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Analisi e commenti

Deducibilità degli interessi passivi. Le modifiche sul Rol in Unico 2011

Trova applicazione per la prima volta il mutato meccanismo del riporto introdotto dalla Finanziaria del 2008

Per i soggetti Ires cambiano, dal periodo d’imposta 2010, le regole per la deducibilità degli interessi passivi. La disciplina è regolamentata dall’articolo 96 del Tuir, in cui è stabilito che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili, in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati. L’eventuale eccedenza è deducibile nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (Rol) della gestione caratteristica. Si ricorda che per risultato operativo lordo deve intendersi la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci relative all’ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.

Con la Finanziaria del 2008 sono state modificate profondamente le regole riguardanti la deducibilità degli interessi passivi dal reddito. La norma, infatti, stabilisce che a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la quota del Rol non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata a incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta. Questo comporta che, per i soggetti che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la regola vale dal periodo d’imposta 2010 e quindi va tenuta in conto nella dichiarazione Unico 2011.
In altre parole, la norma permette di utilizzare negli anni successivi, grazie al meccanismo del riporto, la quota di Rol eccedente l’ammontare degli interessi passivi e degli oneri finanziari non dedotti in quanto eccedenti l’ammontare degli interessi attivi e del 30% del Rol.

La norma prevede anche che il riporto a nuovo del Rol eccedente possa avvenire senza alcuna limitazione temporale, permettendo che nel corso degli anni avvenga un accumulo delle eccedenze in capo allo stesso soggetto, utilizzabile negli anni successivi fino a completo assorbimento.
Quest’ultimo è un aspetto importante, che non era ammesso nei primi due anni di applicazione della norma, quando le eventuali eccedenze non dedotte andavano perse. Infatti, il legislatore aveva previsto soltanto la possibilità di dedurre forfetariamente 10mila euro il primo anno e 5mila euro il secondo anno, importo a cui andava aggiunto l’ammontare del 30% del Rol del periodo. La possibilità di riportare la quota di Rol non dedotta era, invece, ammessa soltanto all’interno del consolidato, in modo da consentire alle società del gruppo di compensare le posizioni di coloro che avevano una quota di interessi passivi indeducibili, con quelle che presentavano eccedenze di Rol.

La logica che sottende alla norma dal periodo d’imposta 2010 è diversa da quella dei primi due anni di applicazione. Infatti, all’inizio, essendo le regole di deduzione degli interessi passivi più restrittive rispetto alle precedenti, si è voluto comunque assicurare con la deduzione forfetaria una quota di deducibilità degli interessi passivi. Con la possibilità di riporto del Rol, si è voluto, invece, non penalizzare il contribuente che ha proceduto a investimenti e permettere comunque la deduzione degli interessi passivi anche in momenti in cui, per ragioni fisiologiche, eccedono l’ammontare degli interessi attivi.

Poiché il riporto delle eccedenze del Rol è permessa senza un termine decadenziale, va considerato il caso in cui sono presenti anche perdite relative a esercizi precedenti e che non possono essere riportate in avanti oltre il quinquennio.
Ipotizzando, può verificarsi il caso in cui nel 2011 scadono delle perdite per 100, il riporto del Rol è pari anch’esso a 100 e ci sono interessi passivi pari a 100, indeducibili perché eccedenti il 30% del Rol relativo al 2011. La norma, in questo caso, non stabilisce alcun ordine di priorità nell’utilizzare le perdite o il Rol, per cui bisogna rifarsi alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2009, nella quale si afferma che l’eccedenza del Rol dal 2010 va utilizzata immediatamente nel primo periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interessi passivi sono superiori al 30% del Rol di periodo. In caso contrario, la quota non utilizzata andrebbe persa fino a concorrenza della quota di interessi passivi indeducibili. Si è voluto in tal modo eliminare la possibilità di spostare in modo arbitrario l’imponibile da un esercizio all’altro e originare il cosiddetto refreshing delle perdite, posto che per queste ultime, a differenza del riporto del Rol, è previsto un limite temporale di scadenza.
Per cui, nell’esempio riportato, il comportamento corretto è quello che prevede di utilizzare prioritariamente l’eccedenza del Rol e poi, eventualmente, il riporto della perdita. Nel qual caso, se già con la deduzione degli interessi passivi per effetto del riporto del Rol si azzera l’imponibile del 2011, la perdita viene persa in quanto giunta a scadenza.
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