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Analisi e commenti

Il decreto crescita da vicino:
focus su fatture elettroniche – 6

Dal primo luglio cambia il sistema di registrazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi e durante il primo semestre le sanzioni saranno sospese in caso di ritardo

scontrino elettronico

Nuovo input alla cultura digitale e alla digitalizzazione dei processi: in cantina lo scontrino cartaceo e più tempo per la e-fattura e per l’invio dei corrispettivi elettronici trasmessi in tempo reale ai server dell’Agenzia delle entrate. Dal 1° luglio l’obbligo coinvolge solo chi ha un volume di affari superiore a 400mila euro mentre, dal 1° gennaio 2020, tutti gli altri soggetti. Dalla stessa data prenderà il via la “lotteria degli scontrini”.

Il decreto legge n. 34/2019 (Decreto crescita) “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito in legge il 27 giugno 2019, contiene alcune novità per quanto riguarda la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e il termine per l’emissione della fattura.
Il comma 1 dell’articolo 12-quinquies del Dl sostituisce l’attuale comma 6-ter dell’articolo 2 del Dlgs n.127/2015 e autorizza l’invio online dei dati da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati con volume d’affari superiore a 400mila euro entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Restano salvi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi e anche i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’Iva. Sparisce, quindi, lo scontrino cartaceo e, con la nuova procedura, gli scontrini elettronici saranno inviati in tempo reale ai server dell’Agenzia delle entrate.
Il nuovo obbligo sarà introdotto in maniera graduale:

  • dal 1° luglio 2019 riguarda solo i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro
  • dal 1° gennaio 2020 l’obbligo viene esteso a tutti gli altri soggetti.

I consumatori non sono toccati dal nuovo regime: infatti, i clienti, a garanzia degli acquisti effettuati e per le relative detrazioni, ricevono un documento, cartaceo o digitale.

Più tempo per l’emissione della fattura
L’articolo 12-ter del Dl crescita modifica anche il termine per l’emissione della fattura che, a partire dal primo luglio 2019, deve essere emessa entro 12 giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio. Si allungano quindi ulteriormente i termini per l’emanazione della fattura elettronica che si considera emessa se risulta trasmessa attraverso il Sistema di interscambio entro i 12 giorni concessi dalla data dell'operazione.
Come per l’e-fattura, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri deve essere effettuata entro 12 giorni, da calcolare in relazione alla data di effettuazione delle operazioni, anche per favorire l’adempimento da parte degli esercenti che operano in zone con scarsa copertura internet.

Per l’emissione dello scontrino elettronico è possibile utilizzare registratori telematici che comunichino costantemente con l'Agenzia delle entrate o in alternativa è possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell’Agenzia, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (vedi “Attiva la procedura web dell’Agenzia per l’invio online dei corrispettivi”). Al riguardo, l’Agenzia ha chiarito i dettagli della procedura con la circolare n. 15 del 29 giugno 2019.

Come funziona la lotteria degli scontrini
Il comma 2 dell’articolo 12-quinquies modifica la disciplina della “lotteria degli scontrini”, introdotta dalla legge di bilancio 2017.
Il comma 2 del decreto legge ha aumentato la probabilità di vincita dei premi, se le transazioni sono effettuate mediante strumenti elettronici, dal 20% al 100% rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante.
La lotteria, il cui avvio è previsto il 1° gennaio 2020, è riservata ai soli contribuenti maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. L’attuazione della lotteria è demandata a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, con particolare riferimento alla disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione e a ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.
Le modifiche del Dl crescita alla disciplina dell’invio dei corrispettivi elettronici e della “lotteria degli scontrini” hanno l’obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e incentivare l'uso di strumenti di pagamento tracciabili.

Sanzioni sospese per sei mesi fino al 31 dicembre
Tra le altre novità del Dl, nei primi sei mesi di avvio dell’obbligo dello scontrino elettronico non si applicheranno sanzioni in caso di ritardo nella trasmissione dei corrispettivi telematici.
La moratoria delle sanzioni si applicherà:

  • dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro
  • dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, a patto che la trasmissione telematica dei dati sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.

Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 stabilisce che, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, o di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni previste per la mancata emissione di ricevute e scontrini e quelle per la reiterazione di queste violazioni (rispettivamente articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2, del Dlgs n. 471/1997).
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6, nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, o dell’emissione di questi documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.
La stessa sanzione si applica per le omesse annotazioni su un apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione da utilizzare in caso di mancato o irregolare funzionamento dei misuratori fiscali. Se non sono presenti omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori è punita con sanzione amministrativa che varia da 250 a 2mila euro.

Chi è esonerato
Alcuni soggetti continueranno a utilizzare lo scontrino cartaceo, e in particolare quelli che attualmente sono esclusi dalla normativa dalla certificazione dei corrispettivi. Sono infatti esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli (se il titolo di viaggio coincide con lo scontrino). Inoltre, esonero provvisorio dall’obbligo digitale - fino al 31 dicembre 2019 - è previsto per i soggetti che effettuano operazioni marginali, cioè quelle che non superano l’1% del volume d’affari complessivo realizzato nel 2018, e le cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali (come le navi da crociera).

continua
La prima parte è stata pubblicata lunedì 1° luglio
La seconda parte è stata pubblicata martedì 2 luglio
La terza parte è stata pubblicata mercoledì 3 luglio
La quarta parte è stata pubblicata giovedì 4 luglio
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 5 luglio

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