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Analisi e commenti

Deducibilità degli interessi passivi:
legge nazionale e indirizzi Ue - 1

Il meccanismo italiano, incentrato sul reddito operativo lordo, non pare perfettamente compatibile con i recenti orientamenti internazionali (linee guida Ocse e direttive comunitarie)

immagine di mano che tiene una scatola da cui escono oggetti
Gli interessi passivi (e gli altri oneri di natura finanziaria) sono da sempre stati oggetto di attenzione da parte delle autorità fiscali degli Stati. Dette componenti negative, generalmente considerate deducibili, possono, invero, essere agevolmente utilizzate per implementare fenomeni di sottocapitalizzazione ed erosione della base imponibile.
Nell'ordinamento italiano, tradizionalmente caratterizzato da una serie di norme antielusive ad hoc, la legge 244/2007 ha introdotto, in sostituzione dei vecchi meccanismi, un sistema di deducibilità incentrato sul reddito operativo lordo.
Detto criterio, rimasto sostanzialmente invariato a partire dalla sua introduzione, non pare perfettamente compatibile con i recenti orientamenti internazionali cristallizzati nella direttiva 2016/1164/Ue e nel final report n. 4 dell'Ocse. Ulteriori criticità, considerato il criterio bilancistico di calcolo del reddito operativo lordo, sono sorte a seguito del recepimento, a opera del Dlgs 136/2015, della direttiva 2013/34/Ue che, tra l'altro, ha apportato incisive modifiche alla struttura di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile.

Nel prosieguo, dopo aver brevemente riepilogato la disciplina nazionale, si esamineranno gli orientamenti internazionale, evidenziando i possibili profili di incompatibilità. Considerata la quasi perfetta sovrapponibilità tra il final report n. 4 e la direttiva 2016/1164/Ue e tenuto conto del diverso livello di cogenza, l'orientamento sovranazionale sarà indagato facendo prettamente riferimento a quest'ultima.
In ambito nazionale, alla luce dei considerando n. 4), n. 8) e n. 9) della direttiva, ci si concentrerà sulle regole applicabili ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società non esercenti attività finanziaria o assicurativa e non coinvolti nella realizzazione e gestione di opere infrastrutturali pubbliche.
Infine, si darà conto dell'impatto, per certi aspetti dirompente, provocato dal mutamento dei criteri di redazione del bilancio.

I criteri di deducibilità degli interessi passivi nell'ordinamento nazionale
La legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha rivoluzionato le regole di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilabili. In particolare, con riferimento ai soggetti passivi Ires:
  • ha sostituito l'articolo 96 del Tuir, introducendo, in luogo del previgente pro rata generale di deducibilità, una disciplina di deducibilità degli interessi passivi correlata all'ammontare degli interessi attivi maturati nel corso del periodo d'imposta e al risultato operativo lordo della gestione caratteristica
  • ha abrogato gli articoli 97 e 98 del Tuir che disciplinavano, rispettivamente, il pro rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi e la norma di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione ("thin capitalization rule")
  • ha modificato l'articolo 109, comma 5, secondo periodo, del Tuir, disciplinante il pro rata di deducibilità delle spese generali, eliminando il richiamo al pro rata generale previsto dall'articolo 96 del Tuir nella sua previgente formulazione.
Di recente, l'articolo 96 è stato modificato dall'articolo 4 del Dlgs 147/2015, che ha inserito nel comma 2 il seguente periodo "Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile".
Contemporaneamente, lo stesso decreto ha soppresso la possibilità di dedurre dal reddito complessivo del consolidato fiscale le eventuali eccedenze di interessi passivi netti indeducibili, registrate da una società partecipante, utilizzando anche le eccedenze di Rol realizzate dalle partecipate estere che, se residenti, sarebbero state consolidabili.
Delineato l'humus normativo di riferimento, si passa ad analizzare le concrete modalità di funzionamento.

Ambito oggettivo di applicazione
Anche se l'articolo 96 è rubricato "Interessi passivi", in realtà il suo ambito di applicazione si estende fino a ricomprendere tutte le componenti passive derivanti da transazioni aventi causa finanziaria.
Come chiarito dal comma 3, infatti, la norma si rende applicabile agli interessi passivi e agli oneri derivanti da "ogni altro rapporto avente causa finanziaria".
Non rientrano nell'ambito della norma gli interessi passivi e gli oneri assimilati ricompresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110 del Tuir e gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.

Grandezza di riferimento
La grandezza da confrontare con il reddito operativo lordo non è costituita dall'importo totale lordo dei componenti di cui al paragrafo precedente.
Dagli stessi, difatti, deve essere sottratto l'importo degli interessi attivi, dei proventi finanziari e degli interessi impliciti su crediti di natura commerciale; si evidenzia che gli interessi impliciti su poste di natura commerciale rilevano solo dal lato attivo.
Per i soli soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai fini del calcolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
Pertanto, la grandezza di riferimento è rappresentata dagli interessi passivi e gli oneri finanziari che eccedono gli interessi attivi e i proventi finanziari (interessi passivi e oneri finanziari eccedenti).

Calcolo dell'importo deducibile
La quota di interessi passivi e altri oneri finanziari che eccede l'importo degli interessi attivi e altri proventi finanziari può essere dedotta nel limite del 30% del risultato operativo lordo, calcolato come differenza tra "tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b) ( ammortamenti e svalutazione dei beni strumentali), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio"; come accennato, il Rol deve essere aumentato dell'importo dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti.
Si evidenzia, come si dirà meglio ultra, che le componenti che partecipano in senso positivo e negativo al calcolo del Rol devono essere assunte nel loro ammontare contabile e non fiscale.
La quota di interessi e oneri finanziari eccedenti non dedotta in un esercizio per incapienza del Rol può essere riportata negli esercizi successivi. Parimenti, anche la quota di Rol non utilizzata può essere oggetto di riporto in avanti. In entrambi i casi, il riporto può avvenire senza limiti temporali.

Regole per i soggetti in regime di consolidato fiscale
Per i soggetti aderenti al regime del consolidato nazionale, l'eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione.
Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.


1 - continua
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