliere come inevitabile l’indicazione contenuta al successivo comma 18, secondo la quale l’introduzione degli indici di affidabilità fiscale determina il superamento degli studi.
In tale ottica appare coerente anche la proroga dell’introduzione degli Isa al periodo d’imposta 2018 operata della legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 931, legge 205/2017); la norma stessa ha anche chiarito che tale intervento ha la finalità di “assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme”.
Infatti, in assenza di tale disposizione si sarebbe, sostanzialmente, creato un doppio binario:
  • per le attività economiche riconducibili ai primi 69 indici approvati, la cessazione dell’applicazione degli studi e dei parametri
  • per le altre attività economiche, l’applicabilità degli studi e dei parametri.

 
NOTE:
1) Anche tale aspetto rappresenta un elemento di sostanziale discontinuità rispetto al mondo degli studi e agli altri strumenti di ricostruzione presuntiva dei ricavi e dei compensi, che, in un’alogica logica “duale” o “binaria” distinguevano i contribuenti tra congrui e non congrui (vedi “Gli indici di affidabilità fiscale al posto degli studi di settore”).

2) Il comma 12 dell’articolo 9-bis in commento prevede che “con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati” al precedente comma 11 dello stesso articolo.
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