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Analisi e commenti

Dichiarazione dei redditi 2023:
il punto sugli oneri deducibili

Focus sull’assegno di mantenimento e le altre somme versate all’ex coniuge, sulle spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità, e sui contributi a favore di istituzioni religiose

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Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 15/2023 riguardo alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e visto di conformità in relazione all’anno d’imposta 2022, alcuni focalizzano l’attenzione sulla deducibilità di determinate spese, in funzione della loro diffusione e del relativo impatto sociale. Vediamoli da vicino.

Assegno periodico corrisposto al coniuge
Sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’Autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli.
Non essendo destinata al mantenimento del coniuge, la quota parte diretta al mantenimento dei figli non è deducibile da chi la corrisponde, mentre, le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto.
Sono indeducibili, pertanto, gli assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento, mentre, gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex marito o moglie, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore.

Sono deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, in quanto costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.
È deducibile anche il “contributo casa”, ossia le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposte dal giudice, quantificabili e corrisposte periodicamente. La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria, può essere determinata per relationem qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex.
Nel caso in cui detti importi riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute. Inoltre, è deducibile quanto corrisposto in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l’altro non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.

La deduzione non spetta, invece, per le somme versate in unica soluzione al coniuge separato o divorziato, nonché l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In questo caso, infatti, lo spacchettamento del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva a ogni rapporto tra la coppia e non va, quindi, confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui ammontare è invece rivedibile nel tempo.

Del pari, non sono deducibili le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento.
Precisazione importante, gli assegni e le somme corrisposte all’ex sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
Sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla commissione medica istituita ai sensi della legge n. 104/1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.

Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, la grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di handicap grave, mentre, per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.

I grandi invalidi di guerra e le persone a loro equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della commissione medica. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata.

Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di sua pertinenza.
Un importante chiarimento riguarda la modalità di erogazione, atteso che, trattandosi di oneri deducibili, non trova applicazione l’obbligo di tracciabilità del pagamento.
Nello specifico, sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche, eccetera), nonché quelle di assistenza specifica, vale a dire quelle rese da personale paramedico abilitato (ad esempio infermieri professionali) o da personale autorizzato a effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).
Si tratta, nello specifico, delle prestazioni relative: al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Ai fini della deduzione in esame, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria.
Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Viceversa, non sono deducibili: le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali; le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; le spese corrisposte a una cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento, essendo un’attività priva di connotazione sanitaria, a nulla rilevando il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

Quanto al limite di deducibilità, le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose
Sempre più spesso si legge di ingenti erogazioni effettuate a favore di istituzioni religiose, a dimostrazione di come l’argomento sia di stretta attualità. Al riguardo, la circolare n. 15/2023 ricorda che sono deducibili dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro a favore di alcune istituzioni religiose. In particolare, si tratta: dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione; dell’Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica; della Chiesa evangelica valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese; dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’Unione; della Chiesa evangelica luterana in Italia e delle comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per fini di culto e di evangelizzazione; dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali versati alle comunità ebraiche; della Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed esarcato per l’Europa meridionale, enti da essa controllati e comunità locali; dell’Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; della Chiesa apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati; dell’Unione buddista italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostenimento dei ministri di culto e le attività di religione e di culto; dell’Unione induista ialiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati; dell’Istituto buddista italiano Soka Gakkai, per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’istituto e delle attività di religione o di culto; dell’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
Ciascuna erogazione è deducibile fino a un importo massimo di 1.032,91 euro, nel presupposto che la donazione venga effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagata, assegno bancario o circolare.

Per le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa evangelica valdese, Unioni delle Chiese metodiste e valdesi, si precisa che le stesse possono risultare, oltre che dall’attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale e, in caso di bonifico bancario, dalla ricevuta rilasciata dall’azienda di credito, anche dall’attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati. La deduzione spetta anche se le erogazioni in favore della Chiesa evangelica valdese sono effettuate in contanti.

Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola valdese valgono anche per i contributi a favore: dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno; dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia (Ucebi); della Chiesa evangelica luterana in Italia (Celi); dell’Unione comunità ebraiche in Italia (Ucei).

Il precedente approfondimento è stato pubblicato mercoledì 21 giugno.

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