Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Analisi e commenti

Diritto di accesso e trasparenza,
un binomio anti-corruzione

Nelle sue diverse sfaccettature la possibilità di conoscere atti, informazioni e dati in possesso della Pa scoraggia i comportamenti illeciti e favorisce un dibattito aperto tra istituzioni cittadino

immagine generica illustrativa

Forse non tutti sanno che i documenti amministrativi della Pa non sono top secret, o almeno non lo sono sempre, e ogni cittadino, che ne abbia buoni motivi, può richiederne la consultazione e la copia. L’istanza di accesso può essere presentata da chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale” alla visione del documento, ma non solo. E non fa eccezione l’Agenzia delle entrate che, con regole ad hoc, mette a disposizioni gli atti condivisibili.

I provvedimenti cardine dell’istituto sono la legge n. 241/1990 (articoli 22 e seguenti) che in nome della trasparenza ha aperto gli archivi della pubblica amministrazione, il Dpr n. 184/2006 che ne ha definito il “Regolamento” e, in particolare per quanto riguarda l’amministrazione finanziaria, il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate il 4 agosto 2020 (vedi articolo “Accesso ai documenti dell’Agenzia: tracciate le tre strade percorribili”) con il quale sono state delineate le modalità di accesso ai documenti amministrativi in possesso del Fisco, specificate le ipotesi di esclusione, definiti i criteri per l’individuazione dei soggetti legittimati a usufruire dell’istituto.

Oltre all’accesso “documentale” previsto in presenza di interessi peculiari da parte del singolo, è ammissibile anche l’accesso “civico”, semplice o generalizzato, disciplinato, dagli articoli 5 e 5-bis del Dlgs n. 33/2013, in base al quale non è necessario dimostrare di avere un interesse qualificato nei confronti dell’atto richiesto. Nel primo caso (accesso civico semplice) la richiesta può essere inoltrata per atti, informazioni e dati che l’amministrazione, in contrasto con le previsioni normative, ha omesso di pubblicare. L’accesso civico generalizzato (introdotto dal Dlgs n. 97/2016 che ha modificato il Dlgs n. 33/2013) consente, invece, di attuare forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali svolte dagli enti e dalle amministrazioni utilizzando fondi statali e, allo stesso tempo, ha lo scopo di favorire e incentivare la partecipazione del cittadino al dibattito pubblico. Quest’ultima procedura prevede che, nei limiti previsti dalla legislazione e in particolare dall’articolo 5-bis sopra richiamato, chiunque possa entrare a conoscenza di ulteriori dati, informazioni e documenti rispetto a quelli con obbligo di pubblicazione a meno che ciò non leda un interesse pubblico o privato.

Trasparenza, strumento contro la corruzione
L’altra faccia del diritto d’accesso agli atti amministrativi della Pa è il contrasto ai comportamenti illeciti dei dipendenti pubblici. Non a caso l’argomento è uno dei temi guida del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” messo a punto dall’Agenzia delle entrate per gli anni 2021-2023. La condivisione totale di dati e documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche rappresenta un freno ai fenomeni di corruzione e uno strumento efficace a favore dell’integrità e della cultura della legalità.

L’Agenzia delle entrate, per quanto riguarda l’accesso civico, pubblica, nella sezione “Amministrazione trasparente” del suo sito, atti e provvedimenti in base a quanto richiesto dal Dlgs n. 33/2013, seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità nazionale anticorruzione nelle linee guida riguardanti gli obblighi di pubblicità. Sono a disposizione di tutti, ad esempio, informazioni sull’attività dell’Agenzia, atti e procedimenti, provvedimenti emessi, bandi di gara e concorsi e relative graduatorie, bilanci, performance e molto altro ancora. I documenti sono disponibili per cinque anni o fino alla loro perdita di efficacia nel caso in cui producano effetti per più di cinque anni. In ogni caso, anche se scompaiono dall’archivio del sito rimangono accessibili presentando un’apposita istanza.
Il registro degli accessi civici, inoltre, disponibile nella stessa sezione, consente di conoscere quali richieste sono pervenute all’amministrazione finanziaria in merito alla pubblicazione di atti non ancora presenti online o riguardanti ulteriori documenti rispetto a quelli per cui le norme non ne dispongono la pubblicità, in base al Dlgs n. 33/2013.

