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Analisi e commenti

Deduzione delle perdite su crediti.
Non solo se di modesta entità - 3

L'automatismo scatta, senza necessità di altra dimostrazione, quando realizzate in presenza di determinate condizioni. L'ipotesi della cancellazione nel bilancio Ias/Ifrs

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Un ultimo caso di deduzione automatica, introdotto nel nuovo comma 5 dell'articolo 101, del Tuir, riguarda le perdite su crediti cancellati dal bilancio Ias/Ifrs a seguito del verificarsi di un evento estintivo.
Si tratta di una fattispecie che la norma riserva specificatamente ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, sulla base di quanto chiarito nella circolare n. 26/2013, non può essere estesa alle imprese che redigono il bilancio secondo i criteri civilistici.
In sostanza, le imprese Ias adopter potranno dedurre automaticamente le perdite qualora i crediti siano di modesta entità e scaduti da almeno sei mesi, prescritti o cancellati dal bilancio in dipendenza di un evento estintivo.

La circolare n. 26/2013 ha chiarito, in primo luogo, che per individuare le ipotesi di cancellazione per eventi estintivi è necessario far riferimento agli stessi principi contabili internazionali e, in particolare, ai casi in cui è possibile effettuare la cosiddetta derecognition di un credito.
Più precisamente, occorre far riferimento allo Ias 39 che prevede la cancellazione in bilancio dei crediti (e, in generale, di un'attività finanziaria) quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari scadono, sono trasferiti, sono mantenuti dall'impresa, che tuttavia assume l'obbligo di pagarli a uno o più beneficiari.
A ben vedere, quindi, per un contribuente Ias/Ifrs la deduzione automatica della perdita non è limitata ai soli casi in cui viene meno la titolarità giuridica sul credito ma è estesa anche alle ipotesi in cui l'impresa, pur mantenendo la titolarità giuridica, ne trasferisce quella sostanziale collegata ai rischi e benefici.

La circolare precisa, inoltre, che la nuova norma non è applicabile alle imprese che utilizzano i principi contabili nazionali nella redazione del bilancio, considerato il preciso riferimento letterale ai soggetti Ias adopter.
In altri termini, la cancellazione per eventi estintivi di un credito, nel bilancio redatto secondo i criteri civilistici, non è sufficiente ad assicurare la automatica deduzione della perdita.
Per tali imprese, la deduzione potrà avvenire solo qualora risultino soddisfatti i requisiti di certezza e precisione della perdita, secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 26/E e analizzate nel successivo paragrafo.

La deduzione della perdita secondo la regola generale
I crediti che non rientrano nelle nuove ipotesi introdotte dal legislatore (ossia i crediti di modesto importo, prescritti, rientranti in un accordo di ristrutturazione o cancellati dal bilancio Ias/Ifrs) possono comunque beneficiare della deduzione della perdita, qualora la stessa risulti da elementi certi e precisi (cfr articolo 101, comma 5, del Tuir).
Peraltro, la dimostrazione degli elementi di certezza e precisione potrebbe risultare utile anche per i crediti interessati alle novità introdotte nel nuovo articolo 101, comma 5, del Tuir, in quanto consentirebbe di anticipare la deduzione della relativa perdita.

Esempio
Un'impresa nel 2013 imputa a conto economico una perdita relativa a un credito di modesto importo pari a 1.000 euro. Il credito matura i sei mesi dalla scadenza del pagamento nel 2014, ma l'impresa è in grado di dimostrare la certezza e precisione della perdita già nel 2013. In tal caso, la perdita sarebbe automaticamente deducibile nel 2014 (sulla base della nuova disciplina dei crediti di modesto importo), ma l'impresa, avendo dimostrato gli elementi certi e precisi nel 2013, potrà anticipare di un anno la deduzione.

Ciò premesso, la circolare n. 26/2013 ha evidenziato alcune linee guida utili a comprendere quando si è in presenza degli elementi certi e precisi necessari per la deducibilità.
In particolare, qualora la perdita derivi da una valutazione interna all'impresa, la deduzione spetta solo in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore.
Tale situazione di insolvenza esiste in maniera certa in presenza di:
  1. un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore
  2. una denuncia di furto d'identità da parte del debitore (cfr articolo 494 del codice penale)
  3. una persistente assenza del debitore (cfr articolo 49 del codice civile).
Al di fuori delle predette ipotesi, può essere utile dimostrare:
  1. l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore, risultanti ad esempio dal verbale di pignoramento negativo
  2. l'impossibilità ad adempiere del debitore per un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale, documentata ad esempio dalle lettere dei legali incaricati della riscossione del credito o dalle relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti
  3. l'antieconomicità dell'azione di recupero, vale a dire che i costi da sostenere per recuperare il credito risultino uguali o maggiori all'importo del credito da recuperare.
Qualora la perdita derivi, invece, da una cessione del credito, da una transazione con il debitore dell'importo o da un atto di rinuncia del creditore (e, quindi, non da una valutazione interna all'impresa) la dimostrazione degli elementi certi e precisi può ritenersi verificata quando:
  1. il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari
  2. le spese da sostenere per recuperare il credito risultino uguali o maggiori della perdita subita dalla cessione del credito o dalla transazione con il debitore
  3. la transazione del credito è effettuata tra un creditore e un debitore in difficoltà finanziaria che non risultano parte dello stesso gruppo
  4. la rinuncia o la remissione del credito derivi da una dimostrata situazione di inconsistenza patrimoniale del debitore.
Infine, sussistono gli elementi certi e precisi necessari alla deducibilità della perdita nei casi di decesso del debitore, in assenza di eredi o qualora gli eredi abbiano rinunciato all'eredità.


3 - fine. La prima puntata è stata pubblicata il 3 settembre, la seconda puntata il 4 settembre
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