L’Istituto per la finanza e l’economia locale (Ifel), con una Nota di approfondimento, ha fornito ai Comuni le indicazioni per l’attuazione della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal Dl 119/2018 ed estesa anche agli enti territoriali. Trattandosi di una disciplina introdotta essenzialmente per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, l’Istituto ha ritenuto opportuno fornire i chiarimenti necessari per consentirne l’adattamento anche a quelle in cui sono parte gli enti territoriali.
Insieme alla Nota, sono stati pubblicati uno schema di regolamento e uno schema di delibera consiliare che la singola amministrazione locale dovrà adottare qualora decidesse di applicare anche ai propri tributi la definizione agevolata.
Di seguito si illustrano i contenuti principali del documento.
Il Dl 119/2018
Tra gli strumenti per l’attuazione della “pace fiscale” previsti dal decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2019, vi è anche la definizione agevolata delle controversie tributarie: i contribuenti, in presenza di determinate condizioni, possono definire, con modalità di favore, le liti fiscali pendenti con l’Agenzia delle entrate e relative ad atti impositivi (articolo 6 – vedi “Pace fiscale e vertenze tributarie: ok alla definizione agevolata”, “Definizione agevolata liti pendenti: modello e istruzioni per la domanda”, “Sette codici tributo per far pace con il Fisco e chiudere le liti”, “Definizione agevolata delle liti: semaforo verde per le domande”).
La disciplina, peraltro, stabilisce che gli enti territoriali, quindi anche i Comuni, possono prevedere (entro il 31 marzo 2019, che, però, quest’anno cade di domenica e, quindi, il termine è automaticamente differito a lunedì 1° aprile) l’applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 6 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui essi sono parte (articolo 6, comma 16).
La decisione di aderire o meno alla definizione agevolata, quindi, rappresenta una scelta autonoma di ciascun ente. Peraltro, ricorda l’Ifel, se il Comune opta per questa possibilità, dovrà adottare una specifica delibera consiliare: l’atto è necessario in quanto con la definizione agevolata l’ente rinuncia alla riscossione di sanzioni, interessi di mora e parte del tributo, “per i quali, in via generale, vale il principio dell’indisponibilità, qui derogato per espressa previsione di legge”.
Controversie definibili
In linea generale rientrano nell’ambito della definizione agevolata le controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e a seguito di rinvio.
Con specifico riferimento ai tributi comunali, l’Ifel chiarisce che:
- sono escluse le controversie in materia di canone di occupazione del suolo pubblico, in quanto attribuite alla giurisdizione ordinaria
- sono definibili, invece, le controversie relative al canone di pubblicità, la cui natura tributaria è stata sancita dalla Corte costituzionale (vedi sentenza 141/ 2009).
La disciplina della definizione agevolata prevede che per le controversie definibili sono sospesi tutti i termini di impugnazione che scadono nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Dl 119/2018) e il 31 luglio 2019.
L’Ifel, però, sottolinea che la sospensione “non opera negli stessi termini per il Comune”. Per le controversie comunali, infatti, il periodo di sospensione “dovrà decorrere dalla data di esecutività della delibera che approva la definizione delle liti fino al 31 luglio 2019”. Affinché una controversia comunale possa essere considerata definibile è necessaria l’approvazione del relativo regolamento comunale con la conseguenza che “se una sentenza è passata in giudicato nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e la data di approvazione del regolamento, la relativa controversia non potrà accedere alla definizione agevolata”.
Atti impositivi
La definizione agevolata è limitata alle controversie relative ad atti impositivi. Sul punto, l’Ifel precisa che per “atto impositivo” si deve intendere “qualsiasi atto con il quale il Comune ha avanzato la propria pretesa con l’indicazione del quantum da recuperare”.
Alla luce di questo principio generale, la Nota evidenzia che:
- non sono definibili gli atti di riscossione successivi alla notifica di atti di accertamento autonomamente impugnabili
- non sono definibili le controversie aventi a oggetto cartelle di pagamento, anche nell’ipotesi in cui sia parte del processo non solo l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ma anche il Comune
- sono definibili tutti gli avvisi di accertamento aventi a oggetto l’omesso, tardivo o insufficiente pagamento di Ici, Imu e Tasi
- sono definibili le controversie che hanno a oggetto l’impugnazione di atti di imposizione che non hanno la forma dell’atto di accertamento (ad esempio, i contenziosi avverso avvisi bonari Tari e solleciti di pagamento, in quanto si tratta di atti, autonomamente impugnabili, attraverso i quali il Comune manifesta la propria pretesa impositiva - vedi sentenza Corte di cassazione, sezioni unite, n. 16293/2007)
- non possono essere definite le liti relative ai dinieghi, taciti o espressi, al rimborso di tributi comunali (in tal caso, infatti, manca la base di commisurazione dell’importo da versare).
