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Analisi e commenti

Il decreto crescita da vicino:
focus sul rientro dei cervelli – 4

Le modifiche introdotte dal Dl approvato rendono ancora più conveniente il ritorno in Italia del capitale umano che negli anni passati si era spostato all’estero per studio o lavoro

ricercatrice

Aumenta da 4 a 6 anni la durata del regime di favore per i docenti e i ricercatori che si trasferiscono in Italia, mentre i lavoratori impatriati potranno godere di una riduzione dell’imponibile: a essere tassato sarà solo il 30% dei redditi da lavoro autonomo o dipendente prodotti e non più il 50 per cento. Sono queste alcune delle novità sul “rientro dei cervelli” contenute nel decreto crescita n. 34/2019, in particolare nell’articolo 5, approvato definitivamente alla fine del mese scorso, dopo avere incassato la fiducia sia alla Camera che al Senato. Diversi sono i cambiamenti che il decreto ha introdotto in merito ai regimi fiscali agevolati previsti per i lavoratori impatriati e per i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia, i quali adesso troveranno ancora più vantaggioso fare rientro nel nostro Paese. Ecco le principali novità.
 
Cosa cambia per i lavoratori impatriati
Il Dlgs n. 147/2015 aveva introdotto un’agevolazione fiscale temporanea destinata ai lavoratori in possesso di laurea che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato italiano dopo aver svolto, in maniera continuativa, un’attività di lavoro o di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi (conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream). Questi lavoratori, non residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti e che si impegnavano a restare nel nostro Paese per almeno 2 anni, potevano godere dell’esenzione dalla tassazione del 50% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto.
 
Con le modifiche introdotte dal recente decreto, a partire dal 1° gennaio 2020, concorrerà alla formazione del reddito complessivo da tassare solo il 30% del reddito del lavoratore, con un abbattimento, quindi, del 70% della base imponibile e sarà necessario essere stati residenti all’estero nei 2 periodi d’imposta precedenti l’impatrio (non più 5). Per i contribuenti che scelgono di trasferire la residenza in una delle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) la misura è ancora più conveniente, in quanto l’esenzione sale al 90 per cento. Di conseguenza, il reddito prodotto in Italia concorre limitatamente al 10 per cento.
 
L’agevolazione è valida anche per i redditi di impresa prodotti dai soggetti impatriati che avviano un’attività di impresa in Italia. Infine, il Dl crescita estende alcuni benefici fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di almeno un figlio minorenne, a carico o in affido o nel caso in cui venga acquistata un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, sia dopo il trasferimento che nei 12 mesi precedenti. In queste condizioni, l’abbattimento è pari al 50%, percentuale che sale al 90% (ossia il reddito concorre entro il limite del 10%) se i figli minorenni o a carico o in affido sono almeno 3.
 
Le novità per i docenti e i ricercatori
Agevolazioni in aumento anche per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia. A partire dal 2020 viene, infatti, incrementata la durata del regime fiscale di favore, che passa da 4 a 6 anni. Fino a questo momento, infatti, il docente o il ricercatore residente all’estero non in maniera occasionale, in possesso di un titolo di studio universitario e che ha svolto attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni, poteva godere dell’abbattimento del 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto a partire dal periodo d’imposta in cui diventava fiscalmente residente nel territorio dello Stato e per i 3 anni successivi (quindi 4 anni in totale). 
 
Un’altra novità riguarda il prolungamento del regime agevolato a 8 anni nel caso in cui il docente o ricercatore abbia un figlio minore o a carico oppure acquisti un’unità immobiliare residenziale in Italia, prolungamento che viene esteso a 11 o 13 anni nel caso in cui il contribuente abbia rispettivamente almeno due o tre figli minori o a carico.
 
Iscrizione all’Aire? Nessun problema
Buone notizie anche per coloro che non sono stati iscritti all’Aire, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero: sia ricercatori e docenti che gli altri lavoratori impatriati possono comunque accedere ai rispettivi benefici fiscali a patto che abbiano avuto la residenza in un Paese estero ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia.
 
Agevolazione light per gli sportivi professionisti impatriati
Il decreto crescita, nel corso del passaggio alla Camera, ha modificato anche la normativa dedicata agli sportivi professionisti impatriati, che adesso potranno godere sempre di una misura di vantaggio ma in misura minore rispetto al passato, ovvero una detassazione pari al 50% invece del 70%. Non potranno godere del maxi- sconto in caso di trasferimento al Sud, né della maggiorazione prevista in presenza di più figli a carico. Infine, l’applicazione del regime agevolato degli sportivi professionisti viene subordinata al versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le entrate derivanti da questo contributo verranno assegnate alla presidenza del Consiglio dei ministri e verranno utilizzate per il potenziamento dei settori giovanili.
 
continua
La prima parte è stata pubblicata lunedì 1° luglio
La seconda parte è stata pubblicata martedì 2 luglio
La terza parte è stata pubblicata mercoledì 3 luglio
 

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