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Analisi e commenti

Dalla riforma fiscale, il regime
dell'adempimento collaborativo - 1

Il nuovo istituto è inizialmente riservato ai soli contribuenti di grandissime dimensioni; è poi prevista una successiva graduale estensione a quelli di dimensioni inferiori

foto di mani che si stringono
Gli articoli da 3 a 7 del Dlgs 128/2015, recante Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, introducono e disciplinano un nuovo schema di relazioni tra Agenzia delle entrate e contribuenti denominato Regime dell'adempimento collaborativo.
Le disposizioni in commento danno attuazione all'articolo 6 della legge 23/2014, che delega il governo all'adozione di una serie di decreti legislativi al fine di realizzare un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Tale norma indica i principi e i criteri di delega in materia di gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio e revisione della disciplina degli interpelli. In particolare, delega il governo a introdurre "norme che prevedano forme di comunicazione e cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra le imprese e l'amministrazione finanziaria". Inoltre, "per i soggetti di maggiori dimensioni", il governo è delegato a prevedere l'adozione di "sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni". Infine, si prevede l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria dedicate alle predette attività di comunicazione e cooperazione.

I principi e i criteri di delega contenuti nell'articolo 6 si pongono nel solco tracciato dall'Ocse, che, nel corso degli ultimi anni, ha dettato una serie di raccomandazioni relative ai modi e agli strumenti per migliorare e rafforzare il rapporto tra fisco e contribuenti, in modo tale che lo stesso si fondi sul dialogo, sulla fiducia reciproca e sulla collaborazione, piuttosto che sul confronto conflittuale.
In un rapporto del 2008, dal titolo Study into the Role of Tax Intermediaries, l'Ocse invitava le autorità fiscali a stabilire con i contribuenti di grandi dimensioni relazioni fondate sulla reciproca fiducia e sulla collaborazione ("enhanced relationship", relazione rafforzata). Nella prospettiva delineata dall'Ocse, tale tipologia di rapporti si fonda su sette principi, di cui cinque rilevanti per le amministrazioni finanziarie (comprensione del business, imparzialità, proporzionalità, trasparenza, reattività e dinamismo) e due rilevanti per i contribuenti (comunicazione spontanea delle informazioni, trasparenza).
In un successivo rapporto pubblicato nel 2013 (Cooperative Compliance: A Framework from Enhanced Relationship to Cooperative Compliance), pur sostanzialmente confermando la precedente impostazione, l'Ocse ha evidenziato che, ai fini dell'adempimento collaborativo (Cooperative Compliance), assume un rilievo fondamentale, alla stregua di un vero e proprio elemento costitutivo, la presenza all'interno dell'impresa di un tax control framework, vale a dire di un sistema di controllo e gestione sistematica del rischio fiscale incardinato nel più generale sistema dei controlli aziendali.
Le raccomandazioni dell'Ocse hanno già trovato pratico riscontro in diversi Paesi (soprattutto di common law), in cui sono stati adottati meccanismi di cooperative compliance, essenzialmente articolati in schemi basati su tipologie di accordi formalizzati in provvedimenti amministrativi e caratterizzati dall'adesione su iniziativa del contribuente.

Nell'ambito del contesto sopra descritto si inserisce il Dlgs 128/2015 che, in attuazione della delega fiscale, ha introdotto nel nostro ordinamento tributario il nuovo regime dell'adempimento collaborativo, delineandone finalità e oggetto (articolo 3), requisiti di accesso (articolo 4), doveri delle parti (articolo 5), effetti (articolo 6), competenze e aspetti procedurali (articolo 7).
In fase di prima applicazione, viene prevista un'entrata a regime graduale del nuovo istituto, inizialmente riservato ai soli contribuenti di grandissime dimensioni, e una successiva graduale estensione ai contribuenti di dimensioni inferiori.

Finalità e oggetto del regime
L'articolo 3 del Dlgs 128/2015 precisa che il regime dell'adempimento collaborativo tra Agenzia delle Entrate e contribuenti è istituito "al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale".
L'accesso al regime è su base volontaria ed è subordinato al possesso di determinati requisiti, comportando l'assunzione per entrambe le parti di precisi doveri.

Requisiti per l'accesso al regime
Il contribuente, che decide di aderire al regime dell'adempimento collaborativo, deve necessariamente essere dotato di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme tributarie ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

Il sistema di controllo interno di gestione del rischio fiscale (tax control framework), fatta salva l'autonomia del contribuente in merito alla scelta delle soluzioni organizzative ritenute più adeguate per il perseguimento dei propri obiettivi, deve essere in ogni caso incardinato nel contesto operativo del sistema di governo aziendale e di controllo interno.
Esso, fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari da parte del contribuente, deve inoltre garantire:
  • una chiara e precisa attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione aziendale in relazione ai rischi fiscali
  • efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale a tutti i livelli aziendali
  • efficaci procedure atte a rimediare a eventuali carenze di funzionamento e ad attivare le necessarie azioni correttive.
In altri termini, quindi, il sistema deve consentire all'impresa un'autovalutazione preventiva del rischio fiscale, in modo da avere una visione continua e aggiornata della propria posizione che, unita alla trasparenza nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, sia in grado di eliminare o, quanto meno, minimizzare le incertezze connesse alla gestione del rischio fiscale.

Nell'ottica di un monitoraggio costante, è previsto l'invio da parte del tax control manager agli organi di gestione, con cadenza almeno annuale, di una relazione che illustra, per gli adempimenti tributari posti in essere dall'impresa, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate.


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