Istanze ad hoc per ogni accesso
Il diritto all’accesso documentale, come anticipato, è circoscritto al soggetto che presenta un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata, connessa all’atto o al dato oggetto della richiesta. L’istituto, in tal caso, non può essere utilizzato per istanze finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.
Per quanto riguarda l’amministrazione finanziaria, l’istanza deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia in possesso del documento, in modo “informale” e cioè verbalmente recandosi direttamente allo sportello competente, o in via “formale” attraverso richiesta inviata online o con raccomandata oppure consegnata a mano.
Nel caso in cui dall’atto risultino controinteressati, l’ufficio notifica a questi l’istanza ricevuta, con l’invito a presentare eventuali ragioni ostative all’accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. I soggetti terzi, se non strettamente necessari all’interesse del richiedente, sono in ogni caso resi illeggibili.
È possibile opporsi all’eventuale diniego all’accesso, anche parziale, impugnando il rifiuto presso l’apposita commissione della presidenza del Consiglio dei ministri o presso il Tar, entro 30 giorni, trasmettendo il ricorso anche agli eventuali controinteressati e all’amministrazione.
La consultazione dell’atto è a costo zero, fatta eccezione per il rimborso delle spese di riproduzione, ricerca e visura in base agli importi definiti nella tabella allegata al provvedimento del 4 agosto 2020, e in conformità alla normativa relativa all’imposta di bollo per il rilascio di copia dichiarata conforme all’originale.

L’istanza di accesso civico semplice può essere presentata da chiunque, residente o non, per richiedere documenti, dati o informazioni, che l’amministrazione è tenuta a rendere pubblici, non reperibili dal sito dall’Agenzia.
Compilato il modello – meglio se quello editabile predisposto dall’Agenzia – la domanda va inviata all’indirizzo e-mail entrate.accesso.civico@agenziaentrate.it. In alternativa, può essere presentata per posta, via fax o a mano agli indirizzi indicati, anche in questo caso, nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell’Agenzia.
Non occorre motivare la richiesta, ma è indispensabile specificare gli elementi necessari a individuare il provvedimento cui si fa riferimento. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) competente dovrà decidere, entro 30 giorni, se l’istanza ha i requisiti per essere accolta oppure no. In caso di esito positivo l’amministrazione pubblicherà sul sito i documenti in questione e trasmetterà il relativo link al richiedente informandolo dell’avvenuta pubblicazione. Se il documento è già presente online l’istante riceverà l’indirizzo ipertestuale dove recuperare le informazioni di suo interesse. In caso di esito negativo, entro 30 giorni il Rpct comunicherà all’istante il rifiuto motivandolo. Il diniego potrà essere impugnato davanti al Tar.

Anche l’accesso civico generalizzato è aperto a tutti. Può farne richiesta chiunque, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza e dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti nei confronti della documentazione oggetto dell’istanza. Sono naturalmente esclusi, come anticipato, i dati la cui divulgazione è vietata per legge (come i segreti di Stato). L’Agenzia può inoltre dire no all’accesso generalizzato quando il rifiuto è motivato da ragioni di tutela di un interesse pubblico o privato prevalente. La risposta negativa arriva anche se è richiesto un numero irragionevole di documenti o quando il loro accesso richiede elaborazioni e procedimenti troppo onerosi per la struttura che deve fornirli.
La richiesta deve essere inviata all’ufficio dell’Agenzia che è in possesso della documentazione di interesse o alla direzione regionale nel cui ambito territoriale ha sede l’ufficio, oppure alla compente divisione o direzione centrale nel caso in cui siano queste le responsabili degli atti in questione. Il recapito può avvenire via e-mail, fax, posta o consegna a mano. Gli indirizzi sono disponibili sul sito dell’Agenzia nella sezione Telefono e posta elettronica. Il modello deve contenere tutte le informazioni necessarie per identificare, con precisione, l’istante e l’oggetto della richiesta. Non occorre, invece, fornire alcuna motivazione. L’istruttoria termina entro 30 giorni con l’emissione di un provvedimento espresso e motivato. Tempi più lunghi in presenza di controinteressati.
Nel caso in cui l’amministrazione finanziaria neghi l’accesso, anche parziale, o non dia seguito alla richiesta nei tempi previsti, l’interessato può presentare un'istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all’indirizzo di posta elettronica entrate.accesso.civico@agenziaentrate.it.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/diritto-accesso-e-trasparenza-binomio-anti-corruzione