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Analisi e commenti

Da un decreto anticrisi all’altro. Misure cautelari più incisive (2)

Obiettivo degli interventi, contrastare l’evasione da riscossione. Piaga del sistema, come quella d’imposta

passaggio testimone
Le misure cautelari in ambito tributario sono dirette alla garanzia della pretesa tributaria, ossia a evitare che i beni del contribuente (debitore erariale) possano essere distratti nel lasso di tempo necessario per procedere alla riscossione di quanto dovuto. Nello specifico, i mezzi previsti dall’articolo 22 del Dlgs 472/1997 sono l’iscrizione di ipoteca e l’esecuzione, mediante ufficiale giudiziario, del sequestro conservativo.
 
L’iscrizione di ipoteca serve a costituire un diritto di prelazione, attribuendo al creditore il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione; ciò, al fine di garantire ulteriormente la pretesa tributaria. Può avere a oggetto i beni immobili, i diritti, le rendite, e tutti gli altri beni (navi, aerei, auto) indicati dall’art.2810 del codice civile.
 
Il sequestro conservativo ha come finalità quella di evitare che i beni del trasgressore vengano dispersi, facendo venire meno la garanzia che essi costituiscono per il creditore. Il sequestro adempie alla funzione preventiva di rendere inopponibili al creditore gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore; non producono effetto, in pregiudizio al creditore sequestrante, le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto il bene posto sotto sequestro.
Non sussistono limitazioni in ordine al tipo di beni sequestrabili; difatti, ai sensi dell’articolo 671 cpc, possono essere oggetto di sequestro i beni mobili (compresi crediti, depositi bancari, quote sociali, azioni eccetera), beni mobili registrati, beni immobili, somme o cose a lui dovute (nei limiti ammessi per il pignoramento) e, per espressa previsione normativa, anche l’azienda.
Tali misure possono essere chieste congiuntamente, qualora ve ne fosse la necessità, cioè, se l’adozione di uno solo dei due strumenti non fosse sufficiente a garantire la pretesa tributaria.
 
Modifiche normative introdotte con il Dl 185/2008
La rilevanza di tale materia, in considerazione degli effetti immediati che comporta sia in termini di tutela degli interessi erariali sia in termini di ricaduta istantanea in capo ai contribuenti coinvolti, è dimostrata dal fatto che il legislatore, già alcuni mesi fa, ha apportato alcune importanti modifiche allo strumento, in ordine all’ambito di applicazione delle misure cautelari (articolo 27, commi 5, 6 e 7 del Dl 185/2008), finalizzate a dare maggiore certezza ed efficacia alle misure preventive.
 
L’esigenza di attribuire un connotato di certezza al procedimento ha reso indispensabile un intervento normativo che desse fine a un dibattito decennale sull’ambito di operatività delle misure cautelari; un dibattito diretto a stabilire se le stesse dovessero riferirsi solo alle sanzioni o potessero estendersi a garanzia dell’intero credito vantato (tributo e interessi). Con il Dl 185/2008, articolo 27, comma 5, il legislatore ha espressamente sancito che l'articolo 22 del Dlgs 472/1997 si applica non solo alle sanzioni amministrative tributarie, ma “anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici...in base ai processi verbali di constatazione”.
 
Non solo, ma con il successivo comma 6 è stato, altresì, previsto che la disciplina in tema di richiesta di misure cautelari (commi da 1 a 6 dell’articolo 22, Dlgs 472/1997) si estende anche all'ipotesi di pericolo per la riscossione che sorga “dopo la notifica, da parte dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi”. La garanzia, precisa la norma, riguarda “tutti gli importi dovuti” in base all'atto di recupero tributario. Pertanto, il procedimento ex articolo 22 potrà essere attivato anche relativamente a tutte le somme richieste con gli atti di accertamento della debenza di maggiori tributi.
 
Conclusioni
Le novità normative introdotte in materia di misure cautelari e il continuo intervento del legislatore danno un’idea dell’effettiva portata di tale strumento di garanzia e delle effettive intenzioni dell'Amministrazione finanziaria, che ha focalizzato il proprio interesse, tra gli altri, su tale istituto nell’ambito della lotta all’evasione che, nel caso di specie, riguarda la cosiddetta evasione da riscossione, anch’essa, come noto, piaga del sistema impositivo italiano al pari dell’evasione d’imposta.
 
La volontà di potenziare ulteriormente tale strumento, attribuendo agli operatori fiscali la facoltà di acquisire e utilizzare i dati e le notizie fornite dagli enti creditizi, forniscono un ulteriore spunto di osservazione. La conoscenza di rapporti intrattenuti con enti creditizi permette, da un lato, di poter indirizzare le misure cautelari verso “beni” che, in una situazione di normalità, risultano sconosciuti all’Amministrazione fiscale, quanto meno in tale ambito di attività, potendone richiedere il sequestro conservativo (si pensi, ad esempio, alla possibilità di ottenere il sequestro di titoli, conti correnti, depositi bancari eccetera). Dall’altro, consente di poter compiere una valutazione ampia e complessa sulla reale situazione patrimoniale del soggetto, attraverso una fotografia panoramica della sua effettiva capacità di poter ottemperare all’obbligazione tributaria, captando immediatamente situazioni di criticità che possono giustificare il ricorso alle misure cautelari, sostenendone la legittimità della richiesta nell’ambito del procedimento autorizzativo di fronte alla Ctp.
 
Allo stesso modo, il correttivo apportato, a pochi mesi di distanza dalla sua previsione, relativo alla eliminazione della clausola, introdotta con il Dl 185/2008, articolo 27, comma 7, concernente la perdita di efficacia del provvedimento in caso di scadenza del termine di pagamento della cartella esattoriale, conseguente all’atto impositivo con cui vengono accertati maggiori tributi, dimostra la preoccupazione che il credito erariale possa essere pregiudicato dalla mancanza di tutela nell’intervallo di tempo che intercorre tra la scadenza del termine per il pagamento della cartella esattoriale e l’attivazione di cautele da parte dell’agente della riscossione.
 
Pertanto, il legislatore ha ritenuto di poter limitare tali eventuali effetti negativi, estendendo l’efficacia del provvedimento cautelare, anche nel caso in cui siano scaduti i termini per il pagamento della cartella esattoriale, nella fase di riscossione e, quindi, a favore dell’agente della riscossione, senza necessità di particolari formalità o annotazioni. A fronte di ciò, l’agente della riscossione, senza dover attivare ulteriori procedure, potrà utilizzare a suo favore gli effetti prodotti dalle misure cautelari ottenute nella fase precedente e potrà contestualmente procedere all’esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni previste dal Dpr 602/1973.
 
2 - fine (la prima parte dell'articolo è stata pubblicata mercoledì 14)
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