Il Comune come parte processuale
Secondo quanto stabilito dal comma 16 dell’articolo 6, sono definibili le controversie in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale. Pertanto, sostiene l’Ifel, la definizione agevolata si applica a tutti i casi in cui “oggetto della controversia sia un’entrata tributaria comunale, anche se non gestita direttamente dall’ente impositore o da un suo ente strumentale”.
A tal proposito, nella Nota si sottolinea che:
- nel novero degli enti strumentali possono essere incluse anche le società in house dei Comuni, affidatarie dell’attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali
- sono definibili le controversie relative alla Tares/Tari in cui è parte la società di gestione dei rifiuti, alla quale il Comune ha affidato la gestione, la riscossione e l’accertamento del tributo
- sono definibili le controversie relative a tributi per i quali il Comune abbia affidato i compiti di gestione, riscossione e accertamento a un concessionario iscritto all’albo dei soggetti privati abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.
Effetti della definizione
A seguito dell’adesione alla definizione agevolata non sono dovute le sanzioni e gli interessi, mentre la quantificazione dell’imposta dovuta dipende dallo stato in cui si trovava la controversia e dall’esito delle sentenze già emesse alla data del 24 ottobre 2018.
Su questo specifico aspetto, l’Ifel sottolinea che il Comune, nell’adottare il proprio regolamento, dovrà attenersi alle disposizioni dettate dall’articolo 6, “non essendo possibile ampliare o restringere le riduzioni previste dalla normativa”.
Inoltre, qualora il Comune abbia proceduto all’iscrizione a ruolo dell’atto di accertamento impugnato, occorre considerare quanto previsto dalla legge in materia di rapporti tra definizione agevolata e rottamazione delle cartelle. In particolare, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato all’avvenuto versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme dovute in base alla rottamazione-ter in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 (articolo 6, comma 7). Ne consegue che, in relazione agli importi iscritti a ruolo, sarà onere del Comune acquisire le informazioni necessarie presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Nel caso di controversie relative a importi inferiori a 1.000 euro, affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2010, “nulla sarà dovuto dal contribuente”: in tale ipotesi, infatti, si rientra nell’ambito di applicazione del saldo e stralcio (articolo 4, Dl 119/2018).
Spese di lite
Per effetto della definizione agevolata si realizza una particolare una ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite.
Sul punto l’Ifel ricorda che il legislatore ha definito un regime differenziato, prevedendo che il Comune possa riscuotere le spese di lite solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Se, invece, le spese di lite sono liquidate a favore del contribuente, la sentenza è immediatamente esecutiva e il Comune è tenuto a pagare le somme liquidate a titolo di spese di lite entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Ad esempio, nel caso di una sentenza pendente in secondo grado, con il Comune soccombente in primo grado e spese già pagate dall’ente, per effetto dell’adesione alla definizione il contribuente versa il 40% del tributo, ma, “quale effetto legale della cessazione della materia del contendere”, dovrà anche rimborsare le spese di lite provvisoriamente pagate dal Comune.
Perfezionamento
Per il perfezionamento della definizione agevolata delle controversie aventi a oggetto tributi comunali valgono le stesse regole previste per le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
È necessario, quindi, presentare un’apposita domanda entro il 31 maggio 2019. Entro la stessa data devono essere pagati gli importi dovuti ovvero la prima rata (la rateizzazione è ammessa se l’importo dovuto è superiore a 1.000 euro). Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione dell’istanza.
Deve essere presentata una distinta domanda, esente da bollo, per ciascuna controversia autonoma, cioè relativa a ciascun atto di accertamento (anche in caso di ricorso cumulativo).
L’Ifel, inoltre, ricorda che:
- nell’esercizio della propria potestà regolamentare, il Comune può legittimamente prevedere condizioni diverse di rateizzazione, ma solo se più favorevoli per il contribuente
- non è previsto l’invio di alcuna comunicazione contenente l’importo da pagare, ma solo la notifica dell’eventuale diniego di accesso alla definizione.
Modello di domanda
Per quanto riguarda la domanda per l’adesione alla definizione agevolata, l’Ifel consiglia di utilizzare, con i necessari adattamenti, il modello approvato dall’Agenzia delle entrate.
Sospensione delle controversie
Le controversie definibili non sono sospese; tuttavia, il contribuente può farne richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso, il processo resta sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro questa data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
Con riguardo a questo aspetto, l’Ifel precisa che per le controversie comunali è necessario aspettare l’adozione della delibera comunale: solo dopo la sua adozione, infatti, si avranno controversie definibili.
In ogni caso, il contribuente può comunque chiedere al giudice tributario il rinvio a data successiva al 31 marzo 2019, appunto per verificare l’eventuale approvazione del regolamento comunale.
Diniego della definizione
Il Comune deve notificare l’eventuale diniego della definizione entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Entro sessanta giorni, il contribuente può impugnare il diniego dinanzi al giudice presso il quale pende la lite (Commissione tributaria provinciale, regionale, o Corte di cassazione).