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Analisi e commenti

Da un decreto anticrisi all’altro. Misure cautelari più incisive (1)

Si stringono le maglie sulla tutela del credito erariale con le modifiche introdotte, da ultimo, dal Dl 78/2009

passaggio testimone
Tra le novità introdotte dal Dl 78/2009 (cosiddetto decreto “anticrisi”), assumono particolare rilevanza le modifiche normative indirizzate al potenziamento dei mezzi destinati alla riscossione e, nello specifico, alla tutela del credito erariale.
 
Il legislatore ha espressamente previsto, con i commi 8-bis e 8-ter dell’articolo 15 del suddetto provvedimento, che l’Amministrazione finanziaria, uffici fiscali o Guardia di finanza, possa ottenere e utilizzare dati, notizie e informazioni dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti di cui ai commi 1, numero 7, dell’articolo 32 del Dpr 600/1973, e 2, numero 7, dell’articolo 51 del Dpr 633/1972, relativamente ai rapporti intrattenuti con il contribuente. Informazioni normalmente utilizzabili, secondo la normativa esistente, in sede di accertamento delle imposte sui redditi e di controlli Iva, ma che, alla luce di tale disposizione, risultano spendibili anche per la richiesta di iscrizione di ipoteca e di concessione di sequestro conservativo, nel caso in cui vi sia fondato timore di perdere la garanzia sul credito.
 
Oggi, pertanto, al fine di tutelare al meglio il credito erariale, l’atto di contestazione, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni o il processo verbale di constatazione, atti che consentono per espressa previsione normativa di ottenere l’adozione delle misure cautelari, vengono affiancati e rafforzati dalla possibilità, per uffici fiscali e Guardia di finanza, di ottenere, previa apposita autorizzazione, di richiedere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata, ivi compresi i servizi resi, tra gli intermediari e i loro clienti, nonché le garanzie prestate da terzi.
 
È di tutta evidenza che tale previsione normativa costituisce un ulteriore e importante elemento che consente di individuare situazioni patrimoniali, non conosciute dall’Amministrazione fiscale, che possono, da un lato, concorrere in maniera rilevante alla garanzia del credito e, dall’altro, evidenziare situazioni di criticità, in grado di legittimare il fondato timore a sostegno della richiesta di adozione delle misure cautelari.
 
Il legislatore, inoltre, ha esplicitamente escluso quella clausola che prevedeva la decadenza dell’efficacia del provvedimento cautelare nel caso di scadenza del termine di pagamento della cartella, prevista dall’articolo 25 del Dpr 602/73, ossia 60 giorni dalla data di notifica della stessa, relativa ai maggiori tributi accertati. La nuova formulazione prevede che le misure cautelari mantengano la loro operatività e il loro grado a favore dell’agente della riscossione senza bisogno di particolari formalità o annotazioni. Tale correttivo, a pochi mesi dall’introduzione della clausola stessa, rimarca la necessità di trovare un assetto che consenta allo strumento cautelare di stringere al massimo le maglie, evitando che situazioni di confine possano eluderne gli effetti.
 
La disciplina delle misure cautelari
Come noto, le misure cautelari rappresentano lo strumento che il legislatore ha fornito all’Amministrazione finanziaria al fine di garantire la pretesa tributaria avanzata nei confronti del contribuente; costituiscono, cioè, i mezzi attraverso cui evitare che la garanzia sul credito vantato possa venire meno. L’istituto, disciplinato dall’articolo 22 del Dlgs 472/1997, attribuisce agli uffici impositori la competenza a chiederne l’applicazione, nei casi in cui vi sia fondato timore di perdere la garanzia sul credito; la competenza ad autorizzare tali misure è attribuita, invece, in via esclusiva alle Commissioni tributarie, all’interno di un procedimento speciale del tutto autonomo rispetto al giudizio di merito.
 
Pertanto, l’ufficio o l’ente che hanno fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, possono chiedere, con istanza motivata al presidente della Ctp, l’iscrizione dell’ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, o l’autorizzazione a procedere, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresi l’azienda. A seguito della trattazione, che avviene in camera di consiglio sentite le parti, la Commissione decide con sentenza, oltre che sull’autorizzazione o meno all’applicazione delle misure cautelari, anche sulle spese di giudizio di tale fase procedurale, che devono essere liquidate direttamente nel medesimo provvedimento.
 
È un procedimento sommario, fondato, cioè, su una superficiale analisi e istruttoria cognitiva, nonché una procedura che si conclude con un provvedimento provvisorio, che avrà, quindi, una durata limitata nel tempo e che richiede la sussistenza di una duplice condizione affinché la misura cautelare possa essere concessa: il fumus boni juris, ossia l’attendibilità o la sostenibilità della pretesa tributaria, e il periculum in mora, vale a dire il fondato timore, da parte dell’ufficio, di perdere la garanzia del proprio credito per effetto di possibili atti dispositivi da parte del contribuente.
 
Come detto, il procedimento cautelare costituisce un iter del tutto autonomo e strumentale rispetto al procedimento di cognizione instaurato per stabilire la legittimità della pretesa erariale. Se da un lato è possibile proporre istanza per l’applicazione delle misure cautelari senza che sia stato instaurato un procedimento principale rispetto all’oggetto della cautela, dall’altro, qualora fosse proposto ricorso avverso l’atto per il quale si richiede l’applicazione delle misure cautelari, l’eventuale esito positivo della cautela dipenderebbe in maniera inscindibile da quello relativo al processo principale.
 
1 – continua
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